Cassazione Penale, Sentenza n. 15141/2022 del 19/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per il reato di induzione indebita. Due motivi principali: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, con particolare richiamo alla modesta entità della somma richiesta (e all'argomento che la concessione edilizia era già stata prorogata); (2) vizio di motivazione e violazione di legge nella quantificazione della pena, sostenendo che la modesta somma, l'incensuratezza e la confessione avrebbero dovuto essere valorizzate ai sensi dell'art. 133 c.p. per una pena più mite.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello avesse dato motivazione adeguata e coerente per escludere le attenuanti generiche, potendo prediligere uno degli elementi dell'art. 133 c.p. quale motivo per l'esclusione. È stato inoltre confermato che l'importo richiesto non è di minima rilevanza e che la confessione ha valore limitato poiché l'imputato è stato arrestato in flagranza, per cui la confessione può rappresentare la presa d'atto dell'evidenza probatoria più che un segno di ravvedimento. Conseguentemente è stata ritenuta corretta la quantificazione della pena (anni 2 e mesi 4 di reclusione e interdizione temporanea dai pubblici uffici) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Il giudice può valutare, tra gli elementi indicati dall'art. 133, quello che ritiene prevalente; anche un solo elemento può essere sufficiente per escludere le attenuanti generiche. La valutazione del giudice di merito su tale punto è giudizio di fatto, insindacabile in Cassazione se non manifestamente illogico o contraddittorio.
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez.2, n. 23903/15.07.2020; Sez.5, n. 43952/13.04.2017)
Conferma il principio che la motivazione del giudice di merito circa l'esclusione delle attenuanti generiche è insindacabile in Cassazione se è non contraddittoria e indica gli elementi ritenuti preponderanti; inoltre chiarisce i limiti della valutazione della confessione quando esistono prove schiaccianti (p.es. arresto in flagranza).
Massime di principio
- La decisione sul riconoscimento o meno delle attenuanti generiche è essenzialmente una valutazione di fatto del giudice di merito: la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Ai fini dell'art. 133 c.p. il giudice può basarsi su un singolo elemento ritenuto prevalente (entità del reato, personalità dell'autore, modalità esecutive) per concedere o escludere le attenuanti generiche.
- La parsimonia dell'importo richiesto non determina automaticamente la rilevanza attenuante: l'importo va valutato nel contesto e può non essere considerato di 'minima rilevanza'.
- La confessione ha valore attenuante limitato quando l'imputato è stato colto in flagranza o quando il quadro probatorio è tale da rendere la confessione mera presa d'atto dell'evidenza.
- Le cessioni controllate (audio registrazioni, consegna di banconote fotocopiate, perquisizione in cui si ritrovano le banconote) rafforzano il quadro probatorio e riducono la possibilità di ottenere attenuanti o una significativa riduzione della pena in sede di legittimità.
- Nel ricorso per la quantificazione della pena il ricorrente deve dimostrare una manifesta illogicità nella valutazione dei parametri di pena da parte del giudice di merito; mere valutazioni alternative non sono sufficienti per la cassazione.
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