Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4885/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 18 luglio 2022 del Tribunale di Lecce che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 18 giugno 2022 per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente contestava la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, sostenendo che i fatti contestati risalivano al 2018 e che da allora aveva cessato comportamenti e legami illeciti

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che, ai sensi della giurisprudenza consolidata, per i delitti di cui all'art. 416-bis c.p. opera una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., superabile solo con il recesso dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa; il mero "tempo silente" non è di per sé sufficiente a dimostrare l'irreversibile allontanamento dall'organizzazione. Il Tribunale del riesame aveva inoltre evidenziato i numerosi precedenti penali dell'indagato come elemento che confermava la persistenza del suo collegamento al mondo criminale. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con gli adempimenti di cancelleria previsti

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato di associazione di tipo mafioso; per tale fattispecie la giurisprudenza ritiene sussistente di regola l'esigenza cautelare della custodia in carcere salvo prova certa di recesso o esaurimento dell'attività associativa

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per talune ipotesi; la Corte ha richiamato tale presunzione come non superabile dal solo decorso del tempo senza elementi oggettivi

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riguarda i gravi indizi di colpevolezza; la Corte osserva che l'assenza di gravi indizi è censurabile in Cassazione solo se connaturata a violazioni di legge o manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina le esigenze cautelari; la valutazione della loro sussistenza è sottoposta a sindacato limitato in Cassazione, purché la motivazione sia logica e non contraddittoria

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato l'articolo per condannare il ricorrente

  • Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186

    Citata per l'affermazione che l'instaurazione di un ricorso da parte del difensore, che si traduca in causa d'inammissibilità per colpa, può comportare la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede adempimenti della cancelleria a seguito della decisione; la Corte ha ordinato gli adempimenti conseguenti

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021 ecc.)

    Richiamo a precedenti consolidati secondo i quali il "tempo silente" non basta per dimostrare il distacco dall'associazione; occorrono elementi oggettivi quali il recesso o l'interruzione dell'attività associativa

Massime di principio

  • Per i reati di associazione mafiosa (art. 416-bis) la custodia cautelare in carcere è presumibilmente adeguata e tale presunzione può essere superata solo con prove concrete di recesso dall'associazione o di esaurimento dell'attività del gruppo
  • Il semplice decorso del tempo rispetto ai fatti contestati ("tempo silente") non è di per sé sufficiente a dimostrare l'assenza di esigenze cautelari; deve essere integrato da elementi oggettivi che dimostrino il cambiamento stabile di comportamento
  • In sede di riesame e in cassazione la valutazione delle esigenze cautelari è rispettosa della motivazione del giudice di merito: la Cassazione sindaca solo vizi di legge o manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione
  • Precedenti e comportamenti passati dell'indagato possono essere rilevanti, insieme ad altri elementi, per comprovare la persistenza di legami criminali e la sussistenza del pericolo di reiterazione
  • Chi propone ricorso in cassazione deve valutare l'ammissibilità sostanziale: l'inammissibilità per colpa può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (es. Cassa delle ammende)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.