Cassazione Penale, Sentenza n. 24316/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di estorsione (artt. 629 e 416-bis, comma 1, c.p.). Il ricorrente contestava: 1) la gravità indiziaria, sostenendo il travisamento delle intercettazioni e la mancata prova che egli fosse il soggetto indicato con il soprannome «Ginetto la Capra» (assenza di riscontri in appostamenti, dichiarazioni delle persone offese che negano richieste estorsive, uso del soprannome non consolidato nei precedenti); 2) la carenza e illogicità della motivazione circa il suo coinvolgimento (assenza di partecipazione diretta alle conversazioni intercettate); 3) l'insussistenza delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione, tenuto conto del fatto che il fatto contestato risale al 2017 e dei precedenti penali risalgono a anni anteriori (1998 e 2006), con richieste di applicazione degli artt. 273, 274, 275 e 606 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte fondato. Inammissibili i motivi che impugnavano la gravità indiziaria (primi due motivi): la Corte ha ritenuto che essi si limitassero a reiterare le stesse censure già proposte in sede di riesame senza un confronto specifico e argomentato con le ragioni del provvedimento impugnato, e che il Tribunale del Riesame avesse fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica (anche in ordine all'identificazione come «Ginetto la Capra» e all'aggravante di cui all'art. 416-bis). Fondato, invece, il terzo motivo riguardante le esigenze cautelari: la Cassazione ha annullato l'ordinanza limitatamente al profilo dell'attualità e concretezza del pericolo di recidiva e del tempo intercorso tra i fatti (2017) e l'applicazione della misura, ritenendo che il Tribunale del Riesame non avesse adeguatamente motivato la persistenza della pericolosità tenuto conto del considerevole arco temporale. La Corte ha quindi rinviato il giudizio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, affinché valuti nuovamente le esigenze cautelari dando specifico e puntuale rilievo al tempo trascorso e agli elementi concreti comprovanti la attualità del pericolo.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
comma 1, lettere b) ed e)
Il vizio dedotto in cassazione deve essere specificamente indicato e supportato da elementi di fatto e di diritto; la mera reiterazione di argomentazioni già svolte in sede di riesame, senza un confronto puntuale con la motivazione impugnata, determina l'inammissibilità del motivo.
art. 273 c.p.p.
Richiamato in relazione al presunto travisamento delle intercettazioni: la Corte ha ritenuto che non sussistesse travisamento manifesto nelle interpretazioni fornite dal Tribunale del Riesame, sicché le doglianze difensive in ordine all'erronea applicazione di tale norma sono state considerate parte della valutazione di merito non riapribile in Cassazione.
art. 274 c.p.p.
Richiamato in relazione alle esigenze cautelari; la Corte verifica la correttezza dell'applicazione dei criteri cautelari e la logicità della motivazione che li giustifica.
art. 275 c.p.p.
La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati aggravati ex art. 416-bis non è assoluta: se interviene un considerevole lasso di tempo tra la commissione del reato e l'adozione della misura (soprattutto per reati non permanenti), il giudice è tenuto a motivare puntualmente l'attualità delle esigenze cautelari; la presunzione si affievolisce con il tempo.
art. 416-bis c.p.
L'estorsione è stata ritenuta commessa nell'interesse e a vantaggio di consorzi di tipo mafioso; la Corte ha confermato che il Tribunale del Riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza dell'aggravante sulla base delle risultanze investigative.
art. 309 c.p.p.
Richiamato solo in riferimento alla competenza per il rinvio (indicazione dell'organo competente per il nuovo giudizio); non sostanziale nel merito.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa la mera riproposizione delle stesse argomentazioni già svolte in sede di riesame: i motivi devono indicare specificamente il vizio, i fatti e le ragioni di diritto che ne giustificano la decisività.
- La Corte di legittimità controlla la logicità e la completezza della motivazione del giudice del merito, ma non rientra nella funzione di riesaminare i fatti o riformulare una diversa ricostruzione probatoria.
- La presunzione di attualità delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. è relativa: quando tra il fatto contestato e la misura intercorre un significativo lasso di tempo (soprattutto per reati non permanenti), il giudice deve motivare puntualmente la persistenza della pericolosità e non può limitarsi a richiamare precedenti penali lontani nel tempo.
- In procedimenti con aggravante di tipo mafioso (art. 416-bis), occorre fornire elementi concreti che dimostrino il collegamento attuale o la continuità del rapporto con l'organizzazione; senza tale quadro fattuale la sussistenza delle esigenze cautelari può essere messa in dubbio.
- Per chi impugna una custodia cautelare è strategico concentrare le censure su elementi di diritto e di fatto specifici e nuovi, evidenziando il ruolo decisivo di ogni elemento nella motivazione del giudice di merito, e sottolineare il decorso del tempo e l'assenza di comportamenti successivi che possano dimostrare la persistenza del pericolo di recidiva.
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