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Sentenza

Sentenza n. 1804/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento, previa concessione della tutela cautelare del decreto 30 settembre 2025 Cat. 1 IE2025 del Questore di Benevento, recante revoca delle licenze rilasciate in data 14.09.2023 per la installazione di sistemi di gioco Videolottery (VLT) e la raccolta di scommesse, e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.

Giustizia amministrativa202505495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Benevento recante la revoca delle licenze per l'installazione di sistemi di videolottery e la raccolta di scommesse

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la revoca delle licenze rilasciate il 14 settembre 2023, deducendo difetto di istruttoria, difetto dei presupposti e travisamento. Ha sostenuto che gli elementi valorizzati dal Questore fossero anteriori al rilascio delle licenze e già conoscibili dall’amministrazione, riguardassero principalmente terzi estranei alla società e non dimostrassero relazioni effettive e concrete tali da rendere probabile l’abuso dei titoli. La ricorrente ha inoltre evidenziato la propria incensuratezza e l’assenza di procedimenti penali o amministrativi a suo carico, prospettando la violazione del principio di proporzionalità, poiché la revoca avrebbe determinato la cessazione dell’attività. Il provvedimento traeva origine da accertamenti concernenti rapporti societari e d’affari della ricorrente con persone gravate da precedenti di polizia, anche per contrabbando di tabacchi, nonché con società sottoposte a sequestri preventivi e riconducibili, secondo l’amministrazione, ad ambienti della criminalità organizzata.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile l’art. 11 del r.d. n. 773/1931, che consente la revoca delle autorizzazioni di polizia quando vengano a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego originario, in relazione al venir meno dell’affidabilità del titolare. Il fatto che gli elementi fossero anteriori al rilascio non impedisce la revoca quando essi siano stati accertati successivamente: un’istruttoria originaria incompleta non priva l’amministrazione del potere di intervenire per esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Il giudice ha distinto il procedimento di interdittiva antimafia, la cui archiviazione è stata ritenuta irrilevante anche perché dovuta al trasferimento della sede e al conseguente difetto di competenza della Prefettura, dal distinto procedimento di revoca delle licenze. Ha ritenuto non irragionevole la valutazione discrezionale del Questore, fondata su una relazione d’affari non occasionale con soggetti orbitanti nel mondo della criminalità, riferita a più società e indicativa di una comunanza di interessi. L’incensuratezza della titolare e la partecipazione societaria minoritaria non sono state ritenute decisive, anche perché la conoscenza dei precedenti dei soggetti collegati risultava plausibile alla luce dell’arresto e dell’ampia eco mediatica della vicenda. La valutazione amministrativa è stata quindi ritenuta sorretta da un compendio istruttorio sufficiente e non manifestamente illogica o incongrua. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 2.000, oltre accessori, a titolo di spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 88 r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    Le attività di gioco sono soggette ad autorizzazione di polizia, in ragione del concreto rischio di contaminazioni criminali.

  • art. 10 r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    revoca “in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata”

    Prevede il potere di revoca dell’autorizzazione di polizia in caso di abuso da parte del soggetto autorizzato.

  • art. 11 r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione

    Consente la revoca quando emergano circostanze indicative del venir meno dell’affidabilità del titolare o che avrebbero impedito o consentito di negare originariamente l’autorizzazione, anche se anteriori al rilascio ma accertate successivamente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La revoca di un’autorizzazione di polizia ai sensi dell’art. 11 r.d. n. 773/1931 può essere disposta quando, anche successivamente al rilascio, vengano a risultare circostanze anteriori che avrebbero imposto o consentito il diniego originario; l’incompletezza dell’istruttoria iniziale non preclude l’esercizio del potere di revoca.
  • Per la revoca delle licenze di polizia relative ad attività di gioco è sufficiente un giudizio prognostico, fondato su una corretta istruttoria e su un complesso di elementi convergenti, circa il serio e non remoto pericolo che il titolo possa essere abusato dal titolare o da soggetti terzi collegati a dinamiche criminali.
  • La valutazione dell’affidabilità del titolare di una licenza di polizia è espressione di ampia discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice nei limiti della manifesta illogicità, arbitrarietà o incongruenza.
  • Una relazione d’affari non occasionale con più soggetti collegati ad ambienti criminali può fondare il giudizio di inaffidabilità e il sospetto di possibile abuso della licenza, anche quando il titolare sia incensurato e detenga una partecipazione societaria minoritaria.
  • La valutazione della revoca deve essere riferita alla specifica attività autorizzata e può fondarsi anche su legami indiretti con terzi, purché il complesso degli elementi renda concretamente plausibile il rischio di abuso del titolo.

Come è indicizzato

MaterieGiochi e scommesseLicenze e autorizzazioni di poliziaInterdittiva e informazione antimafia
RamiCommercio e attività produttiveAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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