Sentenza n. 4017/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - della nota Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento per i Servizi Interni, Finanziari, Territoriali e di Vigilanza – Direzione Generale per i Servizi Territoriali – Div. VI –Ispettorato Territoriale (Casa del made in Italy) del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, prot. U.0016848.31-01-2025, datato 31 gennaio 2025, avente ad oggetto autorizzazione ex art. 25, comma II, d.lgs. 208/2021 per lo spostamento dell’impianto di Via S. Lorenzo 67 loc. Cavalcaselle -Castelnuovo del Garda (VR), modulante frequenza. 91.500 MHz, a favore della s.a.s. Radio Cerea di Cagalli Martina & C., comunicata alla ricorrente a mezzo p.e.c. in data 6 febbraio 2025 con atto prot. mimit.AOO_STV.REGISTRO UFFICIALE.U.0020620.06.02.2025 e quindi parimenti oggetto di ricorso, per quanto occorrer possa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione ministeriale allo spostamento di un impianto radiofonico modulante sulla frequenza 91.500 MHz, con successiva comunicazione alla ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'autorizzazione ministeriale rilasciata a un'emittente concorrente per lo spostamento di un impianto radiofonico, deducendo: violazione dell'art. 25, comma 1, d.lgs. 208/2021 e delle relative circolari e linee guida, per asserito aggravamento del rapporto di protezione a carico dei propri impianti; violazione dell'art. 3, comma 1, del decreto di concessione e degli artt. 50, comma 1, e 68, comma 4, d.lgs. 208/2021, poiché il precedente impianto della controinteressata sarebbe rimasto inattivo dal 2021 e non avrebbe potuto essere spostato; contraddittorietà, illogicità, sviamento, falsità o insussistenza dei presupposti, erronea valutazione e travisamento dei fatti, per carenza di istruttoria; difetto di motivazione e violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio procedimentale; violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990 e dei principi di affidamento, adeguatezza, buona fede e leale collaborazione. È stato inoltre chiesto il risarcimento dei danni, con riserva di quantificazione. La ricorrente ha contestato gli esiti delle verifiche tecniche ministeriali mediante una relazione depositata dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la ricorrente non aveva indicato nel ricorso gli specifici elementi tecnici dimostrativi dell'aggravamento del rapporto di protezione, producendo la relazione tecnica soltanto successivamente. In ogni caso, il Ministero aveva svolto misurazioni anche nei luoghi indicati dalla ricorrente, aveva considerato l'aumento del livello del segnale in una specifica località e aveva ridotto la potenza autorizzata da 400 W a 360 W; le contestazioni sull'antenna utilizzata per le misurazioni sul vecchio sito sono state ritenute infondate sulla base delle schede tecniche depositate. Il secondo motivo è stato respinto perché l'inattività dell'impianto originario dipendeva da cause di forza maggiore non imputabili alla controinteressata, tra cui sfratto, caduta del traliccio, incendio e provvedimenti giudiziari di disattivazione. L'art. 68, comma 4, d.lgs. 208/2021 non determina automaticamente la decadenza dall'autorizzazione per il mancato uso della radiofrequenza: prevede dapprima la possibile sospensione, preceduta dall'invito a regolarizzare, e soltanto in caso di reiterazione nei tre anni successivi alla sospensione consente la revoca o la riduzione dell'assegnazione. Il terzo motivo è stato respinto poiché il procedimento si era svolto in contraddittorio e il Ministero aveva tenuto conto delle osservazioni delle parti, anche mediante la riduzione della potenza. È stato escluso il difetto di motivazione, avendo il provvedimento indicato le ragioni di fatto e di diritto dello spostamento. È stata esclusa anche la lesione dell'affidamento, poiché non era stata dimostrata l'esistenza di interferenze tali da impedire l'esercizio degli impianti della ricorrente e l'Amministrazione aveva adottato le iniziative necessarie a garantire la partecipazione dei controinteressati. L'azione risarcitoria è stata rigettata sia per l'infondatezza dell'impugnazione sia per la sua genericità. Spese compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 25, comma 1, d.lgs. 208/2021
L'autorizzazione allo spostamento dell'impianto è legittima se, all'esito dell'istruttoria tecnica, non risulta dimostrato un aggravamento del rapporto di protezione; l'Amministrazione deve comunque valutare le interferenze e può modulare la potenza autorizzata.
art. 68, comma 4, d.lgs. 208/2021
in caso di mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate, il Ministero dispone la sospensione per un periodo fino a sei mesi dell'assegnazione. La sospensione è adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione di avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette giorni
Il mancato utilizzo della radiofrequenza non determina automaticamente la decadenza dall'autorizzazione. Esso può comportare la sospensione, previo avvio del procedimento e invito alla regolarizzazione; solo la reiterazione della violazione nei tre anni successivi alla sospensione può condurre alla revoca o alla riduzione dell'assegnazione.
art. 50, comma 1, d.lgs. 208/2021
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente, ma il giudice non ne ha tratto una specifica interpretazione autonoma, ritenendo comunque infondata la censura sull'inattività dell'impianto.
art. 3, comma 1, del decreto di concessione
La disposizione è stata richiamata in relazione all'obbligo di corretto funzionamento dell'impianto, ma il giudice ha escluso la violazione in presenza di cause di forza maggiore non imputabili alla titolare.
art. 1, comma 1, l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente insieme ai principi di tutela dei terzi e contraddittorio; il giudice ha escluso la violazione poiché il procedimento si è svolto assicurando la partecipazione degli interessati.
art. 3, comma 1, l. 241/1990
L'obbligo di motivazione è stato ritenuto rispettato, poiché l'autorizzazione indicava le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dello spostamento.
art. 6 l. 241/1990
Il giudice ha escluso la violazione dei doveri istruttori e procedimentali, rilevando l'ampiezza dell'istruttoria e del contraddittorio svolti dal Ministero.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Non è stata ravvisata violazione del dovere di buona fede e correttezza, poiché l'Amministrazione aveva assunto le iniziative necessarie a garantire la partecipazione dei controinteressati.
art. 97 Cost.
Il richiamo al buon andamento non ha condotto all'annullamento, non essendo emersi vizi dell'istruttoria, della motivazione o della gestione partecipata del procedimento.
Massime di principio
- Il mancato utilizzo di una radiofrequenza assegnata non determina automaticamente la decadenza dall'autorizzazione: l'art. 68, comma 4, d.lgs. 208/2021 impone il previo esercizio del potere di sospensione, preceduto dall'invito a regolarizzare la posizione; soltanto la reiterazione della violazione nei tre anni successivi alla sospensione può consentire la revoca o la riduzione dell'assegnazione.
- La temporanea inattività dell'impianto non giustifica l'attivazione delle misure conseguenti al mancato utilizzo della frequenza quando dipende da cause di forza maggiore non imputabili al titolare.
- In un procedimento autorizzatorio concernente lo spostamento di un impianto radiofonico, l'Amministrazione soddisfa gli obblighi istruttori e partecipativi quando esamina le osservazioni dei soggetti interferiti, svolge verifiche tecniche anche nei luoghi da questi indicati e adotta, ove necessario, misure correttive come la riduzione della potenza di esercizio.
- La censura di aggravamento del rapporto di protezione deve essere sorretta, già nel ricorso, dall'indicazione degli specifici elementi tecnici dai quali deriverebbe l'interferenza o il pregiudizio; una relazione tecnica prodotta successivamente non può colmare la genericità originaria della doglianza.
- Non sussiste lesione dell'affidamento dell'emittente concorrente nella possibilità di esercire il proprio impianto senza interferenze se l'interferenza pregiudizievole non è dimostrata e l'Amministrazione ha svolto un procedimento partecipato e tecnicamente istruito.
- La domanda risarcitoria proposta in modo generico e fondata su un provvedimento ritenuto legittimo deve essere respinta.
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