Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36921/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Venezia che li aveva in parte condannati per vari reati tra cui associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990), detenzione e spaccio di stupefacenti, detenzione di armi, estorsione, corruzione (art. 319 c.p.) e reati patrimoniali. Le censure contestavano, tra l'altro: difetto di correlazione tra accusa e sentenza; mancata o insufficiente motivazione circa la partecipazione ai sodalizi; errata qualificazione come partecipazione invece che concorso esterno; carenza probatoria sugli elementi strutturali dell'416-bis (forza di intimidazione, omertà, collegamento con 'casa madre'); vizi di bis in idem tra art. 416-bis e art. 74 DPR 309/1990; vizi nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; vizi nella quantificazione della pena e nell'applicazione di circostanze attenuanti; e specifiche censure relative a singoli capi (arresti, tempo di partecipazione, rilevanza di intercettazioni e rinvenimento di armi).

La decisione

La Corte di cassazione ha in massima parte confermato i rilievi di merito della Corte d'appello, con i seguenti esiti principali: 1) Annullamento senza rinvio della sentenza rispetto ad Alfredo Giardino per estinzione del reato per morte del reo. 2) Rigetto del ricorso di Francesco Vallone: confermata la partecipazione all'associazione mafiosa e le altre condanne ritenute fondate; condanna alle spese. 3) Ricorso di Antonio Lo Prete inammissibile: l'accordo per la determinazione della pena (art. 599-bis c.p.p.) non è sindacabile unilateralmente; condanna alle spese e ammenda. 4) Ricorsi di Antonio Giardino: in massima parte rigettati, ma la Cassazione ha accolto i ricorsi limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. applicata al capo n. 59 (estorsione) ritenendo carente la prova del dolo specifico di agevolazione dell'associazione; annullamento senza rinvio di tale aggravante e trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Venezia per rideterminazione della pena. 5) Ricorso di Michele Pugliese: in massima parte rigettato ma accolto limitatamente all'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. riferita al capo n. 59; annullamento senza rinvio dell'aggravante e trasmissione per rideterminazione della pena. 6) Precisazioni di diritto: confermata la nozione di associazione mafiosa e i criteri di prova (necessità della manifestazione esterna del 'metodo mafioso' e dell'effetto di assoggettamento/omertà nel territorio di operatività), ribadito il limite della Corte di cassazione nella rivalutazione di merito e delle interpretazioni delle intercettazioni, e chiarita la distinzione tra aggravante oggettiva (metodo) e aggravante soggettiva (finalità di agevolare l'associazione) ai fini dell'art. 416-bis.1 c.p. Sono state altresì liquidate spese e rifusione per le parti civili.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione di tipo mafioso: richiede manifestazione esterna del "metodo mafioso" (forza di intimidazione) e l'effetto di assoggettamento/omertà nel territorio; può riguardare anche locali delocalizzati rispetto alla 'casa madre', purché operino con forza intimidatrice nel nuovo territorio

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante applicabile ai delitti commessi con il metodo mafioso o con finalità di agevolare le associazioni di cui all'art. 416-bis; la Corte sottolinea la distinzione tra la declinazione oggettiva (metodo) e quella soggettiva (dolo finalizzato ad agevolare l'associazione) che richiede prova specifica

  • art. 416 cod. pen.

    Associazione per delinquere ordinaria, distinta dall'416-bis per la mancanza degli elementi specializzanti mafiosi

  • d.P.R. n. 309/1990 art. 73

    art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Reati in materia di stupefacenti (detenzione); richiede prova della detenzione e della qualità della droga; interpretazione delle intercettazioni rimessa al giudice di merito salvo manifesta illogicità

  • d.P.R. n. 309/1990 art. 74

    art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Associazione finalizzata al narcotraffico: elemento distintivo è la stabile organizzazione per la commissione di più reati in materia di stupefacenti; può coesistere con associazione mafiosa se presenta elementi organizzativi, finalità e partecipi distinti

  • art. 319 cod. pen.

    Corruzione: il patto corruttivo può essere provato anche mediante intercettazioni e riscontri se dall'accordo emerge l'intesa che realizza l'atto contrario ai doveri d'ufficio; la Corte ha ritenuto provata la corruzione nella vicenda AMIA

  • art. 629 cod. pen.

    Estorsione: la distinzione dall'esercizio arbitrario del diritto con violenza è fondata sull'elemento psicologico; la qualificazione compete al giudice di merito e la Cassazione verifica la correttezza applicativa

  • art. 648 cod. pen.

    Ricettazione: è sufficiente individuare la tipologia del reato presupposto senza ricostruirne tutti gli estremi storico-fattuali; la Corte ha ritenuto sufficiente l'insieme probatorio

  • art. 99 cod. pen.

    Recidiva: valutata come indice di pericolosità; applicata al trattamento sanzionatorio di Pugliese

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche: non sono concesse per mero fatto di assenza di elementi negativi, ma richiedono elementi positivi che il ricorrente non ha fornito

  • art. 81 cod. pen.

    Cumulazione e proporzione delle pene: la Corte richiama criteri di motivazione quando si determinano aumenti per continuazione

  • art. 133 cod. pen.

    Determinazione della pena: onere motivazionale proporzionato al risultato; la Corte valuta se la motivazione dei singoli aumenti rispetta i limiti

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Correlazione tra imputazione e sentenza: il mutamento non viola il diritto di difesa salvo che il fatto accertato sia radicalmente diverso dall'imputazione e abbia colto la difesa di sorpresa; nel caso contestazione temporale ritenuta non lesiva

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    art. 238-bis cod. proc. pen.

    Utilizzo delle sentenze passate in giudicato (es. rito abbreviato) come elemento probatorio nei limiti della sovrapponibilità del patrimonio probatorio

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    art. 599-bis cod. proc. pen.

    Patteggiamento/accordo sulla pena: una volta recepito dal giudice non è sindacabile in cassazione salvo illegalità; ricorso inammissibile se volto a riformare la pena concordata

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Divieto di nuovo giudizio per il medesimo fatto (ne bis in idem): richiede identità storico-naturalistica tra i fatti; art. 416-bis e art. 74 hanno elementi specializzanti diversi e possono coesistere nei casi motivati

  • art. 192 comma 3 cod. proc. pen.

    art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Regole per la valutazione della chiamata in correità/collaboratore: criteri di credibilità, coerenza, riscontri esterni; la Corte richiama corretta applicazione da parte del giudice di merito

  • art. 68 cod. proc. pen.

    Errore sulla persona: la Corte osserva che un errore di individuazione fotografica non equivale automaticamente a errore di persona pienamente idoneo a invalidare la sentenza

  • art. 581 cod. proc. pen.

    art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione: non sono ammissibili censure nuove non dedotte in appello o generiche

Massime di principio

  • Per configurare l'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) occorre prova della manifestazione esterna del "metodo mafioso" (forza di intimidazione) e del suo effetto di assoggettamento/omertà nel territorio di operatività; la derivazione da una 'casa madre' è elemento secondario rispetto alla prova dell'effetto intimidatorio locale
  • La prova della partecipazione (affiliazione) richiede l'accertamento di un contributo concreto, anche minimo ma stabile e riconoscibile, alla vita del sodalizio; mere frequentazioni o rapporti d'affari non provano automaticamente la partecipazione
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono fondare condanne se sono precise, coerenti e corredate da riscontri esterni; la valutazione della credibilità rimane prerogativa del giudice di merito e la Cassazione non rifa' il giudizio di fatto salvo manifesta illogicità
  • L'aggravante dell'art. 416-bis.1 ha due profili distinti: quello oggettivo (uso del metodo mafioso) e quello soggettivo (finalità di agevolare l'associazione); la prova del metodo non esonera dalla prova del dolo specifico di agevolazione
  • Il divieto di ne bis in idem richiede identità storico-naturalistica della condotta; associazione mafiosa (art. 416-bis) e associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico (art. 74 DPR 309/1990) possono coesistere se hanno elementi specializzanti diversi e autonome strutture operative
  • La correlazione imputazione-sentenza (art. 521 c.p.p.) è rispettata se l'imputato ha avuto reale possibilità di difendersi dal nucleo della contestazione; l'uso di elementi cronologici anteriori può essere valorizzato a supporto dell'esistenza del sodalizio senza mutare l'oggetto dell'imputazione
  • Gli accordi processuali sulla pena (art. 599-bis c.p.p.) una volta accolti e recepiti non sono suscettibili di sindacato in Cassazione se non per illegittimità formale o sostanziale
  • La Corte di cassazione è limitata a sindacare motivazione e diritto; non è luogo per la rivalutazione complessiva delle prove e delle interpretazioni delle intercettazioni, che restano in via prevalente dominio del giudice di merito

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.