Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 478/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento a) della Deliberazione D.G. n. 1502 del 9.12.2025, di approvazione degli esiti della prova scritta afferente alla procedura selettiva pubblica contenente gli elenchi degli ammessi e degli esclusi dalla prova orale del concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 8 posti - Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione - Profilo “Specialista Avvocato”, con cui sono stati nominati gli idonei al superamento della prova orale; b) della Deliberazione D.G. n. 17 del 23.1.2026, di approvazione della valutazione dei titoli e dei curricula dei candidati risultati idonei al superamento della prova scritta; c) dei punteggi attribuiti al termine delle prove orali del 26, 27 e 28 gennaio 2026 e del provvedimento contenente la calendarizzazione dei giorni di espletamento delle prove orali, concernente le tre distinte sedute programmate, con indicazione dei candidati ammessi per ciascuna giornata, connesso alla procedura complessiva e alla legittimità della valutazione; d) del punteggio numerico assegnato a parte ricorrente, pari a 18/30, viziato da correzione erronea, fuorviante e idonea a determinare disparità di trattamento, atteso che la prova scritta della ricorrente è stata eseguita con eccellenza, in piena conformità alla traccia ed ai criteri generali fissati dalla Commissione; e) della griglia finale contenente i voti assegnati dai Commissari alla ricorrente, identici tra loro, che costituisce la graduatoria definitiva della correzione delle prove scritte, viziata e idonea a determinare disparità di trattamento; f) dei verbali della Commissione esaminatrice dal n. 1 al n. 10; g) della nota del 1.12.2025, con cui è stata verbalizzata la consegna ed il deposito degli atti concorsuali contenenti gli esiti della prova scritta; h) della D.D.G. n. 1118 del 12.9.2025, concernente la nomina del Presidente della Commissione di concorso e dei relativi componenti; i) del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 8 posti per l’area dei funzionari e d’elevata qualificazione (profilo professionale specialista avvocato a tempo indeterminato e a tempo pieno), indetto dal Direttore generale dell’Azienda Regionale Attività Irrigue e Forestali - Puglia con deliberazione n. 1253 del 11.11.2024, pubblicata sul BURP n. 92 del 14.11.2024; j) del provvedimento con cui è stata designata la Commissione e nel quale sono state rese le dichiarazioni relative all’assenza di motivi di incompatibilità e di conflitti di interesse; k) della deliberazione n. 559 del 3.6.2024 del Direttore Generale dell’Azienda Regionale Attività Irrigue e Forestali - Puglia, di adozione definitiva del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024 - 2026 di ARIF Puglia, richiamata nella deliberazione n. 1253 del 11.11.2024, con tutte le delibere ivi richiamate per relationem; l) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, adottati e/o adottandi, conosciuti e non conosciuti, ivi compreso i verbali, ove e nella parte in cui i componenti di Commissione: a) non hanno reso la dichiarazione di incompatibilità e di assenza di conflitto d’interesse con i candidati ammessi a sostenere le prove scritte; b) non hanno osservato gli obblighi previsti ex DPR 487/1994, D.lgs. 165/2001, L. 190/2012, DPR 62/2013, art. 51 c.p.c. e dal bando durante l’esercizio delle funzioni concorsuali, anche ai fini del rispetto della normativa in tema di incompatibilità ed anticorruzione; m) di ogni altro atto, accertamento o provvedimento prodromico, presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e mai reso noto alla ricorrente, ove e per quanto lesivo degli interessi della ridetta ricorrente, inclusa l’eventuale graduatoria medio tempore formata, in ordine alla quale si fa, sin d’ora, espressa riserva di impugnazione a mezzo di apposito ricorso per motivi aggiunti; nonché per l’accertamento e la declaratoria, anche in via cautelare del diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio di “21”, previsto come soglia di sufficienza per l’ammissione alla successiva prova orale e, in ogni caso, per essere ammessa a sostenere la prova orale del concorso, che è ancora in corso di svolgimento.

Giustizia amministrativa202600243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura concorsuale per la copertura di otto posti di Specialista Avvocato, con particolare riferimento alla valutazione insufficiente della prova scritta e all'esclusione dalla prova orale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva pubblica per titoli ed esami indetta da ARIF Puglia per la copertura di otto posti nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, profilo di Specialista Avvocato. La contestazione riguarda principalmente il punteggio di 18/30 attribuito alla prova scritta, ritenuto erroneo, fuorviante e lesivo della parità di trattamento, nonché la mancata attribuzione del punteggio di 21/30, soglia prevista per l'ammissione alla prova orale. Sono stati inoltre dedotti vizi relativi alla correzione collegiale e alla coincidenza dei voti assegnati dai commissari, alla legittimità dei verbali e degli atti della commissione, alla nomina dei componenti e alla mancata o irregolare verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interesse, anche alla luce della disciplina sui concorsi pubblici, sul pubblico impiego, sull'anticorruzione e sull'astensione. Il ricorrente ha chiesto anche l'ammissione alla prova orale e l'annullamento degli ulteriori atti della procedura, compresi quelli relativi alla valutazione dei titoli, alle prove orali e alla graduatoria.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le censure relative alla valutazione della prova scritta e agli altri atti concorsuali. Ha rilevato che il ricorrente era stato ammesso con riserva alla prova orale e l'aveva superata, ma che l'eventuale accoglimento del ricorso, comportando la rivalutazione della prova scritta, avrebbe potuto incidere sulla posizione di tutti i vincitori e degli idonei della procedura. Ha quindi ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tali controinteressati e ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione, sul sito istituzionale di ARIF, di un avviso, del testo integrale del ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati. Ha posto a carico del ricorrente l'obbligo di trasmettere ad ARIF la richiesta di pubblicazione entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e di depositare la prova della trasmissione e della successiva pubblicazione entro i termini perentori indicati, a pena di improcedibilità. ARIF dovrà curare la pubblicazione nella sezione "Atti di notifica", mantenerla fino alla sentenza definitiva di primo grado e rilasciare, su richiesta, attestazione dell'avvenuta pubblicazione. La causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 23 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il termine per il deposito dei documenti processuali è richiamato quale termine perentorio entro il quale depositare la prova della trasmissione della richiesta di pubblicazione e della pubblicazione stessa, a pena di improcedibilità.

  • d.P.R. 487/1994

    Richiamato tra la disciplina che il ricorrente assume essere stata violata nello svolgimento della procedura concorsuale.

  • d.lgs. 165/2001

    Richiamato tra le fonti dedotte dal ricorrente in materia di pubblico impiego e procedure concorsuali.

  • l. 190/2012

    Richiamata con riferimento agli obblighi di prevenzione della corruzione e ai conflitti di interesse nella procedura concorsuale.

  • d.P.R. 62/2013

    Richiamato con riferimento agli obblighi di comportamento, imparzialità e astensione dei componenti della commissione.

  • art. 51 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente quale disciplina delle cause di astensione applicabile ai componenti della commissione.

Massime di principio

  • Quando l'eventuale accoglimento di un ricorso contro la valutazione concorsuale può incidere sulle posizioni di tutti i vincitori e degli idonei, questi soggetti assumono la qualità di controinteressati e il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, con indicazione dell'autorità giudiziaria, del numero di ruolo, delle parti, degli atti impugnati, dei controinteressati, delle modalità di consultazione del processo, degli estremi dell'ordinanza autorizzativa e del testo integrale del ricorso.
  • Quando l'integrazione del contraddittorio è disposta a pena di improcedibilità, il ricorrente deve rispettare sia il termine perentorio per trasmettere all'amministrazione la richiesta di pubblicazione, sia i successivi termini perentori per depositare la prova della trasmissione e dell'avvenuta pubblicazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.