Cassazione Penale, Sentenza n. 26469/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del 9/12/2021 del Tribunale della Libertà di Catanzaro, con cui era stata dichiarata inammissibile l'impugnazione per assoluta genericità dei motivi. Il ricorrente ha proposto il ricorso personalmente dopo l'entrata in vigore della legge 23/6/2017 n.103, senza essere assistito da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per la mancata sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, come richiesto dalla normativa entrata in vigore il 3 agosto 2017. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende. È stato disposto che la Cancelleria curi gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha modificato le modalità di proposizione del ricorso per cassazione imponendo che il ricorso sia sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; impugnazioni personali presentate dopo l'entrata in vigore sono inammissibili.
artt. 571 e 613 cod. proc. pen. (modificati dalla legge n. 103/2017)
Le modifiche hanno introdotto l'obbligo della rappresentanza tecnica specifica per la proposizione del ricorso per cassazione, con effetti di inammissibilità in caso di mancato rispetto.
Sezioni Unite, sentenza n. 8914 del 21/12/2017 (dep. 23/02/2018), Aiello, Rv. 272010
"Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione"
Chiarisce che l'onere della firma di un difensore iscritto nell'albo speciale è requisito di ammissibilità formale del ricorso per cassazione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede gli adempimenti di cancelleria relativi all'esecuzione della decisione, in particolare quando la decisione non comporta rimessione in libertà dell'indagato.
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'appello al Tribunale della Libertà; nel caso di specie l'appello ex art. 310 era stato proposto personalmente e dichiarato inammissibile per genericità dei motivi dal precedente giudice.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n.103/2017 (3/8/2017) un ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente: è necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione; la mancata sottoscrizione determina inammissibilità.
- Va distinta la legittimazione sostanziale ad impugnare (titolarità del diritto) dalle modalità formali di proposizione: anche se la parte ha diritto a ricorrere, il mancato rispetto delle modalità formali (rappresentanza tecnica richiesta) comporta perdita dell'impugnazione.
- Motivi generici o assolutamente generici di impugnazione possono essere causa autonoma di inammissibilità dell'appello; gli atti di impugnazione devono contenere specificità e concretezza delle censure.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta spesso condanna alle spese e, in materie cautelari o penali, anche l'applicazione di sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle ammende).
- Se l'impugnazione riguarda provvedimenti che incidono sulla detenzione, la mancata rimessione in libertà comporta comunque l'obbligo per la Cancelleria di compiere gli adempimenti procedurali previsti dalla norma vigente.
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