Cassazione Civile, Ordinanza n. 02339/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento disciplinare intimato nel 2018 a un dipendente di una società ferroviaria, impugnato dal lavoratore fino alla Corte di Cassazione. In sede di legittimità la Corte, con ordinanza del 26 settembre 2023, aveva rigettato il ricorso ritenendo infondate o inammissibili le censure contro la sentenza d'appello che aveva ravvisato la giusta causa di recesso, fondata sull'apposizione di una firma falsa del Direttore su una richiesta di locazione di immobile aziendale. Successivamente il lavoratore ha proposto revocazione ex artt. 391-ter e 395 n. 3 c.p.c., sostenendo di aver ottenuto solo nel gennaio 2025 il documento originale della richiesta di locazione, corredato da perizia, e che tale originale dimostrerebbe la conoscenza del Direttore della richiesta di alloggio aziendale e quindi l'assenza della giusta causa. La società ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha anche chiesto la trattazione in pubblica udienza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha osservato che la revocazione delle pronunce della Cassazione è ammessa nei limiti previsti dagli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c.; nel caso concreto la precedente decisione di legittimità era una pronuncia di rigetto e non una decisione nel merito, sicché non era proponibile la revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c. Inoltre, anche a voler riqualificare l'istanza come revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., il ricorso sarebbe stato tardivo perché proposto oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza. È stata quindi respinta anche la richiesta di trattazione in pubblica udienza. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per affermare che la revocazione delle pronunce della Cassazione è ammessa nei limiti espressamente previsti dalla legge
richiamato per estendere la revocazione ai motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c. per i provvedimenti di legittimità che hanno deciso la causa nel merito
nel caso concreto è stato ritenuto inapplicabile perché la precedente decisione era di rigetto e non una decisione nel merito
indicato dalla Corte come ipotesi astrattamente pertinente alla revocazione delle pronunce della Cassazione, ma non utile nel caso concreto per tardività
art. 111 Cost.
richiamato per escludere un'interpretazione additiva delle norme sulla revocazione che amplierebbe in modo non consentito i casi di impugnazione e prolungherebbe indefinitamente i processi
richiamato per affermare che la valutazione sulla trattazione in pubblica udienza è rimessa alla discrezionalità del collegio
richiamato per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è un rimedio eccezionale e può essere proposta solo nei casi tassativamente previsti dagli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c.; non è consentita un'interpretazione estensiva o additiva delle ipotesi legali.
- La revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. presuppone, per i provvedimenti della Cassazione, che vi sia una decisione nel merito nei limiti consentiti dall'art. 391-ter c.p.c.; se la precedente pronuncia è di mero rigetto, il rimedio non è esperibile.
- Anche quando la revocazione sia astrattamente ammissibile ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deve essere rispettato il termine di proposizione previsto dalla legge; la tardività comporta l'inammissibilità.
- La scelta di trattare o meno il ricorso in pubblica udienza dipende dalla valutazione discrezionale del collegio, in particolare sulla rilevanza della questione e sulla presenza di principi di diritto consolidati.
- In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato ove previsto dalla legge.
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