Cassazione Civile, Ordinanza n. 14191/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una società datrice di lavoro ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che, confermando il primo grado, aveva accertato l'illegittimità di un licenziamento disciplinare intimato a una dipendente senza il rispetto delle garanzie procedimentali dell'art. 7 l. n. 300/1970, in particolare per contestazione orale e generica. La Corte territoriale aveva inoltre ritenuto sussistente il requisito dimensionale dell'impresa e, quindi, applicabile il regime sanzionatorio della tutela reale ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015, reputando inesistente l'intero procedimento. Con il primo motivo la società ha dedotto violazione degli artt. 18 l. n. 300/1970, 101, comma 2, 112 e 115 c.p.c., sostenendo che l'autonomia della stazione di servizio in cui lavorava la dipendente era pacifica, che la Corte d'appello avrebbe dovuto assegnare termine sul punto e che vi sarebbe stata errata applicazione del principio di non contestazione e ultrapetizione. Con il secondo motivo ha lamentato violazione degli artt. 18, commi 8 e 9, l. n. 300/1970, 47, comma 3, d.lgs. n. 81/2015, 115, 116 e 437 c.p.c., nonché omesso esame di fatti decisivi, contestando l'accertamento del requisito dimensionale e sostenendo che la documentazione e le stesse dichiarazioni della lavoratrice dimostrassero l'autonomia tecnico-amministrativa dell'unità produttiva e un organico inferiore a 15 dipendenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, con cui la società censurava in sostanza la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, fossero formulati in modo promiscuo e non conforme ai requisiti di specificità del ricorso per cassazione. In particolare, la Corte ha osservato che la doglianza mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio al di fuori dei limiti del nuovo art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. e che la ricorrente non aveva adeguatamente indicato nel ricorso le specifiche allegazioni e i relativi atti processuali necessari a dimostrare la tempestiva deduzione dei fatti posti a fondamento dell'eccezione sul requisito dimensionale. È stato inoltre considerato inammissibile il motivo sulle spese perché formulato come mero corollario dell'auspicato accoglimento del ricorso. La società è stata condannata alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 l. n. 300/1970
Le garanzie procedimentali nel licenziamento disciplinare devono essere rispettate; la loro violazione incide sulla validità del procedimento sanzionatorio.
art. 18 l. n. 300/1970
Il regime di tutela applicabile in caso di licenziamento invalido dipende anche dal requisito dimensionale dell'impresa; le dimensioni inferiori ai limiti di legge costituiscono fatto impeditivo da provare a carico del datore di lavoro.
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015
È richiamato come regime sanzionatorio applicabile in presenza dei presupposti per la tutela reale nel sistema delle tutele crescenti.
art. 101, comma 2, c.p.c.
La parte ricorrente lo invoca per sostenere che il giudice avrebbe dovuto consentire il contraddittorio su una questione ritenuta rilevante.
art. 112 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per lamentare ultrapetizione; la censura è stata ritenuta inammissibile perché in realtà diretta a contestare l'accertamento di fatto.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per contestare l'uso del principio di non contestazione e la valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per censurare il modo in cui il giudice di merito ha apprezzato il materiale probatorio.
art. 437 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'attività istruttoria e al thema decidendum in appello.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che, dopo la riforma, non è consentita una nuova valutazione del merito sotto la veste del vizio di motivazione, salvo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 18, commi 8 e 9, l. n. 300/1970
La nozione di unità produttiva rileva ai fini del requisito dimensionale e corrisponde a una struttura autonoma sul piano organizzativo e amministrativo.
art. 47, comma 3, d.lgs. n. 81/2015
Richiamato nel secondo motivo, ma non valorizzato autonomamente nella decisione.
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2015
Richiamato dalla ricorrente in relazione al regime delle tutele applicabili, senza autonoma statuizione di merito.
art. 4 d.lgs. n. 23/2015
Richiamato in via subordinata dalla ricorrente per la diversa tutela da applicare.
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015
Richiamato in via subordinata dalla ricorrente per la diversa tutela da applicare.
art. 1218 c.c.
È richiamato per spiegare che il datore, provando il fatto impeditivo relativo alle dimensioni d'impresa, dimostra l'inesigibilità della pretesa nella forma più intensa.
art. 421 c.p.c.
Consente al giudice del lavoro di ammettere d'ufficio prove indispensabili, ma solo nei limiti dei fatti allegati dalle parti e del contraddittorio.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente atti e documenti su cui si fonda la censura, per consentirne l'individuazione.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Impone il deposito degli atti e documenti richiamati dal ricorso secondo l'onere di specificità.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; il ricorso è inammissibile se mira sostanzialmente a una rivalutazione del merito.
- L'eccezione relativa alla non applicabilità della tutela reale per difetto del requisito dimensionale dell'impresa è un'eccezione in senso lato, ma il datore di lavoro deve allegare tempestivamente e provare i fatti impeditivi su cui essa si fonda.
- Ai fini dell'articolazione del ricorso per cassazione, la parte deve indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti e la sede processuale in cui sono stati dedotti, non essendo sufficiente un richiamo generico al materiale probatorio.
- L'unità produttiva, ai fini del requisito dimensionale, richiede autonomia organizzativa e amministrativa; la mera indicazione di un luogo di lavoro o di un centro di costo non basta, da sola, a dimostrarne l'autonomia.
- Nel giudizio sul licenziamento, il principio di non contestazione opera solo rispetto a fatti specificamente allegati dalla parte onerata della prova; non può supplire alla mancata deduzione puntuale del fatto impeditivo.
- La censura sulle spese di lite, proposta come semplice conseguenza dell'auspicato accoglimento del ricorso, non integra un motivo autonomo di impugnazione.
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