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Sentenza

Sentenza n. 743/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento: - del provvedimento prot. n-OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- marzo 2-OMISSIS-0 dal-OMISSIS-”, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico promosso dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare del “rimprovero” inflittagli con provvedimento del Comandante del -OMISSIS- n.-OMISSIS- -OMISSIS- del 15 novembre 2019, e di tutti gli atti in esso richiamati; - del provvedimento n. -OMISSIS- -OMISSIS- del 15 novembre 2019 del Comandante del -OMISSIS- e di tutti gli atti in esso richiamati; - di ogni altro atto presupposto, antecedente o consequenziale e comunque connesso, anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202000267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare del rimprovero e provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni militari)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare del rimprovero, successivamente confermata in sede gerarchica, deducendo tre gruppi di censure. Con il primo motivo ha lamentato la violazione delle norme sulla tempestività della contestazione disciplinare, sostenendo che i fatti erano avvenuti il 14 marzo 2019 alla presenza del proprio superiore e che l'avvio del procedimento, comunicato soltanto il 4 ottobre 2019, fosse tardivo; ha inoltre contestato la protrazione dell'istruttoria e la lesione del diritto di difesa. Con il secondo motivo ha dedotto la sproporzione e l'ingiustizia della sanzione rispetto alla modesta gravità dei fatti, invocando i principi di ragionevolezza, proporzionalità e gradualità e il proprio curriculum. Con il terzo motivo ha denunciato difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti e illogicità, sostenendo che il provvedimento non avesse adeguatamente considerato le risultanze istruttorie. I fatti contestati consistevano in un diverbio con un superiore gerarchico e in condotte denigratorie verso colleghi, ritenute idonee a compromettere la serenità, l'armonia e il buon accordo all'interno del reparto.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente respinto. Quanto alla tempestività, il TAR ha affermato che la regola dell'avvio del procedimento disciplinare senza ritardo ha natura relativa e non impone un termine rigido o predeterminato: la ragionevole prontezza deve essere valutata in relazione alla gravità dei fatti, alla complessità degli accertamenti e alla concreta dinamica procedimentale. Il dies a quo non coincide necessariamente con la data dell'episodio né con la conoscenza dei fatti da parte di un organo non competente a sanzionare, ma decorre dalla conoscenza qualificata dell'autorità competente. Nel caso concreto, il termine è stato fatto decorrere dalla ricezione della relazione di servizio da parte del comandante competente, il 30 luglio 2019; dopo l'audizione dei colleghi il 17 settembre 2019, la contestazione del 4 ottobre 2019 è stata ritenuta tempestiva, anche considerando il periodo feriale e i tempi dell'istruttoria. Quanto alla proporzionalità, il Collegio ha ritenuto provati, sulla base della relazione di servizio e delle dichiarazioni dei colleghi, comportamenti denigratori e non collaborativi tali da incidere negativamente sulla serenità e sull'efficienza del reparto. La sanzione del rimprovero, qualificata come dichiarazione di biasimo e come sanzione di corpo immediatamente superiore al richiamo, è stata ritenuta proporzionata. La valutazione della gravità degli addebiti e la graduazione della sanzione rientrano nella discrezionalità amministrativa e sono sindacabili solo in presenza di violazioni procedurali o di ipotesi limite di manifesta illogicità, abnormità o travisamento, non ravvisate nella fattispecie. Il terzo motivo è stato respinto poiché l'amministrazione aveva svolto un'istruttoria adeguata, acquisendo le dichiarazioni degli interessati e valutando le memorie difensive del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 58 d.P.R. n. 545/1986

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 59 quale fondamento delle regole sulla tempestività della contestazione disciplinare; la censura è stata respinta.

  • art. 59 d.P.R. n. 545/1986

    Richiamato dal ricorrente in materia di tempestività dell'azione disciplinare; il TAR ha ritenuto rispettata la regola applicabile.

  • art. 1397 d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

    Richiamato dal ricorrente in combinato disposto con l'art. 1398 del Codice dell'ordinamento militare; la relativa censura è stata respinta.

  • art. 1398 d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

    La locuzione non impone l'immediatezza né un termine rigido, ma una ragionevole prontezza, da valutare in concreto in relazione alla gravità della violazione, alla complessità degli accertamenti e alla procedura.

  • art. 732, comma 5, lett. c), d.P.R. n. 90/2010 (TUOM)

    Indicato nel provvedimento disciplinare quale norma violata dai comportamenti lesivi della serenità, dell'armonia e del buon accordo tra gli appartenenti al reparto.

  • art. 1355 d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alla proporzionalità della sanzione; il TAR ha ritenuto proporzionato il rimprovero.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato per il dedotto difetto di motivazione; il TAR ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento sulla base degli esiti istruttori.

  • art. 1, comma 1, l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di ragionevolezza e proporzionalità; la censura è stata respinta.

  • art. 4 d.m. Difesa n. 603/1993

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'istruttoria e alla motivazione del procedimento disciplinare; il TAR ha ritenuto non sussistenti i relativi vizi.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito la trattazione da remoto all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare militare, l'obbligo di contestare gli addebiti "senza ritardo" non configura un termine rigido o predeterminato, ma impone una ragionevole prontezza da valutare in rapporto alla gravità dei fatti, alla complessità degli accertamenti e alle concrete esigenze istruttorie.
  • Ai fini della tempestività della contestazione disciplinare, il dies a quo può essere individuato nella data in cui i fatti sono acquisiti dall'autorità competente a irrogare la sanzione, non necessariamente nella data dell'episodio o nella conoscenza acquisita da un organo privo di competenza sanzionatoria.
  • La violazione della regola di tempestività non deriva dal mero decorso di un intervallo temporale, ma dal protrarsi ingiustificato dell'azione disciplinare; il termine ha natura sollecitatoria e deve essere apprezzato secondo ragionevolezza e proporzionalità.
  • La valutazione della gravità degli addebiti e la graduazione della sanzione disciplinare militare costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice soltanto per violazioni procedurali o per ipotesi limite quali manifesta illogicità, abnormità o travisamento dei fatti.
  • È legittima la sanzione disciplinare del rimprovero quando l'istruttoria, fondata su una relazione di servizio e sulle dichiarazioni degli interessati, dimostri condotte denigratorie e non collaborative idonee a compromettere la serenità, l'armonia e il buon accordo all'interno del reparto.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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