Cassazione Civile, Sentenza n. 18987/2019 del 16/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva proposto opposizione contro un’iscrizione ipotecaria eseguita su un immobile e aveva impugnato venti cartelle di pagamento, conosciute consultando l’estratto di ruolo. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso quanto all’iscrizione ipotecaria e ordinato la cancellazione dell’iscrizione, senza pronunciarsi sulla domanda relativa alle cartelle. In appello, la Commissione tributaria regionale della Campania aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda concernente nove cartelle per contravvenzioni stradali e contributi INPS e aveva annullato le altre undici cartelle, rilevando che l’agente della riscossione non aveva provato la loro notificazione. L’agente della riscossione ha proposto sei motivi di ricorso per Cassazione: con i primi tre ha sostenuto che il giudice d’appello avesse pronunciato oltre la domanda, perché il contribuente non aveva chiesto l’annullamento delle cartelle e aveva contestato soltanto la notificazione; che la CTR avesse esaminato il contenuto dei ruoli e delle cartelle oltre il thema decidendum; e che fosse stato violato il principio di non contestazione e di valutazione delle prove, poiché l’esistenza e il contenuto delle cartelle non erano stati contestati. Con il quarto motivo ha censurato l’affermazione che la prova della notificazione richiedesse la produzione sia della cartella sia della relata. Con il quinto e il sesto motivo ha contestato la declaratoria di invalidità delle notifiche per mancata identificazione del destinatario e la mancata applicazione della sanatoria derivante dall’impugnazione delle cartelle da parte del contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. I primi tre motivi, esaminati congiuntamente e dichiarati infondati, sono stati respinti perché la controversia riguardava la notificazione delle cartelle, fatto incidente sulla loro efficacia; l’impugnazione della cartella non validamente notificata, conosciuta tramite estratto di ruolo, è ammissibile e l’annullamento delle cartelle tributarie non era quindi una pronuncia ultrapetita. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la CTR non aveva stabilito in via generale che occorressero necessariamente cartella e relata, ma aveva ritenuto, sulla base degli elementi del caso, che le copie fotostatiche delle relate non consentissero di collegarle con certezza alle cartelle e, in vari casi, non indicassero il nominativo del destinatario. Il quinto e il sesto motivo sono stati rigettati perché la questione concerneva l’omessa notifica, non una mera irregolarità sanabile; spettava all’agente della riscossione provare la regolare notificazione, e la sola relata prodotta era stata ritenuta inidonea. Nessuna statuizione sulle spese, non essendosi costituita la parte intimata. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
artt. 100 e 112 c.p.c.
La CTR nell’annullare le cartelle di pagamento di natura tributaria, dopo aver accertato che l’agente di riscossione non aveva fornito la prova della notifica degli atti, non è incorsa nel dedotto vizio ultrapetitorio.
L’annullamento delle cartelle per omessa prova della notificazione non integra ultrapetizione quando il contribuente ha contestato la loro notificazione e ha chiesto tutela rispetto agli atti conosciuti tramite estratto di ruolo.
art. 2909 c.c.
La CTR nell’annullare le cartelle di pagamento di natura tributaria, dopo aver accertato che l’agente di riscossione non aveva fornito la prova della notifica degli atti, non è incorsa nel dedotto vizio ultrapetitorio.
La Corte non ravvisa, nel caso concreto, una violazione dei limiti della domanda o del giudicato derivante dall’annullamento delle cartelle per difetto di prova della loro notificazione.
artt. 112 e 113 c.p.c.
Il thema decidendum è costituito dalla notifica delle cartelle esattoriali, fatto che incide sull’efficacia delle stesse.
La questione devoluta al giudice era l’efficacia delle cartelle in relazione alla loro notificazione; la decisione su tale questione non eccede la domanda con cui se ne era denunciata l’omissione.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Il ricorrente non ha messo in discussione l’esistenza e l’autenticità del ruolo e delle cartelle esattoriali ma ha semplicemente eccepito l’omessa notifica delle cartelle precisando di averne avuto conoscenza attraverso la consultazione del ruolo.
La mancata contestazione dell’esistenza o dell’autenticità delle cartelle non prova la loro notificazione: nel giudizio la questione decisiva era proprio l’avvenuta comunicazione degli atti.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 3
E’ ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (Cass., S.U, n. 19704/2015).
Il contribuente può impugnare la cartella o il ruolo non validamente notificati quando ne abbia avuto legittima conoscenza attraverso l’estratto di ruolo; l’impugnazione insieme a un successivo atto notificato non è l’unica via per far valere il vizio.
D.P.R. n. 602/1973, art. 26
Il giudice di seconde cure non ha enunciato il principio secondo il quale la prova della notifica deve essere data necessariamente attraverso la produzione della cartella e della relata di notifica ma, con insindacabile accertamento in punto di fatto, ha affermato che la semplice copia fotostatica della relata non dava certezza che potesse riferirsi proprio alla cartella di cui si trattava, anche in considerazione della circostanza “che quasi tutte le copie delle retate di notifica in atti prescindendo da ogni considerazione in ordine al loro disconoscimento, recano l’indirizzo ma non il nominativo del destinatario, sicchè non è dato formulare alcuna valutazione in ordine alla consegna a persona abilitata a riceverle per conto del medesimo”.
La decisione non impone in via generale la produzione congiunta della cartella e della relata: la sufficienza della documentazione va valutata nel caso concreto. Una relata che non consente di identificare con certezza la cartella o il destinatario può essere inidonea a dimostrare la notificazione.
artt. 137, 239, 156 e 160 c.p.c.
La questione controversa sottoposta all’attenzione di questa Corte non riguarda l’irritualità ma l’omessa notifica della cartella.
La sanatoria collegata al raggiungimento dello scopo non risolve la controversia quando il vizio accertato è l’omessa notificazione, anziché una notificazione meramente irrituale.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
In seguito al rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- La cartella di pagamento e gli altri atti tributari che incidono sul patrimonio del destinatario sono atti recettizi: la loro efficacia decorre dalla comunicazione al destinatario, non dalla sola adozione.
- È ammissibile l’impugnazione della cartella o del ruolo non validamente notificati quando il contribuente ne abbia avuto legittima conoscenza tramite estratto di ruolo; l’impugnazione congiunta a un successivo atto notificato non costituisce l’unica possibilità di tutela.
- Quando è contestata l’omessa notificazione della cartella, l’onere di provarne la regolare notificazione grava sull’agente della riscossione. La documentazione prodotta deve consentire di riferire con certezza la relata alla cartella e di verificare la consegna al destinatario o a persona abilitata.
- La mera impugnazione della cartella non sana l’omessa notificazione: la sanatoria per raggiungimento dello scopo non può essere applicata quando la questione accertata è l’omissione della notifica e non una sua semplice irregolarità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 17 lug 2019Cassazione Civile, Sentenza n. 19169/2019 del 17/07/2019
- Sentenza civile · 17 lug 2019Cassazione Civile, Sentenza n. 19191/2019 del 17/07/2019
- Sentenza civile · 11 lug 2019Cassazione Civile, Sentenza n. 18610/2019 del 11/07/2019
- Sentenza civile · 23 lug 2019Cassazione Civile, Sentenza n. 19889/2019 del 23/07/2019
- Sentenza civile · 23 lug 2019Cassazione Civile, Sentenza n. 19882/2019 del 23/07/2019
- Sentenza civile · 24 lug 2019Cassazione Civile, Sentenza n. 19988/2019 del 24/07/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →