Sentenza n. 13526/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento posizione N. 20250001353 emesso in data 22/05/2025 e notificato il 23/05/2025, con il quale è stata rigettata la richiesta di rilascio del visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato dall’Ambasciata d’Italia ad Accra;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego dell’Ambasciata d’Italia ad Accra relativo alla richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro in possesso del nulla osta all’assunzione. Il TAR aveva già accolto l’istanza cautelare, ordinando all’Amministrazione il riesame della posizione. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha comunicato il rilascio del visto, qualificato come rilasciato “fuori quota”.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il rilascio del visto ha fatto venir meno l’utilità concreta e attuale di una pronuncia sul diniego impugnato, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha precisato che il visto, rilasciato in esecuzione dell’ordine cautelare di riesame e riferito alla medesima istanza di lavoro subordinato, conserva piena validità ed efficacia anche per i successivi segmenti procedimentali relativi alla regolare permanenza in Italia per lavoro subordinato, nei limiti previsti dalla legge. Restano salvi i rimedi giurisdizionali contro eventuali successivi dinieghi o inerzie delle amministrazioni competenti, in particolare del Ministero dell’Interno. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale e liquidate in euro 1.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il rilascio del visto nel corso del giudizio determina il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla decisione sul diniego impugnato e comporta l’improcedibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base per l’oscuramento delle generalità della ricorrente e delle altre persone menzionate, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati unitamente alla disciplina nazionale per giustificare la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il rilascio del titolo amministrativo richiesto durante il giudizio fa venir meno l’interesse concreto e attuale alla decisione sull’impugnazione del precedente diniego e determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il visto d’ingresso per lavoro subordinato è rilasciato a seguito dell’ordine giudiziale di riesame ed è riferito alla medesima istanza fondata su un nulla osta all’assunzione, il visto conserva piena validità ed efficacia per i successivi segmenti procedimentali relativi alla permanenza regolare per lavoro subordinato, nei limiti delle facoltà previste dalla legge.
- L’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non preclude la tutela giurisdizionale contro eventuali successivi dinieghi o comportamenti inerti delle amministrazioni competenti per le fasi procedimentali successive al rilascio del visto.
- Anche quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione la cui condotta ha determinato la necessità del giudizio.
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