Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 87/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 385/2025, depositata e resa pubblica il 04.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1671/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 24.04.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 06.10.2025.

Giustizia amministrativa202501075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva ordinato l'attribuzione di euro 2.500,00 sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva condannato il Ministero a riconoscergli, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente e alle medesime condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, la somma di euro 2.500,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata al Ministero il 24 aprile 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche. Poiché l'Amministrazione non aveva dato seguito al giudicato, il ricorrente ha domandato l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, l'applicazione dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, verificando l'esistenza del giudicato, la rituale notificazione della sentenza al Ministero, la notificazione del ricorso e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inadempimento, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un altro dirigente anche territoriale, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte per l'esecuzione sostitutiva. Il commissario potrà ricorrere, in caso di insufficienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso previsto dalla normativa applicabile; non è stato liquidato alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata respinta la richiesta di astreinte: la nomina del commissario costituisce già uno strumento idoneo di esecuzione e sussistono ulteriori ragioni ostative, considerate la complessità e la pluralità delle fasi amministrative necessarie per attivare la Carta, il coinvolgimento di strutture e soggetti diversi, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio, destinato alla formazione professionale e di uso facoltativo. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario, con riduzione motivata dalla serialità e standardizzazione dell'attività difensiva.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato, anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ai sensi del comma 4, lett. e), disporre una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    L'astreinte nei confronti dell'amministrazione è ammissibile in astratto, ma può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, valutate in concreto.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per l'azione esecutiva e, nel caso deciso, per la proposizione dell'ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    È richiamato dal giudicato del giudice del lavoro quale base per il riconoscimento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato per il ricorso del Ministero alle società SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione e attivazione della Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'amministrazione destinataria non abbia adempiuto e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia, fissando al commissario un termine decorrente dalla richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente nei confronti dell'amministrazione: oltre alla manifesta iniquità, possono rilevare ulteriori ragioni ostative connesse alla specialità del debitore pubblico, ai vincoli normativi e di bilancio, alla complessità dell'adempimento e alla presenza di strumenti alternativi di esecuzione, come la nomina del commissario ad acta.
  • La complessità organizzativa e procedimentale dell'adempimento, il coinvolgimento di più uffici e soggetti e l'eccezionale serialità del contenzioso possono costituire ragioni ostative all'applicazione dell'astreinte, soprattutto quando il beneficio oggetto del giudicato non abbia funzione di sostentamento essenziale e sia destinato a un uso facoltativo.
  • Quando il commissario ad acta individuato è un dipendente dell'amministrazione debitrice, incaricato di operare quale organo ausiliario del giudice, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.