Sentenza n. 4285/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 844/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana n. 844/2025, che aveva dichiarato tardivo il ricorso contro l'autorizzazione tacita alla realizzazione di una stazione radio base
Esito
Favorevole al resistente (Comune e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno contestato la sentenza del TAR che aveva dichiarato irricevibile il ricorso notificato il 7 giugno 2024 contro l'autorizzazione tacitamente formatasi sull'istanza presentata per l'installazione di una stazione radio base. Con il primo motivo hanno dedotto violazione dell'art. 41 c.p.a. e travisamento dei fatti, sostenendo che il termine per impugnare non decorresse dall'apposizione del cartello di cantiere il 3 aprile 2024 né dal getto del plinto il 4 aprile 2024, poiché tali elementi non avrebbero consentito di percepire la dimensione, la potenza, la tecnologia e la concreta lesività dell'impianto. Hanno inoltre sostenuto che, trattandosi di un impianto di telecomunicazione, la piena conoscenza avrebbe dovuto essere collocata alla conclusione dei lavori o, comunque, al momento dell'accesso agli atti, avvenuto il 3 maggio 2024, quando avevano acquisito il progetto e l'analisi di impatto elettromagnetico. In subordine, hanno contestato che le censure di primo grado riguardassero l'an dell'edificazione, sostenendo che esse concernessero soltanto il quomodo, ossia la violazione delle distanze e delle regole procedurali relative alla pubblicità dell'istanza e alla convocazione della conferenza di servizi. In primo grado erano stati dedotti anche la violazione dell'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, per omessa pubblicità dell'istanza e mancata convocazione della conferenza di servizi, la violazione delle NTA comunali sulle distanze e la violazione del d.P.C.M. 12 dicembre 2005; il terzo motivo era stato rinunciato. Era stata altresì proposta domanda di accertamento dell'insussistenza del titolo abilitativo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la tardività dichiarata dal TAR. Ha chiarito che la piena conoscenza, ai fini dell'art. 41, comma 2, c.p.a., non richiede la conoscenza integrale del provvedimento e degli atti endoprocedimentali, ma la percezione dell'esistenza del titolo e degli elementi che ne rendono riconoscibile la lesività. Per i titoli edilizi, il termine decorre dall'inizio dei lavori quando si contesta l'an dell'edificazione, cioè quando si sostiene che nessun manufatto potesse essere realizzato sull'area; quando invece si contesta il quomodo, il termine decorre dal completamento o dal grado di sviluppo dei lavori che renda percepibili dimensioni, consistenza e finalità dell'opera, salva la prova di una conoscenza anteriore. Nel caso concreto, il cartello di cantiere indicava la realizzazione di una nuova stazione radio base e, considerata la collocazione dell'area a pochi metri dalle abitazioni degli appellanti, era sufficiente a rendere percepibile la potenziale lesività dell'intervento. Anche il getto del plinto del 4 aprile 2024 costituiva elemento idoneo a manifestare la potenziale lesività dell'opera. Il Collegio ha ritenuto che le censure relative all'omessa pubblicità dell'istanza e alla mancata convocazione della conferenza di servizi riguardassero l'an dell'installazione; quanto alle distanze, ha ritenuto che, una volta individuata l'area, il quomodo fosse sostanzialmente apprezzabile. Il dies a quo è stato individuato, al più tardi, nel 4 aprile 2024 e, più correttamente, nel 3 aprile 2024, mentre il ricorso era stato notificato il 7 giugno 2024, oltre il termine decadenziale di sessanta giorni. L'accesso agli atti del 3 maggio 2024 non ha differito il termine, poiché il vicino, una volta percepita la possibile lesività dell'intervento, deve attivarsi tempestivamente e può eventualmente proporre motivi aggiunti dopo la conoscenza integrale degli atti. Gli ulteriori motivi di primo grado sono rimasti assorbiti, così come l'eccezione relativa alla legittimazione e all'interesse ad agire. Gli appellanti sono stati condannati al pagamento di € 4.000 di spese, in parti uguali a favore del Comune e della società controinteressata; spese compensate nei confronti del Ministero della Cultura.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
qualora sia stata proposta azione di annullamento, il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, ... entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza
La piena conoscenza idonea a far decorrere il termine decadenziale consiste nella consapevolezza dell'esistenza del provvedimento e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività; non è necessaria la conoscenza integrale del provvedimento o degli atti endoprocedimentali.
art. 44 d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259
La dedotta omessa pubblicità dell'istanza e la mancata convocazione della conferenza di servizi sono state considerate censure attinenti all'an dell'installazione, sicché la lesività era percepibile già dall'avvio dell'intervento.
art. 20, comma 6, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Richiamato quale parametro normativo, insieme all'art. 27, comma 4, per valutare il rilievo del cartello di cantiere e della pubblicità del titolo edilizio nella prova della conoscenza anteriore dell'atto.
art. 27, comma 4, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Richiamato per la funzione del cartello di cantiere quale elemento idoneo a rendere conoscibili il titolo edilizio e l'intervento ai potenziali controinteressati.
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza del termine decadenziale per impugnare un titolo edilizio, la piena conoscenza non richiede la conoscenza integrale del provvedimento e degli atti del procedimento, ma la percezione dell'esistenza del titolo e degli elementi che rendono attuale e riconoscibile la sua lesività.
- Quando il terzo contesta l'an dell'edificazione, sostenendo che nessun manufatto poteva essere realizzato sull'area, il termine per impugnare decorre dall'inizio dei lavori o dal momento anteriore in cui sia concretamente percepibile l'esistenza dell'intervento lesivo.
- Quando il terzo contesta il quomodo dell'edificazione, il termine decorre dal completamento dei lavori o dal grado di sviluppo che renda percepibili dimensioni, consistenza e finalità dell'opera; tuttavia, la parte che eccepisce la tardività può provare anche presuntivamente una conoscenza anteriore del titolo e della sua lesività.
- L'apposizione di un cartello di cantiere che individui la realizzazione dell'opera e il relativo titolo può rendere percepibile la potenziale lesività dell'intervento al vicino, il quale è tenuto ad attivarsi tempestivamente mediante accesso agli atti e impugnazione, senza che la successiva richiesta o evasione dell'accesso differisca automaticamente il dies a quo.
- La conoscenza integrale degli atti può incidere sulla specificazione della causa petendi, ma non impedisce la tempestiva proposizione del ricorso, potendo le ulteriori censure essere articolate mediante motivi aggiunti.
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