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Sentenza

Sentenza n. 6995/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa sospensione cautelare, del verbale concernente la correzione della prova scritta della ricorrente ID della domanda n. 1475435, busta n. 1290 del 13 luglio 2022 , recante l'attribuzione in suo favore del punteggio di 4.50/10, come tale insufficiente al raggiungimento della soglia minima di sbarramento di almeno 6/10 e della comunicazione dell'esito della prova scritta del 23 settembre 2022 pubblicato sul sito istituzionale della Polizia di Stato e del relativo verbale, e relativo giudizio di inidoneità ivi espresso dalla Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1000 Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4 Serie Speciale – “Concorsi ed Esami”, n. 100 del 29 dicembre 2020, elevati a 1.500 con decreto del 22 Marzo 2022, istituita con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 23 dicembre 2020. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 2 ottobre 2023: per l’annullamento del Decreto di approvazione della graduatoria di merito del 05/06/2023.

Giustizia amministrativa202216285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di correzione della prova scritta con attribuzione del punteggio di 4,50/10 e conseguente giudizio di inidoneità, nonché graduatoria finale del concorso per illegittimità derivata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità e il punteggio di 4,50/10 conseguito nella prova scritta del concorso per l'assunzione di allievi vice ispettori della Polizia di Stato, deducendo violazione di legge, travisamento dei presupposti, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione e violazione dell'art. 97 Cost. Ha contestato l'erronea applicazione dei criteri relativi alla correttezza sintattica, lessicale e ortografica, alla conoscenza e aderenza alla traccia e alla capacità di argomentazione, sostenendo che l'elaborato fosse completo e meritevole di almeno 7/10. Ha inoltre dedotto disparità rispetto ad altri elaborati valutati con la sufficienza, illegittimità dell'utilizzo di punteggi decimali non previsti dalla griglia, mancata valorizzazione della capacità di sintesi, della conoscenza dell'argomento e dell'esaustività dell'elaborato, nonché insufficienza del voto numerico e dei descrittori adottati a spiegare le ragioni dell'inidoneità. Infine, ha lamentato l'omessa indicazione delle modalità di tutela giurisdizionale. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria finale, deducendone l'illegittimità derivata dai medesimi vizi.

La decisione

Il TAR ha riunito e trattato congiuntamente il ricorso principale e i motivi aggiunti e li ha respinti. Ha ritenuto che il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni delle prove concorsuali sia limitato ai palesi errori di fatto o di giudizio, al travisamento manifesto e alla manifesta illogicità o irragionevolezza, senza potersi estendere a una diversa valutazione dell'elaborato riservata alla discrezionalità tecnica della commissione. Nel caso concreto, le censure si risolvevano prevalentemente nell'affermazione dei pregi dell'elaborato e nella contrapposizione della valutazione della candidata e del consulente di parte a quella della commissione, senza individuare specifici e manifesti errori valutativi. Il Collegio ha inoltre ritenuto legittimo l'utilizzo di punteggi decimali per graduare i livelli parziali riferiti ai tre criteri, poiché il verbale dei criteri consentiva tale graduazione e il punteggio complessivo poteva risultare anche dalla funzione compensativa dei punteggi parziali. Ha affermato che il voto numerico, quando attribuito sulla base di criteri e di una griglia predeterminati, contiene di per sé la motivazione della valutazione tecnica e non richiede annotazioni o spiegazioni ulteriori sull'elaborato. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata indicazione delle modalità di tutela, poiché la ricorrente aveva tempestivamente proposto ricorso e chiesto la tutela cautelare, senza subire alcun pregiudizio. La graduatoria è stata contestata soltanto per illegittimità derivata e, non essendo stati ravvisati vizi degli atti presupposti, anche i motivi aggiunti sono stati respinti. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento è stato richiamato dalla ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato una sua violazione nella correzione della prova.

  • art. 15 del bando di concorso

    La commissione è stata ritenuta avere applicato la griglia e i criteri di valutazione previsti dalla lex specialis.

  • art. 3, comma 1, l. 241/1990

    La censura di difetto di motivazione è stata respinta perché il voto numerico, attribuito secondo criteri e griglia predeterminati, è stato ritenuto sufficiente a esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico-discrezionale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata nel provvedimento in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria da remoto.

Massime di principio

  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni delle commissioni di concorso nelle prove scritte è limitato alla verifica di palesi errori di fatto o di giudizio, manifesto travisamento, manifesta illogicità o irragionevolezza; non può trasformarsi nella sostituzione della valutazione giudiziale a quella tecnico-discrezionale della commissione.
  • La mera contrapposizione alla valutazione della commissione di una diversa valutazione dell'elaborato, anche se sostenuta da un parere tecnico di parte e dall'indicazione dei pregi dell'elaborato, non dimostra di per sé un vizio di legittimità se non individua specifici e manifesti errori nella correzione.
  • È legittimo attribuire punteggi decimali ai singoli criteri di valutazione quando i criteri fissati dalla commissione consentano una graduazione del giudizio parziale e il punteggio complessivo risulti dalla combinazione dei punteggi attribuiti ai diversi criteri.
  • Il voto numerico attribuito a una prova concorsuale è sufficiente a motivare il giudizio tecnico della commissione quando sia espresso nell'ambito di criteri e di una griglia predeterminati; non sono necessarie ulteriori annotazioni, glosse o spiegazioni sull'elaborato, salvo che emergano specifici vizi di illogicità o travisamento.
  • La mancata indicazione nell'atto impugnato delle modalità di tutela giurisdizionale non determina un pregiudizio concreto quando il candidato abbia comunque proposto tempestivamente ricorso e chiesto la tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e idoneità
RamiPubblico impiego e concorsiForze armate e forze di polizia
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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