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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30936/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso IVA per l'anno 2013 richiesto da una società acquirente in relazione a una compravendita immobiliare. L'Ufficio aveva negato il rimborso assumendo che l'operazione fosse soggettivamente inesistente e inserita in una frode IVA, con responsabilità della cessionaria ex art. 60-bis del d.P.R. n. 633/1972. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo che l'Amministrazione non avesse fornito indizi sufficienti della consapevolezza o conoscibilità della frode da parte dell'acquirente, valorizzando la presenza di un atto pubblico, di un notaio e di un intermediario immobiliare, oltre alla realizzazione di edificazione sul terreno e al ritardo nella richiesta di rimborso. La società contribuente, nel proprio ricorso per cassazione, censurava inoltre la compensazione delle spese di merito, sostenendo che le ragioni addotte non integrassero "gravi ed eccezionali ragioni" ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992. L'Agenzia, con ricorso avverso la stessa sentenza, deduceva invece violazione delle norme sulla prova presuntiva e sull'onere della prova, lamentando che la CTR avesse escluso la gravità, precisione e concordanza degli indizi offerti dall'Ufficio senza una valutazione complessiva, e avesse attribuito rilievo a elementi non decisivi sul piano tributario. La contribuente proponeva anche ricorso incidentale per omessa pronuncia sulla domanda di interessi di mora.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi, ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. L'accoglimento del ricorso dell'Agenzia ha determinato l'assorbimento del ricorso principale della società contribuente, relativo alle spese, e del ricorso incidentale della stessa relativo agli interessi di mora. È stata inoltre disattesa l'istanza di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972

    richiamato quale base della responsabilità della cessionaria e del diniego di rimborso IVA in relazione a operazione soggettivamente inesistente in frode all'IVA

  • art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    la compensazione delle spese nel processo tributario richiede, nel testo applicabile ratione temporis, gravi ed eccezionali ragioni; motivazioni generiche o legate all'esito alterno non sono sufficienti

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro di censura per violazione di legge nei ricorsi

  • art. 2909 c.c.

    invocato dall'Agenzia insieme all'art. 324 c.p.c. nel denunciare la violazione dei limiti del giudicato e della prova

  • art. 324 c.p.c.

    invocato dall'Agenzia nel motivo di ricorso

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di prova per presunzioni semplici

  • art. 2729 c.c.

    la gravità, precisione e concordanza vanno valutate complessivamente e non in modo atomistico

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati come norme sulla valutazione della prova e del materiale istruttorio

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale per omessa pronuncia sulla domanda di interessi di mora

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato per escludere la condanna per lite temeraria, non configurabile solo in base all'esito del giudizio

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    menzionato indirettamente per chiarire che il vizio denunciabile, in caso di malgoverno dei criteri presuntivi, è quello di violazione di legge ex n. 3 e non di omesso esame

Massime di principio

  • In tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare sia la non corrispondenza tra soggetto formale e soggetto reale, sia che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'imposta.
  • La prova della consapevolezza del cessionario può essere fornita anche per presunzioni semplici, purché fondate su elementi oggettivi e specifici, valutati nel loro complesso e secondo un giudizio globale, non atomistico.
  • Il giudice di merito viola l'art. 2729 c.c. quando esclude la prova presuntiva valorizzando singoli elementi isolatamente o attribuendo rilievo a dati irrilevanti senza una sintesi complessiva del materiale indiziario.
  • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la regolarità formale della contabilità, la presenza di un atto pubblico o di intermediari, e la mancanza di un vantaggio economico finale non sono, da soli, elementi idonei a escludere la frode o la consapevolezza del cessionario.
  • Una volta che l'Ufficio abbia fornito indizi gravi, precisi e concordanti sulla frode, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile per non essere coinvolto nell'evasione.
  • Nel processo tributario, la compensazione delle spese richiede una motivazione conforme ai presupposti normativi vigenti; formule generiche come la mera complessità della questione o l'alterno esito del processo non bastano, se la legge richiede ragioni specifiche e qualificate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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