Cassazione Civile, Sentenza n. 17519/2019 del 28/06/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha impugnato due avvisi di accertamento notificati il 31 dicembre 2008, con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato, ai fini IRES, IRAP e IVA, i ricavi per ulteriori 405.165 euro per il 2003 e 325.150 euro per il 2002, chiedendo inoltre 5.891 euro di IVA. Gli accertamenti seguivano un processo verbale di constatazione del 14 dicembre 2008 relativo a operazioni ritenute inesistenti con due fornitori che avevano cessato l’attività nel 2002. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 189/21/12 pronunciata il 19 giugno 2012 e depositata il 17 luglio 2012, aveva rigettato l’appello. In cassazione la società ha formulato due motivi. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., contestando che l’inesistenza delle operazioni fosse stata desunta dai pagamenti in contanti e dall’indicazione in fattura di partite IVA chiuse. Con il secondo ha dedotto vizi di motivazione e violazione del D.P.R. n. 633 del 1972 e della L. n. 241 del 1990, sostenendo che la CTR non avesse illustrato i criteri e le ragioni alla base della pretesa tributaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto: l’inesistenza delle passività e le false indicazioni possono essere provate mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, senza che l’Amministrazione debba fornire prove certe. Nel caso concreto, i pagamenti tutti in contanti, l’assenza di documentazione dei costi, la cessazione dell’attività dei due fornitori e gli esiti dei controlli incrociati costituivano elementi presuntivi valutabili congiuntamente; spettava quindi alla società fornire prova contraria, ma non era stato indicato alcun elemento idoneo a superare il quadro presuntivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché prospettava cumulativamente e genericamente vizi motivazionali alternativi, senza individuare il vizio effettivamente denunciato né indicare uno specifico fatto controverso e decisivo e i passaggi della motivazione censurati. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.300 euro oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1
In tema di accertamento tributario il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, (ma analogamente anche il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, sull’IVA), dispone che l’inesistenza di passività o le false indicazioni possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove certe.
L’Amministrazione finanziaria può fondare l’accertamento dell’inesistenza di passività o di false indicazioni su presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, senza dover fornire una prova certa.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54
In tema di accertamento tributario il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, (ma analogamente anche il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, sull’IVA), dispone che l’inesistenza di passività o le false indicazioni possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove certe.
Il medesimo criterio presuntivo è applicabile, secondo la decisione, anche all’accertamento IVA.
art. 2727 c.c.
Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell’art. 2727 c.c. e ss., e art. 2697 c.c., comma 2, (Sez. 5, Sentenza n. 9784 del 23/04/2010).
Una volta riconosciuta la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, il contribuente deve fornire la prova contraria; il giudice di merito deve prima valutare gli elementi presuntivi, sia individualmente sia nel loro insieme, e motivare l’esito di tale valutazione.
art. 2697 c.c.
In tale contesto, era onere della società contribuente, ai sensi dell’art. 2727 c.c. e ss., e art. 2697 c.c., comma 2, superare il quadro presuntivo offerto, deducendo e dimostrando i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria; ma in mancanza di qualsiasi elemento idoneo a contrastare l’assunto dell’Ufficio impositore, la censura va disattesa.
Dopo che l’Amministrazione ha fornito un quadro presuntivo idoneo, grava sul contribuente l’onere di allegare e dimostrare fatti capaci di contrastare la pretesa tributaria; in assenza di prova contraria, la presunzione resta idonea a sostenere l’accertamento.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve invece contenere, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c.), l’indicazione dei motivi per i quali si richiede la cassazione; motivi, che per costante giurisprudenza devono avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, essendo viceversa inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo vizi motivazionali, non indichi in quali passaggi la motivazione sia omessa, contraddittoria o insufficiente; e ciò in relazione a ciascun fatto controverso e decisivo per il giudizio, anch’esso da indicare.
I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata. La denuncia di vizi motivazionali è inammissibile se non precisa i passaggi contestati e il fatto controverso e decisivo cui la censura si riferisce.
art. 115 c.p.c.
La norma è soltanto indicata dalla ricorrente come parametro di censura; la Corte non ne espone una distinta interpretazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario, l’inesistenza di passività e le false indicazioni possono essere desunte da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, senza che l’Amministrazione debba fornire prove certe; gli elementi indiziari vanno valutati dal giudice di merito sia singolarmente sia nel loro complesso.
- Quando il giudice ritiene che gli elementi presuntivi dell’Amministrazione siano gravi, precisi e concordanti, spetta al contribuente fornire prova contraria idonea a superare il quadro presuntivo, anche dimostrando fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria.
- Pagamenti eseguiti in contanti, mancanza di documentazione dei costi, rapporti con fornitori che hanno cessato l’attività e risultanze di controlli incrociati possono essere valutati congiuntamente come elementi presuntivi dell’inesistenza delle operazioni; la mancanza di prova contraria può lasciare integro il fondamento presuntivo dell’accertamento.
- Il ricorso per cassazione che deduce vizi motivazionali deve indicare in modo specifico quale vizio è denunciato, i passaggi della sentenza che ne sarebbero affetti e il fatto controverso e decisivo cui la censura si riferisce; una formulazione cumulativa e generica determina l’inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 11 lug 2019Cassazione Civile, Sentenza n. 18610/2019 del 11/07/2019
- Sentenza civile · 14 giu 2019Cassazione Civile, Sentenza n. 16003/2019 del 14/06/2019
- Sentenza civile · 16 lug 2019Cassazione Civile, Sentenza n. 18987/2019 del 16/07/2019
- Sentenza civile · 17 lug 2019Cassazione Civile, Sentenza n. 19169/2019 del 17/07/2019
- Sentenza civile · 17 lug 2019Cassazione Civile, Sentenza n. 19191/2019 del 17/07/2019
- Sentenza civile · 6 giu 2019Cassazione Civile, Sentenza n. 15323/2019 del 06/06/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →