Sentenza n. 65/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento mediante il quale il Commissario Straordinario per l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda ha ordinato, unilateralmente, senza motivazione e in contrasto con gli strumenti di pianificazione vigenti del servizio idrico, di elaborare con urgenza un documento tecnico di confronto della localizzazione di due depuratori a Gavardo e Montichiari con la localizzazione di un solo depuratore in Comune di Lonato del Garda, sul presupposto dell'intervenuta irrealizzabilità della prima soluzione; - del provvedimento amministrativo, portato nel verbale della riunione della Cabina di Regia dell'11 dicembre 2024 mediante il quale è stato deciso di “continuare a lavorare sulla soluzione progettuale relativa al depuratore di Lonato sul Garda”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti endoprocedimentali relativi alla rielaborazione della soluzione progettuale per il sistema di collettamento e depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, inclusa la decisione di proseguire la progettazione dell’impianto unico nel Comune di Lonato del Garda
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato, da un lato, il provvedimento non altrimenti individuato con cui il Commissario straordinario avrebbe imposto la predisposizione urgente di un confronto tecnico tra la precedente soluzione con due depuratori a Gavardo e Montichiari e la nuova soluzione con un unico depuratore a Lonato, sul presupposto dell’irrealizzabilità della prima; dall’altro, la decisione risultante dal verbale della Cabina di Regia dell’11 dicembre 2024 di continuare a lavorare sulla soluzione Lonato. Il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 3 e 7 l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento; nullità o illegittimità per difetto assoluto di attribuzione, carenza di potere, difetto dei presupposti, incompetenza assoluta e sviamento, assumendo che il Commissario e le altre autorità non avessero il potere di decidere sulla localizzazione dell’opera e che la soluzione Lonato contrastasse con il Piano d’Ambito del 2016; eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento, perplessità, irragionevolezza e contraddittorietà. In via subordinata è stata prospettata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 17-octies, comma 7, d.l. 80/2021, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e, in subordine, l’inammissibilità per carenza di interesse, trattandosi di atti endoprocedimentali privi di immediata lesività.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo sussistente la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi dell’art. 143, primo comma, lett. a), r.d. 1775/1933. Il Collegio ha applicato il criterio dell’incidenza immediata e diretta del provvedimento sul regime delle acque pubbliche, ritenendo irrilevante che gli atti fossero adottati da autorità non istituzionalmente preposte alla tutela delle acque. La controversia riguarda la sostituzione dell’attuale sistema di collettamento e depurazione, il mutamento della localizzazione e del tracciato dell’opera e il recapito delle acque depurate dal Lago di Garda al Fiume Chiese. Le acque reflue trattate sono state ricondotte alla nozione di acque pubbliche destinate a usi di interesse generale, nell’ambito del servizio idrico integrato. Le ricadute urbanistiche, ambientali ed espropriative sono state ritenute strumentali rispetto all’oggetto principale, costituito dalla gestione e regimazione delle acque pubbliche. Sono state quindi assorbite tutte le ulteriori questioni processuali e di merito, compresa l’istanza di rinvio per proporre motivi aggiunti e la questione di legittimità costituzionale. Il processo può essere riproposto dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nelle forme e nei termini di rito. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 1775/1933
La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche comprende le controversie relative ad atti amministrativi che incidono in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche, anche se adottati da autorità diverse da quelle istituzionalmente preposte alla tutela delle acque.
art. 4, comma 1, lett. f), l. 36/1994
La nozione di servizio idrico integrato comprende anche fognatura e depurazione delle acque reflue; tale nozione rileva per ricondurre l’attività di depurazione nell’ambito della gestione delle acque pubbliche.
artt. 6 e 7 l. 36/1994
Le disposizioni disciplinano il trattamento e il riutilizzo delle acque reflue urbane depurate, confermando la rilevanza pubblicistica dell’attività di depurazione.
art. 17-octies, comma 7, d.l. 80/2021, convertito dalla l. 113/2021
È la disposizione istitutiva dei poteri del Commissario straordinario per la rapida attuazione del sistema di collettamento e depurazione del Lago di Garda; la questione di legittimità costituzionale prospettata sul suo contenuto è rimasta assorbita per il difetto di giurisdizione.
art. 3 l. 241/1990
Invocato dal ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione degli atti impugnati; la censura non è stata esaminata per il difetto di giurisdizione.
art. 7 l. 241/1990
Invocato dal ricorrente in relazione all’omessa comunicazione di avvio del procedimento; la censura non è stata esaminata per il difetto di giurisdizione.
art. 21-septies l. 241/1990
Invocato per sostenere la nullità degli atti per difetto assoluto di attribuzione e carenza di potere; la questione è rimasta assorbita.
Massime di principio
- La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche si radica quando l’atto amministrativo incide in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche, anche se adottato da un’amministrazione non specificamente preposta alla tutela delle acque.
- Rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche gli atti che stabiliscono o modificano la localizzazione, il tracciato o le caratteristiche di opere idrauliche destinate al collettamento e alla depurazione delle acque pubbliche.
- La realizzazione o sostituzione di un sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue, con modifica del bacino di recapito finale, costituisce una forma di gestione e regimazione delle acque pubbliche, nonostante le contestuali ricadute urbanistiche, ambientali ed espropriative.
- Ai fini del riparto di giurisdizione, deve prevalere l’oggetto sostanziale e la finalità principale dell’intervento: quando gli aspetti urbanistici o ambientali sono strumentali alla gestione delle acque pubbliche, la controversia resta attratta nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
- La nozione di acque pubbliche rilevante per il riparto di giurisdizione comprende le acque reflue trattate nell’ambito del servizio idrico integrato, in quanto destinate a usi di interesse generale e soggette a disciplina pubblicistica di trattamento e riutilizzo.
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