Cassazione Penale, Sentenza n. 23454/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per ricettazione di sei caprini (ritenuti provento di furto), deducendo: 1) mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni della parte offesa Santoro e dei testi Ciatto e Pagano (sostenendo che i capi erano stati venduti regolarmente); 2) difetto di motivazione sull'elemento soggettivo (assenza di prova del dolo); 3) illogicità nella valutazione del valore degli animali e mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; 4) omissione di motivazione in ordine alla sospensione condizionale della pena sollecitata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella parte relativa ai primi tre motivi ritenendoli, in buona sostanza, contestazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità o non capaci di dimostrare un travisamento decisivo della prova. Ha invece accolto il quarto motivo: la sentenza d'appello era del tutto silente sulla richiesta di sospensione condizionale della pena formulata in appello; questa omissione costituisce vizio che giustifica l'annullamento limitato a quel punto con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo esame specifico sulla sospensione condizionale. Per il resto la condanna e le statuizioni di merito sono confermate.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
"... non disprezzabile valore dei capi (che, per quanto minimizzato dai testi escussi, sempre per come ritraibile da fonte aperta, per sei capre di quella riscontrata età, sfiora il mezzo migliaio di euro) e l'indubbio danno creato all'azienda del Santoro ..."
La Corte ha ritenuto non applicabile la causa di non punibilità per tenuità del fatto in presenza di un valore non trascurabile degli animali e del danno all'azienda; dunque l'art. 131-bis va valutato concretamente considerando valore, danno e circostanze del caso.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione in Cassazione richiede specificità: la motivazione deve essere effettiva, non manifestamente illogica, non contraddittoria e non incompatibile con atti processuali; le censure che chiedono una rivalutazione del merito sono inammissibili salvo che si dimostri un travisamento o un'omissione di prova decisiva.
art. 23, comma 8, DL 137/2020
Consente la trasmissione della requisitoria scritta da parte della Procura Generale; qui il PG ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, assumendo che le censure attengano al merito e non evidenzino vizi di motivazione rilevabili in Cassazione.
Massime di principio
- In Cassazione le doglianze che contestano la valutazione della prova sono normalmente inammissibili: occorre dimostrare la mancanza, la manifesta illogicità, la contraddittorietà o il travisamento (omessa considerazione o valutazione erronea di prova decisiva).
- Se le decisioni di primo e secondo grado sono conformi ("doppia conforme"), il sindacato di legittimità diventa più restrittivo: la Corte può leggere congiuntamente le motivazioni dei due gradi e resiste meglio a censure fondate su diversa interpretazione dei fatti.
- L'omissione del giudice di appello nel pronunciarsi su una specifica richiesta difensiva (es. sospensione condizionale della pena) determina un vizio formale rilevante in Cassazione e può comportare l'annullamento limitato al punto con rinvio per nuovo esame.
- La valutazione dell'applicabilità dell'art. 131-bis richiede un apprezzamento concreto del valore della cosa e del danno subito: non si tratta di automatismo, ma di bilanciamento che può escludere la causa se il valore/danno non sono trascurabili.
- Per preservare efficacemente una censura in Cassazione occorre indicare esattamente quali atti o prove sarebbero stati ignorati o travisati e dimostrare che tali elementi erano decisivi per la pronuncia, non limitandosi a proporre una diversa lettura dei fatti.
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