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Sentenza

Sentenza del 20/09/2017 n. 5403 - Comm. Trib. Prov. Milano

Istanza di rimborso - Locazione immobili strumentali - Incompatibilità Registro/Iva - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che l’imposta di registro applicata ai contratti di locazione di immobili strumentali, già assoggettati a IVA, fosse incompatibile con il diritto comunitario e determinasse una duplicazione impositiva. Chiedeva pertanto il rimborso dell’imposta di registro versata, ritenendo dovesse essere disapplicata la normativa nazionale.

La decisione

La pretesa di rimborso è stata respinta. L’art. 5, comma 1, lett. a-bis), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986 stabilisce espressamente che i contratti di locazione di beni immobili strumentali, anche se soggetti a IVA, sono assoggettati all’imposta di registro nella misura dell’1%. La disposizione nazionale non è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione europea, poiché la Corte di giustizia, con la sentenza del 16 dicembre 1991, causa C-208/91, ha escluso l’incompatibilità tra l’IVA, avente carattere generale, e l’imposta di registro applicata in modo settoriale ai contratti di locazione di immobili strumentali.

Norme richiamate

  • Art. 5, comma 1, lett. a-bis), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    I contratti di locazione di beni immobili strumentali, ancorché assoggettati all’IVA, scontano l’imposta di registro nella misura dell’uno per cento.

    La norma impone l’applicazione dell’imposta di registro dell’1% anche quando il contratto di locazione di immobili strumentali è soggetto a IVA; pertanto non opera un’esenzione dal registro fondata sulla contemporanea applicazione dell’IVA.

  • Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 16 dicembre 1991, causa C-208/91

    La Corte ha escluso che sia incompatibile con il diritto comunitario la coesistenza dell’IVA, di carattere generale, e di un’imposta di registro applicata settorialmente ai contratti di locazione aventi a oggetto immobili strumentali.

Massime di principio

  • La soggezione di un contratto di locazione all’IVA non esclude automaticamente l’applicazione dell’imposta di registro, quando una specifica disposizione nazionale prevede espressamente entrambe le imposizioni.
  • La doppia imposizione economica non comporta di per sé l’incompatibilità con il diritto dell’Unione europea: occorre verificare se i tributi abbiano struttura, presupposti e finalità tali da configurare una duplicazione vietata.
  • Una richiesta di rimborso fondata sulla presunta incompatibilità della normativa nazionale con il diritto europeo deve confrontarsi con la giurisprudenza della Corte di giustizia; se quest’ultima ha già riconosciuto la compatibilità dei prelievi, la domanda è destinata al rigetto.
  • Per le locazioni di immobili strumentali, la disciplina applicabile va determinata esaminando sia il regime IVA del contratto sia l’obbligo autonomo di registrazione e la relativa aliquota prevista dalla normativa sull’imposta di registro.

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