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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31226/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello che aveva definito il giudizio di merito. L'unico motivo dedotto riguardava il trattamento sanzionatorio: si contestava la determinazione della pena, ma la censura è stata ritenuta generica e indeterminata, perché non specificava quali elementi concreti della motivazione della sentenza impugnata fossero erronei o illegittimi. La Corte ha osservato che la doglianza non consentiva di individuare i rilievi mossi né di esercitare il controllo di legittimità; inoltre, la critica era manifestamente infondata poiché la quantificazione e graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata alla luce dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Il motivo di impugnazione deve essere specifico e determinato; una censura sul trattamento sanzionatorio priva degli elementi fattuali e argomentativi necessari è inammissibile.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena avviene secondo i criteri legali di commisurazione rimessi al giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito entro i parametri normativi previsti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura contro il trattamento sanzionatorio deve indicare in modo specifico gli errori della motivazione e gli elementi di fatto posti a fondamento della doglianza; in difetto, il motivo è generico e inammissibile.
  • La determinazione e la graduazione della pena appartengono alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o fondata su criteri illegali.
  • Una contestazione che si limiti a dissentire dalla pena inflitta, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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