Sentenza n. 13657/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento del provvedimento emesso in data 2.10.2025 (prot. 123284), con il quale è stato modificato il punteggio del sig. -OMISSIS-, in relazione alla graduatoria per l'assegnazione di un alloggio ERP anno 2012 e veniva assegnato il punteggio complessivo di 28, nonché di tutti gli ulteriori provvedimenti connessi, antecedenti, posteriori e comunque connessi con il provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di riduzione del punteggio nella graduatoria ERP per mancato aggiornamento della certificazione relativa alla disabilità del figlio maggiorenne
Esito
Favorevole al ricorrente (assegnatario ERP)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale ha ridotto da 44 a 28 il punteggio attribuito nella graduatoria per l'assegnazione di un alloggio ERP, decurtando 16 punti relativi alla categoria B1 per l'invalidità del figlio, divenuto maggiorenne. Il Comune aveva richiesto, con nota del 14 agosto 2025, la produzione entro il 24 agosto di una certificazione aggiornata attestante il permanere della condizione invalidante; la richiesta è stata notificata il 19 agosto. Il difensore del ricorrente ha chiesto il differimento del termine al 15 settembre, rappresentando la chiusura estiva degli uffici competenti, e ha successivamente sostenuto che la documentazione già in possesso dell'amministrazione fosse sufficiente e che il rilascio del nuovo documento avrebbe richiesto alcuni mesi. Il Comune ha sollecitato la produzione con nota dell'8 settembre, concedendo ulteriori dieci giorni, e ha poi ridotto il punteggio per mancata produzione della certificazione. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 25, comma 6-bis, d.l. 90/2014, della circolare INPS del 25 febbraio 2022 e della lex specialis, nonché violazione dell'art. 10 l. 241/1990, dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti ed eccesso di potere. Ha evidenziato che il certificato del 26 febbraio 2024, già in possesso dell'amministrazione e posto a fondamento del precedente punteggio, attestava un'infermità non più revisionabile ai sensi del d.m. 2 agosto 2007.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di riduzione del punteggio. Il giudice ha ritenuto che l'atto fosse in contrasto con l'art. 25, comma 6-bis, d.l. 90/2014, richiamato dalla circolare INPS del 25 febbraio 2022. Tale disposizione stabilisce che, nelle more delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, le persone interessate conservano i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni; la regola è stata ritenuta applicabile a maggior ragione a una patologia non soggetta a revisione periodica. Il Comune non avrebbe inoltre adeguatamente considerato la motivata richiesta di differimento, le osservazioni del ricorrente e la documentazione già disponibile, né avrebbe assegnato un termine congruo per la produzione della certificazione. È stata quindi ravvisata anche carenza di istruttoria. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità e novità della questione.
Norme richiamate
art. 25, comma 6-bis, d.l. 90/2014
nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista la rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura
La conservazione dei diritti acquisiti nelle more delle verifiche sulla permanenza della condizione invalidante opera anche, a maggior ragione, quando la patologia non è soggetta a revisione periodica.
art. 10 l. 241/1990
Il Comune avrebbe dovuto considerare le osservazioni e la richiesta di differimento formulate dal ricorrente nel procedimento di riduzione del punteggio.
art. 97 Cost.
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, ma la decisione è stata fondata principalmente sulla violazione dell’art. 25, comma 6-bis, d.l. 90/2014 e sulla carenza di istruttoria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea e all’art. 2-septies d.lgs. 196/2003, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Ha costituito il presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione deve verificare il permanere di una condizione di invalidità o handicap rilevante per l'attribuzione di benefici, nelle more dell'eventuale revisione e del relativo iter di verifica non può comprimere i diritti già acquisiti sulla base della sola mancata produzione tempestiva di una certificazione aggiornata.
- La regola di conservazione dei diritti acquisiti nelle more della revisione della condizione invalidante si applica a maggior ragione quando la patologia risulta non soggetta a revisione periodica.
- Prima di ridurre il punteggio attribuito in una graduatoria ERP per il mancato aggiornamento della documentazione sanitaria, l'amministrazione deve valutare la documentazione già acquisita, le osservazioni dell'interessato e una motivata richiesta di differimento, assegnando un termine congruo quando il documento dipende dall'attività di organi sanitari non immediatamente disponibili.
- La mancata considerazione della documentazione disponibile e delle richieste dell'interessato integra carenza di istruttoria e rende illegittima la riduzione del punteggio quando l'amministrazione non abbia adeguatamente verificato la permanenza del presupposto sostanziale del beneficio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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