Cassazione Civile, Sentenza n. 9947/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le società impugnavano avvisi di accertamento catastale che avevano valorizzato, ai fini della rendita della centrale geotermica, i pozzi geotermici di produzione e reiniezione (e componenti correlate come vapordotti, alternatori e trasformatori). Contestavano: 1) l'assimilazione dei pozzi a "costruzioni" soggette a stima catastale anziché al regime delle miniere; 2) la metodologia di quantificazione del costo di scavo dei pozzi (rifiuto della prova documentale dei costi sostenuti e uso di tariffe astratte/DEI); 3) il coefficiente di deprezzamento per vetustà applicato; 4) l'omesso esame di fatti decisivi (costi realmente sostenuti) e l'omessa pronuncia su alcune censure (vapordotti esterni al perimetro).
La decisione
La Corte di Cassazione, in accoglimento parziale del ricorso delle società, ha distinto tra i due avvisi: per l'avviso relativo alla DOCFA presentata nel 2016 (SI00685888/2016) ha ritenuto fondata la censura: i pozzi geotermici, ratione temporis e in applicazione della novella normativa 2016 (art. 1, comma 21, L. 28.12.2015, n. 208), non devono essere computati nella rendita quando rientrano nella componente impiantistica funzionale al processo produttivo (esclusione degli "imbullonati"); la sentenza di merito è stata cassata e, decidendo nel merito, il ricorso originario delle contribuenti è stato accolto (quindi annullamento della valorizzazione dei pozzi per quell'avviso). Per l'avviso relativo alla DOCFA del 2010 (SI0066025/2016): il primo motivo e il quinto sono stati respinti (il terzo dichiarato inammissibile); è stato invece accolto il secondo motivo (sul punto della valutazione del costo di costruzione) e assorbito il quarto; la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte territoriale per nuovo esame, con indicazioni sulla valutazione della documentazione probatoria prodotta dalle società. La Corte ha inoltre compensato le spese del giudizio principale in relazione all'avviso 2016.
Norme richiamate
r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652 (art. 4)
si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo
Definisce la nozione catastale di "immobile urbano" e "costruzione" usata dalla Corte per distinguere gli elementi da valutare ai fini della rendita.
d.m. 2 gennaio 1998, n. 28 (art. 2, comma 3)
l'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale... Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite...
Sottolinea il criterio funzionale e reddituale per considerare una porzione come unità immobiliare rilevabile catastalmente.
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, commi 21-22)
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La norma introduce dal 1/1/2016 il principio di esclusione dalla stima catastale delle componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo (anche se strutturalmente connesse al suolo): l'esclusione è basata sulla funzionalità al processo produttivo, non sulla mera infissione al suolo.
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1, comma 244)
Richiamata in relazione all'adozione della Circolare n. 6/2012 come criterio tecnico-estimativo per la determinazione delle rendite delle unità speciali, e per l'approccio di costo nella stima diretta.
Circolare Agenzia del Territorio n. 6 del 30 novembre 2012 (paragrafo 3 e par.6)
nella stima devono essere prese in considerazione solo quelle componenti che ricadono all’interno del perimetro delle unità immobiliari... I recenti interventi del legislatore...induiscono a valorizzare tutte quelle ulteriori componenti che, poste a monte del processo produttivo o allo stesso funzionalmente connesse, rendono possibile proprio il funzionamento di detti generatori... Le costruzioni e gli impianti accessori menzionati devono essere presi in considerazione anche se posti su suolo pubblico...
Fornisce criteri tecnici: da un lato sembra limitare la stima alle componenti dentro il perimetro catastale; dall'altro riconosce l'inclusione, per finalità produttiva, di componenti funzionalmente connesse (es. condotte, canali, vapordotti) anche se su suolo pubblico; la Corte interpreta tale circolare nel senso che componenti impiantistiche indispensabili al processo produttivo vanno incluse pre-2016, mentre dopo 2016 il legislatore ha escluso le componenti impiantistiche funzionali.
d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 (art. 28 e art. 6)
Stabilisce che se non è possibile usare il mercato per determinare il valore, si ricorre al costo di ricostruzione deprezzato; principio richiamato per la determinazione della rendita tramite approccio di costo.
d.l. 31 marzo 2005, n. 44 (art. 1-quinquies) conv. in legge 31 maggio 2005, n. 88
Affermato principio secondo il quale componenti essenziali al funzionamento unitario di una centrale (anche mobili) possono concorrere a determinare la rendita se la loro assenza altererebbe la natura della centrale; principio usato per valutare l'inclusione di impianti pre-novella.
d.P.R. 27 maggio 1991, n. 395 e d.lgs. 1° febbraio 2010, n. 22
Normativa di settore richiamata dalle ricorrenti per sostenere che i pozzi geotermici rientrano nella disciplina della coltivazione geotermica; la Corte ritiene la richiamata analogia con le miniere non decisiva per la fattispecie (si trattava di pozzi geotermici funzionali a centrale).
Massime di principio
- Distinguere sempre la data di presentazione DOCFA: per variazioni e DOCFA anteriori al 1/1/2016 si applicano i criteri pre-novella; per DOCFA presentate dal 2016 in poi opera l'art. 1, comma 21, L. 28.12.2015 che esclude dalla stima catastale macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali al processo produttivo.
- La qualificazione di un elemento come "immobile" o "impianto" per fini catastali segue un criterio funzionale: è decisiva la strumentalità rispetto al processo produttivo (se l'elemento apporta utilità residua all'immobile al di fuori del processo produttivo, può concorrere alla rendita).
- Per la determinazione dei costi nella stima per approccio di costo, se il contribuente produce documentazione contabile probante (contratti, fatture, perizie), l'ufficio e il giudice devono valutare tali elementi e non limitarsi automaticamente a riferimenti astratti (es. schede DEI); i costi devono risultare "ordinariamente accettabili" e ricondotti all'epoca censuaria tramite indici ove necessario.
- I vapordotti e altre componenti funzionalmente indispensabili possono essere inclusi nella rendita anche se collocate su suolo pubblico o esterne al perimetro catastale, purché ubicate nel territorio nazionale e funzionali alla produzione; ma la valutazione concreta dipende dalla qualificazione funzionale e dalla data di riferimento normativa.
- Il deprezzamento per vetustà va calcolato secondo i criteri tecnici di prassi (biennio 1988-89 come epoca-censuaria di riferimento, vita utile, vita effettiva, valore residuo) e le tabelle operative indicate dalla circolare e dalla prassi giurisprudenziale; contestazioni puramente di merito sul coefficiente di deprezzamento richiedono specificità e non meri rilievi generici in sede di legittimità.
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