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Sentenza

Sentenza n. 114/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento del diniego di accesso espresso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Viterbo in data 13 agosto 2025 a fronte della domanda di accesso documentale presentata in data 5 agosto 2025 dalla sig.ra Barbara Giuliani.

Giustizia amministrativa202512098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso documentale a un documento DOCFA relativo a variazione catastale per diversa distribuzione degli spazi interni, ristrutturazione e variazione di toponomastica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego espresso dall’Agenzia delle Entrate il 13 agosto 2025 sull’istanza di accesso del 5 agosto 2025. L’accesso riguardava il DOCFA relativo a una variazione catastale del 4 novembre 2024, riferita all’immobile dei controinteressati. L’amministrazione aveva ritenuto insussistente il necessario nesso di strumentalità tra il documento richiesto e la situazione giuridica che la richiedente intendeva tutelare. La ricorrente ha dedotto che il documento fosse necessario per valutare possibili azioni e strategie difensive, in relazione sia alla possibile non veridicità di dichiarazioni rese in un precedente giudizio possessorio, sia alla verifica della regolarità edilizia e urbanistica dei lavori eseguiti dai controinteressati. Ha inoltre richiamato l’esistenza di procedimenti civili sulla titolarità delle superfici e di un procedimento penale nel quale erano state evidenziate difformità tra gli elaborati tecnici presentati in SCIA e CILA e gli esiti dei sopralluoghi. I controinteressati hanno opposto la riservatezza dei dati contenuti nella documentazione DOCFA, concernenti la distribuzione interna, la consistenza e le caratteristiche dell’unità immobiliare. Il TAR ha inoltre dichiarato tardiva la memoria dell’Agenzia delle Entrate depositata dodici giorni prima della camera di consiglio, poiché qualificata come memoria di replica ma avente contenuto sostanziale di memoria conclusionale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha dichiarato inammissibile per tardività la memoria dell’Agenzia delle Entrate depositata oltre il termine dimidiato previsto dagli artt. 73 e 87 c.p.a., rilevando che una memoria di replica deve limitarsi a contrastare le deduzioni contenute nelle nuove memorie avversarie e non può essere utilizzata per introdurre tardivamente argomenti propri della memoria conclusionale. Nel merito, il giudice ha ritenuto applicabile alla consultazione delle planimetrie e della documentazione catastale la disciplina speciale che limita l’accesso al proprietario, al possessore, al titolare di diritti reali di godimento o a chi dimostri un legittimo interesse o agisca per conto di tali soggetti. Tale legittimo interesse deve essere verificato alla luce dei presupposti dell’accesso difensivo di cui all’art. 24, comma 7, l. 241/1990, e quindi attraverso un rigoroso e motivato accertamento del nesso di strumentalità necessaria tra il documento e la situazione giuridica da tutelare. Il primo profilo dedotto dalla ricorrente non è stato ritenuto sufficiente: non erano state prodotte né descritte le dichiarazioni rese nel precedente giudizio possessorio, definito nel 2022, né era stato spiegato il rapporto concreto tra tali dichiarazioni e il DOCFA del 2024. Inoltre, la prospettata costituzione di una servitù era stata formulata come meramente eventuale e non rendeva attuale l’interesse all’accesso. Quanto alla regolarità edilizia e urbanistica, la ricorrente aveva già denunciato in sede penale gli abusi ipotizzati; un accesso finalizzato a verificare l’esistenza di ulteriori abusi sarebbe stato quindi esplorativo. Il TAR ha distinto l’accesso agli atti dei procedimenti edilizi, per il quale la vicinitas può fondare un interesse diretto, concreto e attuale se accompagnata dalla denuncia o descrizione di specifici interventi lesivi, dall’accesso alla documentazione catastale, soggetto alla disciplina speciale e non giustificato dalla sola vicinanza dell’immobile. Mancavano inoltre rilievi circostanziati su una lesione del diritto di proprietà della ricorrente derivante dai lavori. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    Il termine per il deposito della memoria conclusionale era già scaduto; una memoria qualificata come replica, ma avente contenuto sostanziale di memoria conclusionale, è tardiva se non si limita a rispondere alle nuove deduzioni avversarie.

  • art. 87 c.p.a.

    Nel rito camerale i termini processuali previsti dall’art. 73 c.p.a. sono dimidiati.

  • art. 2, comma 68, d.l. 262/2006, convertito dalla l. 286/2006

    La disciplina delle consultazioni catastali è rimessa a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio, poi incorporata nell’Agenzia delle Entrate.

  • art. 2, comma 4, Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 12 ottobre 2006

    La visura delle planimetrie delle unità immobiliari urbane è consentita, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, soltanto a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di godimento sull’unità immobiliare ed in genere di chi ha legittimo interesse o possa dimostrare di agire per conto di questi

    L’accesso alle planimetrie catastali richiede la qualità di titolare dell’immobile o di diritto reale, oppure un legittimo interesse specificamente dimostrato.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    L’accesso difensivo a documenti contenenti dati riservati è subordinato alla dimostrazione di un nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica da curare o tutelare.

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    L’interesse all’accesso deve essere diretto, concreto e attuale, corrispondere a una situazione giuridicamente tutelata ed essere collegato al documento richiesto; un interesse meramente eventuale non è sufficiente.

  • art. 116 c.p.a.

    Nel giudizio in materia di accesso il giudice verifica il nesso di strumentalità necessario, ma, una volta accertatolo, non deve compiere ulteriori valutazioni sull’ammissibilità, influenza o decisività del documento nell’eventuale giudizio principale.

Massime di principio

  • L’accesso difensivo è subordinato alla dimostrazione rigorosa e motivata di un nesso di strumentalità necessaria tra il documento richiesto e una situazione giuridica concreta da curare o tutelare; non è sufficiente il richiamo generico a esigenze probatorie, alla possibilità di promuovere azioni o all’elaborazione di strategie difensive.
  • L’accesso alla documentazione catastale e alle planimetrie delle unità immobiliari è soggetto alla disciplina speciale che lo riserva al proprietario, al possessore, al titolare di diritti reali di godimento o a chi dimostri un legittimo interesse; la mera vicinitas non è sufficiente a fondare tale interesse.
  • La vicinitas può fondare l’interesse all’accesso agli atti del procedimento edilizio relativo all’immobile confinante quando il vicino denunci o descriva specifici interventi edilizi dai quali assuma una lesione, ma non giustifica automaticamente l’accesso a documenti catastali soggetti a una disciplina speciale.
  • È esplorativo e non ostensibile l’accesso richiesto per verificare genericamente l’esistenza di ulteriori abusi edilizi, quando il richiedente non individui specifiche opere lesive e abbia già denunciato gli abusi ipotizzati attraverso altri strumenti.
  • Un interesse prospettato come meramente eventuale, quale la possibile futura costituzione di una servitù, non soddisfa il requisito dell’attualità richiesto per l’accesso documentale.
  • Nel giudizio camerale, la memoria di replica deve avere la funzione esclusiva di contrastare le nuove deduzioni contenute nelle memorie avversarie; se introduce argomenti propri della memoria conclusionale oltre il termine dimidiato, è tardiva e inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardivitàTutela del terzo

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