Ordinanza n. 116/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento della Sottomisura 4 - determinazione della Regione Molise, Giunta Regionale, Coordinamento Area Seconda, Direttore del Servizio Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità Agricola e Gestione Fitosanitaria n. 2239 del 26/4/2024, di approvazione dell’elenco delle domande non ammissibili tra quelle presentate sul bando (approvato con determina della Regione Molise, II Dipartimento, n. 58 del 26/6/2023) attuativo del Programma di Sviluppo Rurale Molise 2014/2022 – Misura 4 “Investimenti in Immobilizzazioni Materiali.3 - Sostegno a Investimenti nell’Infrastruttura Necessaria allo Sviluppo, all’Ammodernamento e all’Adeguamento dell’Agricoltura e della Silvicoltura” (edizione 2023), nella parte in cui non è stata ammessa la domanda presentata dal Comune di Carpinone;- per quanto di ragione, della determinazione della Regione Molise, Giunta Regionale, Coordinamento Area Seconda, Direttore del Servizio Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità Agricola e Gestione Fitosanitaria n. 2242 del 26/4/2024, di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili tra quelle presentate sul bando (approvato con determina della Regione Molise, II Dipartimento, n. 58 del 26/6/2023) attuativo del Programma di Sviluppo Rurale Molise 2014/2022 – Misura 4 “Investimenti in Immobilizzazioni Materiali” – Sottomisura 4.3 “Sostegno a Investimenti nell’Infrastruttura Necessaria allo Sviluppo, all’Ammodernamento e all’Adeguamento dell’Agricoltura e della Silvicoltura” (edizione 2023), nella parte in cui la domanda presentata dal Comune di Carpinone non è stata ricompresa tra quelle ammissibili e finanziabili; della nota della Regione Molise, II Dipartimento, Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese – Sostegno al Reddito e Condizionalità, prot. n. 36657 dell’11/3/2024, di preavviso di rigetto; di tutti gli atti antecedenti, consequenziali e, comunque, connessi, ivi compreso ogni parere, proposta, relazione, documento istruttorio, comunque denominato, nonché eventuali ulteriori provvedimenti di concessione ed erogazione di finanziamenti a valere sul bando oggetto del presente ricorso e sula relativa misura e sottomisura del PSR Molise 2014/2022, per quanto di ragione, tutti ove esistenti, di estremi non conosciuti; in subordine, in parte qua e per quanto di interesse e di ragione, del bando attuativo del Programma di Sviluppo Rurale Molise 2014/2022 – Misura 4 “Investimenti in Immobilizzazioni Materiali” – Sottomisura 4.3 “Sostegno a Investimenti nell’Infrastruttura Necessaria allo Sviluppo, all’Ammodernamento e all’Adeguamento dell’Agricoltura e della Silvicoltura” (edizione 2023), approvato con determina della Regione Molise, II Dipartimento, n. 58 del 26/6/2023 (parimenti impugnata), unitamente a tutti gli atti antecedenti, consequenziali e, comunque, connessi; e per la declaratoria del diritto del Comune di Carpinone ad essere ammesso tra gli interventi ammissibili e finanziabili e finanziati, con la propria proposta presentata con domanda MUD n. 34250312179 nell’ambito del bando attuativo del Programma di Sviluppo Rurale Molise 2014/2022 – Misura 4 “Investimenti in Immobilizzazioni Materiali” – Sottomisura 4.3 “Sostegno a Investimenti nell’Infrastruttura Necessaria allo Sviluppo, all’Ammodernamento e all’Adeguamento dell’Agricoltura e della Silvicoltura” (edizione 2023); e per la condanna della Regione Molise, anche quale Autorità di Gestione del P.S.R. 2014/2022, al risarcimento dei danni subiti e subendi dal Comune di Carpinone, in misura comunque non inferiore all’ammontare richiesto per la realizzazione dell’intervento proposto con domanda MUD n. 34250312179 nell’ambito del bando attuativo del Programma di Sviluppo Rurale Molise 2014/2022 – Misura 4 “Investimenti in Immobilizzazioni Materiali” – Sottomisura 4.3 “Sostegno a Investimenti nell’Infrastruttura Necessaria allo Sviluppo, all’Ammodernamento e all’Adeguamento dell’Agricoltura e della Silvicoltura” (edizione 2023), oltre interessi e rivalutazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione della domanda del Comune di Carpinone dalla procedura di finanziamento del PSR Molise 2014/2022, Sottomisura 4.3, e mancata inclusione nella graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili
Esito
La controversia
Il Comune di Carpinone ha impugnato la determinazione regionale che ha approvato l’elenco delle domande non ammissibili, nella parte relativa alla propria domanda di finanziamento, nonché la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili, il preavviso di rigetto, il bando e gli atti connessi. Ha chiesto inoltre l’accertamento del diritto a essere ammesso e finanziato, nonché il risarcimento dei danni, quantificato almeno nell’importo necessario alla realizzazione dell’intervento proposto. Dal testo dell’ordinanza non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti contro gli atti regionali, poiché il Presidente si è limitato a disporre un adempimento interlocutorio volto a verificare la perdurante attualità dell’interesse alla decisione e l’eventuale sopravvenienza di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, nonché eventuali connessioni con altri giudizi.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non ha esaminato il merito delle censure, né ha deciso sulle domande di annullamento, accertamento o risarcimento. Ha disposto che le parti costituite depositino entro il 30 settembre 2026 una dichiarazione sulla permanenza dell’interesse alla definizione del giudizio nel merito oppure sull’eventuale sopravvenienza di ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere. In caso di persistente interesse, devono essere indicate anche eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo. L’incombente è motivato dalle esigenze di smaltimento dell’arretrato, razionalizzazione dei ruoli di udienza e cooperazione delle parti per la ragionevole durata del processo. Ogni decisione definitiva è riservata al Collegio.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l’adozione dell’incombente istruttorio disposto nel corso del giudizio.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Il principio di cooperazione processuale giustifica la richiesta alle parti di aggiornare il giudice sulla permanenza dell’interesse e sulle eventuali cause di definizione anticipata del giudizio.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
Richiamato in relazione all’esigenza di accrescere la funzionalità dell’ufficio giudiziario e di fissare per la trattazione soltanto i ricorsi che richiedano un’effettiva decisione nel merito.
decreto del Presidente del Consiglio di Stato 8 febbraio 2022
Richiamato per le Linee guida sullo smaltimento dell’arretrato della Giustizia amministrativa e sulla razionalizzazione dell’attività dell’ufficio per il processo.
Massime di principio
- In via interlocutoria, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare la permanenza dell’interesse alla decisione, ovvero l’eventuale sopravvenienza di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, prima di fissare o mantenere la trattazione nel merito.
- Quando la parte conferma l’interesse alla decisione, il giudice può richiedere l’indicazione di eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti, al fine di razionalizzare la trattazione e prevenire duplicazioni o decisioni disarmoniche.
- Il principio di cooperazione per la ragionevole durata del processo impone alle parti di fornire tempestivamente informazioni rilevanti sulla persistente utilità della decisione e sulle cause sopravvenute di definizione del giudizio.
- Un’ordinanza interlocutoria di acquisizione di dichiarazioni sulla permanenza dell’interesse non anticipa la decisione sul merito e lascia espressamente riservata ogni successiva determinazione al Collegio.
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