Cassazione Penale, Ordinanza n. 23010/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello ha confermato la condanna di primo grado per detenzione di sostanza stupefacente, ritenendo integrato il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 per la detenzione di 152 grammi di marijuana suddivisi in quattro involucri. È stata invece dichiarata la non doversi procedere per il diverso addebito di furto di energia elettrica per difetto di querela. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha denunciato erronea applicazione degli artt. 73 e 75 T.U. stupefacenti e vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito non avessero spiegato adeguatamente perché fosse inverosimile la tesi difensiva della destinazione della sostanza all'uso personale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha osservato che la sentenza impugnata aveva valorizzato più elementi indiziari: l'assenza di prova di un effettivo consumo personale di quantità compatibili con quella rinvenuta, la notevole quantità di droga corrispondente a 935 dosi medie singole, l'incompatibilità delle condizioni economiche dichiarate con l'acquisto del quantitativo detenuto, lo stato di disoccupazione e le precedenti condanne per reati in materia di stupefacenti. La decisione è stata ritenuta conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il superamento del limite tabellare non è da solo prova decisiva dello spaccio, ma può concorrere con altri indizi; inoltre, il valore indiziario cresce al crescere del numero di dosi ricavabili. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La detenzione di sostanza stupefacente può integrare il reato quando gli elementi complessivi consentano di inferire la destinazione allo spaccio; la quantità detenuta, specie se traducibile in un elevato numero di dosi, è un indizio significativo ma non esclusivo.
art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato dalla difesa per sostenere la destinazione all'uso personale; la Corte non accoglie la censura perché ritiene congrua la valutazione di merito sulla destinazione a spaccio.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nella materia degli stupefacenti, il superamento del limite tabellare non è di per sé prova sufficiente della destinazione della sostanza allo spaccio, ma può concorrere con altri elementi indiziari nella formazione del convincimento.
- Il valore indiziario della detenzione di un quantitativo di droga aumenta proporzionalmente al numero di dosi medie ricavabili dalla sostanza rinvenuta.
- La destinazione all'uso personale deve trovare un supporto fattuale concreto; in difetto di una credibile dimostrazione dell'assunzione personale e in presenza di indici contrari, la ricostruzione difensiva può essere disattesa con motivazione non illogica.
- In sede di legittimità, la censura di vizio motivazionale è inammissibile quando la motivazione della sentenza di merito risulti coerente con i dati fattuali valorizzati e con l'orientamento consolidato della Corte di cassazione.
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