Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 22766/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, rilevando che non sussisteva assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Nessuna modifica è stata apportata alla sentenza di patteggiamento impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare aveva applicato la pena su richiesta ex artt. 444 ss. c.p.p., deducendo: a) vizio di motivazione; b) violazione di legge per il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; c) erronea qualificazione giuridica dei fatti di reato. La Corte ha rilevato che, nel rito del patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha quindi ritenuto non deducibile il vizio di motivazione e ha escluso che fossero prospettati elementi concreti idonei a imporre una specifica motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; inoltre ha osservato che l'erronea qualificazione giuridica è censurabile solo quando sia palesemente ed immediatamente eccentrica rispetto al capo d'imputazione, evenienza non ravvisata nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base del rito di applicazione della pena su richiesta.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    individua i soli motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione richiesta-sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 129 c.p.p.

    il proscioglimento è dovuto solo se emergono dagli atti concreti elementi di non punibilità; in mancanza è sufficiente anche una motivazione implicita sull'esclusione delle cause di proscioglimento.

  • art. 616 c.p.p.

    consente la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria quando il ricorso è dichiarato inammissibile, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità non ravvisata.

  • artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

    richiamati per indicare il rito concordato di applicazione della pena.

  • L. n. 103 del 23 giugno 2017

    ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo i motivi di impugnazione della sentenza di patteggiamento.

  • Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per il principio sulla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso in assenza di colpa.

Massime di principio

  • Nel rito del patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano esclusi i motivi che si risolvono in censure di mero vizio di motivazione.
  • Il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. richiede una specifica motivazione solo quando dagli atti o dalle deduzioni difensive emergano concreti elementi suscettibili di far ritenere applicabile una causa di non punibilità; altrimenti basta dare atto, anche implicitamente, dell'avvenuta verifica negativa.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile contro la sentenza di patteggiamento solo se l'errore sia immediatamente percepibile e palesemente inconciliabile con il capo d'imputazione; non sono ammissibili doglianze che implichino rivalutazioni non evidenti del materiale processuale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.