Cassazione Civile, Ordinanza n. 30285/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'avvocato aveva ottenuto dal giudice penale la liquidazione del compenso per la difesa svolta in favore di un imputato ammesso al gratuito patrocinio. Ha proposto opposizione contro il decreto di liquidazione, lamentando che il tribunale avesse riconosciuto importi inferiori a quelli richiesti senza adeguata motivazione, avesse omesso di pronunciarsi sulla richiesta di aumento tariffario e sulla liquidazione delle attività riferite alle indagini preliminari, e avesse applicato una riduzione dei valori tabellari ritenuta non giustificata, oltre alla successiva decurtazione di un terzo prevista per il patrocinio a spese dello Stato. In cassazione ha articolato due motivi: violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e 111 Cost. per motivazione apparente o omessa pronuncia; violazione dell'art. 12 D.M. 55/2014 per mancata liquidazione delle indagini preliminari e per la riduzione dei compensi sotto i valori medi/minimi tabellari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il tribunale avesse motivato in modo sufficiente e non apparente sulla liquidazione delle fasi del procedimento e sulla scelta dei valori minimi, spiegando che erano state remunerate le attività effettivamente svolte, senza duplicazioni tra attività dinanzi al G.I.P. e al G.U.P. Ha escluso l'omessa pronuncia, osservando che la liquidazione va fatta per fasi e non per singole prestazioni e che la richiesta di aumento tariffario risultava implicitamente respinta. Ha inoltre ribadito che, nel patrocinio a spese dello Stato, il compenso non può superare il valore medio tariffario né essere liquidato sotto il minimo, ma che sul compenso così determinato può operare la decurtazione di un terzo ex art. 106-bis D.P.R. 115/2002 senza violare il minimo tariffario. Nulla è stato disposto sulle spese, perché il Ministero non ha svolto difese; è stata anche dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
La doglianza motivazionale è scrutinabile solo nei limiti del "minimo costituzionale"; non è sufficiente lamentare una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisa.
art. 111 Cost.
La motivazione deve esistere e non essere meramente apparente, incomprensibile o perplessa.
art. 360, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ristretto ai soli casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 4 D.M. 55/2014
La liquidazione dei compensi al difensore va effettuata per fasi del procedimento e non per singole prestazioni.
art. 12 D.M. 55/2014
È richiamato come parametro per la liquidazione delle prestazioni professionali oggetto di censura.
art. 106-bis D.P.R. 115/2002
La riduzione di un terzo sul compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è compatibile con la liquidazione fatta entro i valori tariffari minimi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è denunciabile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia apparente, perplessa o affetta da contrasti irriducibili; non è censurabile il mero difetto di sufficienza o la diversa valutazione del merito.
- L'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta completamente di decidere su una domanda o eccezione indispensabile; non vi è omessa pronuncia se la decisione, anche implicitamente, comporta il rigetto della pretesa.
- La liquidazione del compenso del difensore va effettuata per fasi processuali e in relazione all'attività effettivamente svolta, evitando duplicazioni tra attività rese in diversi segmenti del procedimento.
- Nel patrocinio a spese dello Stato, il compenso del difensore non può superare il valore medio tabellare e non può essere ridotto sotto il minimo della tariffa; tuttavia, sul compenso così determinato può essere applicata la riduzione legale di un terzo ex art. 106-bis D.P.R. 115/2002 senza violare il minimo tariffario.
- In cassazione non è consentito trasformare le doglianze sulla motivazione o sulla liquidazione dei compensi in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito sull'attività professionale svolta.
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