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Sentenza

Sentenza n. 10253/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento del provvedimento con esito istruttorio comunicato a mezzo pec in data 19/2/26 con il quale la ISMEA – Direzione Servizi Imprese comunicava alla ricorrente “che, a seguito del riesame della domanda, non sono state riscontrate valide ragioni per riaprire il procedimento istruttorio e pertanto l’esito già comunicato resta invariato”, ciò a conferma di precedente provvedimento prot. 0035677 del 13/10/25, qui ugualmente impugnato, con il quale essa ISMEA - Direzione Servizi per le Imprese comunicava “che, in seguito all’istruttoria effettuata, lo scrivente Istituto ha assegnato esito negativo per le seguenti motivazioni: l’attività principale svolta dall’impresa è relativa a settori non agevolabili in quanto non rientra tra quelle individuate dalla Tabella 4) dei codici Ateco ammissibili - pubblicata sul sito web Ismea - relativa alle imprese agromeccaniche ed alle altre imprese che svolgono attività agricola ai sensi dell’art. 2135 C.C.. Pertanto, l’impresa non è qualificabile come <agromeccanica> in conformità con quanto previsto dall’art. 3 del Decreto 9/8/23 e dalle relative istruzioni operative”.

Giustizia amministrativa202605022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito negativo della domanda di contributo a valere sul Fondo per l'innovazione in agricoltura, confermato dal riesame, motivato dall'asserita inammissibilità dell'attività dell'impresa rispetto ai codici ATECO e ai requisiti delle imprese agromeccaniche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente erogatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato domanda per un contributo di euro 147.725,00, a fronte di costi ammissibili pari a euro 150.000,00, nell'ambito del Fondo per l'innovazione in agricoltura, deducendo di svolgere, oltre ad attività edilizia, attività agromeccanica e di supporto alla produzione vegetale, indicata in visura camerale con il codice ATECO 01.61.00, poi riclassificato come 01.61.99 e incluso nella Tabella 4 dei codici ammissibili. ISMEA aveva respinto la domanda ritenendo che l'attività principale dell'impresa appartenesse a settori non agevolabili e che l'impresa non fosse qualificabile come agromeccanica ai sensi dell'art. 3 del d.m. 9 agosto 2023 e delle istruzioni operative. La ricorrente ha dedotto: violazione della disciplina di settore, eccesso o abuso di potere, manifesta ingiustizia e illogicità, sostenendo che l'art. 3 del d.m. 9 agosto 2023 non distingue tra attività principale e secondaria; omessa considerazione dell'attività agromeccanica secondaria, ritenuta effettiva, continuativa e documentata; assenza di un obbligo normativo di prevalenza dell'attività agromeccanica; travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei requisiti. Ha valorizzato il codice ATECO risultante dalla visura, la documentazione relativa a commesse e fatture, i beni strumentali posseduti e i ricavi derivanti dalla cura e manutenzione del paesaggio. ISMEA ha chiesto il rigetto, sostenendo che la ricorrente fosse principalmente un'impresa edile, che l'attività agromeccanica fosse marginale e non adeguatamente provata e che non risultasse dimostrato lo svolgimento di servizi in favore di PMI agricole, ittiche o dell'acquacoltura.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate unitariamente le censure. Ha affermato che la misura agevolativa è destinata alle imprese agromeccaniche in quanto tali, non alle imprese che svolgano, tra le altre, anche attività agromeccaniche. La qualificazione del beneficiario costituisce elemento essenziale dell'intuitus personae e della causa di comunione di scopo propria dell'erogazione di contributi pubblici. Da ciò deriva la necessità di distinguere tra attività principale e attività secondaria: l'impresa deve essere qualificabile come agromeccanica in via principale e deve fornire i relativi servizi a PMI terze agricole, della pesca o dell'acquacoltura. Il Collegio ha valorizzato le finalità del Fondo e la disciplina eurounitaria sugli aiuti di Stato, rilevando che l'amministrazione deve verificare l'effetto utile dell'aiuto rispetto al beneficiario e può escludere l'impresa quando l'attività conforme al bando sia soltanto accessoria o economicamente irrilevante. Il codice ATECO ha funzione classificatoria, ma non certifica di per sé l'effettivo svolgimento dell'attività. Nel caso concreto, il fatturato riconducibile all'attività di cura e manutenzione del paesaggio risultava proporzionalmente marginale rispetto al fatturato complessivo, mentre non era stata dimostrata la prestazione di servizi in favore di PMI terze agricole, ittiche o dell'acquacoltura. Le fatture prodotte riguardavano, in parte, attività generiche o soggetti diversi dalle PMI delle filiere ammesse. Il provvedimento di diniego è stato quindi ritenuto immune dai vizi dedotti. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 4 d.m. 9 agosto 2023

    Individua il Fondo per l'innovazione in agricoltura cui era riferita la domanda di contributo.

  • art. 3 d.m. 9 agosto 2023

    Disciplina i beneficiari dell'intervento e consente l'accesso, per quanto rileva, alle imprese agricole, ittiche e agromeccaniche; il giudice ne interpreta la portata nel senso che il soggetto deve essere qualificabile come impresa agromeccanica e non soltanto svolgere occasionalmente o secondariamente attività agromeccanica.

  • art. 5 d.lgs. 99/2004

    quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell’attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio ed all’industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta

    Definisce l'attività agromeccanica, che deve essere esercitata a favore di terzi con mezzi meccanici; la definizione è stata utilizzata per valutare la concreta qualificazione dell'impresa.

  • art. 2135 c.c.

    Richiamato dalla disciplina del Fondo e dalle parti con riguardo alle attività agricole e alla qualificazione dell'impresa.

  • art. 1, comma 428, l. 197/2022

    favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti

    Individua la finalità del Fondo, rilevante per delimitare i soggetti beneficiari e verificare l'effetto utile dell'aiuto.

  • art. 5 d.lgs. 4/2012

    Richiamato dall'art. 3 del d.m. 9 agosto 2023 per la qualifica di impresa ittica.

  • d.m. 2 agosto 2023

    Richiamato quale atto attuativo e conformativo delle finalità e dei requisiti della misura agevolativa.

  • artt. 107 e 108 TFUE

    Richiamati in relazione alla disciplina eurounitaria degli aiuti di Stato e ai limiti entro i quali le esenzioni per le PMI sono compatibili con il mercato interno.

  • Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014

    Il regolamento GBER e il relativo allegato I sono richiamati per la disciplina degli aiuti alle PMI; le finalità e i limiti dell'esenzione impongono di verificare l'effettiva idoneità dell'aiuto a perseguire gli obiettivi di riequilibrio e sostegno.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia nel merito con sentenza in forma semplificata, dopo la trattazione della domanda cautelare.

Massime di principio

  • Quando una misura di finanziamento pubblico è riservata alle imprese agromeccaniche in quanto tali, l'accesso non spetta a un'impresa che svolga soltanto in via secondaria, accessoria o economicamente marginale attività agromeccanica, anche se tale attività risulta formalmente iscritta nel registro delle imprese.
  • La qualificazione del beneficiario come impresa agromeccanica costituisce elemento essenziale dell'intuitus personae e della causa di comunione di scopo dell'erogazione pubblica; pertanto l'amministrazione deve verificare la corrispondenza effettiva tra la natura dell'impresa, l'attività svolta e le finalità della misura.
  • Per l'accesso alle agevolazioni destinate alle imprese agromeccaniche è necessario dimostrare non soltanto lo svolgimento di lavorazioni agromeccaniche, ma anche che tali servizi siano prestati a favore di imprese terze appartenenti alle filiere agricole, della pesca o dell'acquacoltura, quando tale requisito è previsto dalla lex specialis.
  • Il codice ATECO ha funzione classificatoria e non certifica, da solo, l'effettivo svolgimento dell'attività indicata né la prevalenza di tale attività nell'organizzazione economica dell'impresa; l'amministrazione e il giudice possono quindi valutare fatturato, documentazione contabile, oggetto delle prestazioni e destinatari dei servizi.
  • Nella valutazione dell'ammissibilità a un aiuto pubblico, le finalità della misura e la disciplina sugli aiuti di Stato impongono di verificare l'effetto utile dell'intervento rispetto al beneficiario concreto; è legittima l'esclusione quando l'attività riconducibile al settore agevolato sia meramente accessoria e l'aiuto non risulti idoneo a perseguire gli obiettivi pubblici del Fondo.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorie
RamiContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicitàPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

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