Sentenza del 29/11/2016 n. 24195 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Centrale che aveva confermato, seppure dopo le riduzioni operate nei precedenti gradi, l'accertamento INVIM relativo al valore finale di alcuni beni. Con il primo motivo ha contestato l'esclusione dell'applicazione retroattiva della L. n. 880 del 1986 e del sistema tabellare di determinazione automatica dei valori, ritenendo illegittima e iniqua la tassazione effettuata senza tale sistema. Con il secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, ritenendo insufficiente una motivazione di sole otto righe.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e privo di autosufficienza, poiché la società non aveva precisato se il valore dichiarato fosse inferiore a quello catastale né dimostrato la sussistenza delle condizioni necessarie per rendere rilevante la questione di costituzionalità. Il secondo motivo è stato respinto perché, sebbene estremamente sintetica, la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente. Le spese del giudizio di Cassazione sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Legge n. 880 del 1986
Sistema della tassazione automatica fondato su coefficienti tabellari
La Corte ha escluso l'applicazione della normativa al caso concreto, anche perché la ricorrente non aveva allegato con sufficiente precisione i fatti necessari a dimostrarne la rilevanza.
Legge n. 880 del 1986, art. 11, comma 1-bis, aggiunto dal D.L. n. 70 del 1988, art. 12, comma 3-ter, convertito dalla Legge n. 154 del 1988
Applicabilità del sistema della tassazione automatica anche alle successioni apertesi anteriormente al 1° luglio 1986
Il richiamo alla disciplina retroattiva era stato riconosciuto dalla Corte Costituzionale per le successioni; tuttavia, nel caso esaminato, la questione non è stata ritenuta rilevante perché la società non aveva fornito le necessarie allegazioni di fatto.
Costituzione, artt. 3, 53 e 97
La questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente non è stata esaminata nel merito, essendo stata ritenuta irrilevante e comunque non adeguatamente supportata.
D.P.R. n. 636 del 1972, art. 37
La disposizione impone una motivazione della decisione tributaria, ma non richiede necessariamente una motivazione ampia: una motivazione sintetica è sufficiente se consente di comprendere le ragioni della decisione.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
Il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge deve essere specificamente collegato alla fattispecie concreta e sostenuto da allegazioni sufficienti.
Massime di principio
- Un motivo di ricorso in Cassazione deve essere autosufficiente: chi ricorre deve indicare con precisione i fatti, i documenti e le condizioni che rendono applicabile la norma invocata.
- Il richiamo astratto a una disciplina più favorevole o a una pronuncia della Corte Costituzionale non è sufficiente se non viene dimostrato che i presupposti concreti del caso coincidono con quelli considerati dalla disciplina o dalla pronuncia.
- Le questioni di costituzionalità devono essere rilevanti per la decisione e adeguatamente prospettate; in mancanza di allegazioni specifiche possono essere dichiarate irrilevanti senza esame nel merito.
- Una motivazione breve non è automaticamente nulla: il vizio sussiste solo quando la decisione non consente di comprendere, neppure sinteticamente, le ragioni in fatto e in diritto che hanno condotto al risultato.
- Nel giudizio di legittimità la Corte non riesamina liberamente la valutazione dei fatti e dei valori imponibili, ma verifica principalmente la corretta applicazione della legge e l'esistenza di una motivazione comprensibile.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando le questioni trattate presentano particolare complessità o peculiarità, anche se il ricorso viene rigettato.
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