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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19169/2019 del 17/07/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento relativo alla TIA/TARSU per gli anni 2003, 2004 e 2005. Aveva eccepito la prescrizione per le annualità 2003 e 2004; per il 2005 aveva sostenuto di non dovere il tributo perché trasferitasi e perché l’abitazione era vuota; aveva inoltre denunciato la violazione dei principi di affidamento e buona fede dello Statuto del contribuente e chiesto il cumulo giuridico delle sanzioni. Il ricorso era stato accolto in primo grado e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello del Comune, confermando la decisione. In cassazione il Comune ha articolato quattro motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 31 del D.Lgs. 546/1992, per omessa comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza d’appello; con il secondo ha censurato l’applicazione delle norme sulla decadenza e sull’accertamento TARSU, sostenendo che, in base all’art. 1, comma 161, della L. 296/2006, il termine per notificare l’accertamento decorresse dal quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la denuncia di variazione della residenza, sicché non vi sarebbe stata prescrizione; con il terzo ha lamentato l’omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancata utilizzabilità dell’immobile e l’erronea valutazione degli elementi addotti dalla contribuente; con il quarto ha dedotto la violazione dell’art. 62 del D.Lgs. 507/1993, sostenendo che il presupposto della TARSU fosse la detenzione o il possesso, anche indiretto, dell’immobile, indipendentemente dal suo concreto utilizzo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente rispetto agli altri tre. Non era contestato che il Comune non avesse ricevuto la comunicazione della data dell’udienza d’appello; la Corte ha escluso che la possibilità di difendersi in cassazione potesse sanare l’omissione, poiché l’avviso di udienza garantisce in modo essenziale il diritto di difesa e il contraddittorio. La mancata comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione comporta la nullità della decisione. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. I motivi secondo, terzo e quarto non sono stati esaminati perché assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 31 D.Lgs. 546/1992

    nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31,applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato del medesimo decreto, art. 61 adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicchè l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata

    L’avviso di fissazione dell’udienza, dovuto anche nel giudizio d’appello per effetto del richiamo dell’art. 61, tutela essenzialmente difesa e contraddittorio. La sua omissione, se non comunicata alle parti almeno trenta giorni prima, determina la nullità della decisione.

  • art. 61 D.Lgs. 546/1992

    nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31,applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato del medesimo decreto, art. 61 adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicchè l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata

    Il richiamo previsto dall’art. 61 rende applicabile al giudizio tributario d’appello l’obbligo di comunicazione dell’avviso di udienza disciplinato dall’art. 31; la sua violazione comporta la nullità della decisione.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, l’omessa comunicazione alle parti dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione almeno trenta giorni prima determina la nullità della decisione, poiché incide sulle garanzie essenziali del diritto di difesa e del contraddittorio.
  • L’obbligo di comunicare l’avviso di fissazione dell’udienza previsto per il giudizio tributario di primo grado si applica anche al giudizio d’appello in forza del richiamo normativo; la possibilità di far valere le proprie ragioni in un successivo grado di impugnazione non rende irrilevante l’omissione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi

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