Cassazione Civile, Ordinanza n. 11095/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente sanitario)
La controversia
L'ente sanitario aveva impugnato una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, relativa a imposte dirette per l'anno d'imposta 2009. In appello la commissione tributaria regionale aveva dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere e rigettato il resto dell'impugnazione. La controversia residua riguardava il recupero di euro 463.575,00: secondo il ricorrente si trattava di una duplicazione di quanto già dichiarato e versato, derivante da un errore materiale nella compilazione della dichiarazione, con improprio riporto di un importo riferito al debito dell'anno 2008 anche nella dichiarazione del 2009. A sostegno erano stati depositati documenti contabili e dichiarativi. Con il ricorso per cassazione l'ente deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., lamentando violazione degli artt. 117 Cost., 132, quarto comma, c.p.c., 6 CEDU e 47 TFUE; con il secondo motivo deduceva omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, qualificando la motivazione della sentenza d'appello come apparente: la CTR, a fronte di una specifica deduzione di errore materiale e della produzione documentale a supporto, si era limitata ad affermare apoditticamente che la duplicazione era una mera affermazione non dimostrata, senza rendere percepibile l'iter logico seguito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base del recupero a mezzo cartella di pagamento relativa alla dichiarazione dei redditi
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di un fatto decisivo, ma il motivo è rimasto assorbito
art. 132, quarto comma, c.p.c.
la mancanza della motivazione o la motivazione apparente integra nullità della sentenza
art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992
nel processo tributario impone una motivazione effettiva della decisione
art. 117 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'obbligo di motivazione conforme ai parametri sovranazionali
art. 6 CEDU
richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto a una decisione motivata
art. 47 TFUE
richiamato dalla ricorrente insieme agli altri parametri sul giusto processo
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il giudice enuncia la decisione senza rendere percepibile il percorso logico-argomentativo che la sorregge, pur in presenza di una veste grafica formale della motivazione.
- Non è sufficiente, per escludere il vizio, un'affermazione apodittica di non prova della pretesa o della deduzione di parte: il giudice deve confrontarsi con le specifiche allegazioni e con gli elementi documentali prodotti, spiegando perché li ritenga non idonei a fondare la decisione.
- Nel processo tributario, il vizio di motivazione apparente integra nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., con conseguente cassazione e rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
- Quando viene accolto un motivo di ricorso per nullità della sentenza, il motivo formulato in via subordinata o alternativa resta assorbito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11014/2024 del 24/04/2024
- ordinanza_civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11016/2024 del 24/04/2024
- ordinanza_civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11017/2024 del 24/04/2024
- ordinanza_civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11026/2024 del 24/04/2024
- ordinanza_civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11030/2024 del 24/04/2024
- ordinanza_civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11034/2024 del 24/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →