Cassazione Civile, Ordinanza n. 20111/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva ricevuto avvisi di accertamento per il recupero dell'imposta unica sulle scommesse, con sanzioni, per le annualità 2009, 2010, 2011 e 2012, in relazione all'attività svolta come ricevitoria e centro di trasmissione dati per un bookmaker estero. La CTR aveva accolto parzialmente l'appello, annullando gli atti solo per il 2009 e il 2010 sulla base della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220/2010. In cassazione il contribuente ha dedotto: carenza di motivazione degli avvisi; omessa pronuncia sul difetto del presupposto territoriale del tributo; violazione del diritto UE e richiesta di rinvio pregiudiziale in relazione alla disciplina che assoggetta a imposta i CTD che operano per bookmaker esteri; violazione dei principi di uguaglianza, capacità contributiva e affidamento; omessa pronuncia e mancata applicazione dell'esimente sanzionatoria ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997. La ricorrente sostanziale chiedeva quindi l'annullamento anche delle riprese residue e delle sanzioni per il 2011-2012.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato; il secondo, il quarto, il quinto e il sesto manifestamente infondati; il terzo infondato. Ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e unionale che qualifica come legittimo, per i rapporti successivi al 2010, l'assoggettamento a imposta unica delle ricevitorie/CTD che operano per bookmaker esteri, perché l'attività imponibile è la gestione delle scommesse svolta in Italia e la traslazione dell'onere fiscale è astrattamente possibile tramite regolazione contrattuale. Ha quindi confermato la decisione di merito nella parte sfavorevole al contribuente, con mantenimento delle riprese e delle sanzioni per il 2011 e il 2012; sono rimasti annullati solo gli atti relativi al 2009 e al 2010.
Norme richiamate
art. 7 L. 212/2000
richiamato come parametro sulla motivazione degli atti impositivi; la Corte ritiene infondata la censura perché gli avvisi esplicitavano gli elementi della pretesa fiscale.
art. 3 L. 241/1990
invocato in tema di motivazione e trasparenza amministrativa, ma la censura viene respinta.
art. 112 c.p.c.
richiamato per la dedotta omessa pronuncia; la Corte qualifica le statuizioni della CTR come pronunce implicite di rigetto.
artt. 111 Cost. e 132 c.p.c.
richiamati in relazione al vizio di motivazione della sentenza di merito; la Corte esclude il vizio.
art. 35 e 36 D.Lgs. 546/1992
invocati per la motivazione delle sentenze tributarie; la Corte non ravvisa violazioni.
art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010
norma interpretativa che assoggetta a imposta unica anche chi gestisce scommesse per conto di terzi, compresi operatori esteri; per i rapporti successivi al 2011 è valida e applicabile.
art. 1, comma 66, lett. a), L. 220/2010
richiamato nel quadro della disciplina interpretativa che ha chiarito la debenza dell'imposta anche in assenza di concessione.
art. 3 D.Lgs. 504/1998
individua i soggetti passivi in chi gestisce concorsi pronostici e scommesse; la gestione delle scommesse è il presupposto impositivo.
art. 1 D.Lgs. 504/1998
definisce il presupposto oggettivo dell'imposta unica sulle scommesse, anche se svolte all'estero.
art. 6, comma 2, D.Lgs. 472/1997
invocato per l'esimente sanzionatoria; la Corte ritiene che non operi per i rapporti successivi alla novella del 2010, venuta meno l'incertezza normativa.
art. 56 TFUE
richiamato sotto il profilo della libera prestazione dei servizi; la Corte esclude incompatibilità e discriminazione della normativa italiana.
art. 52 TFUE
richiamato nei quesiti pregiudiziali proposti dal ricorrente, ma ritenuto non utile ai fini del caso.
art. 267 TFUE
invocato per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; la Corte lo esclude perché le questioni sono già state risolte dalla giurisprudenza unionale.
art. 53 Cost.
richiamato per la capacità contributiva; la Corte afferma che l'imposta colpisce chi realizza il presupposto imponibile e che la traslazione contrattuale è compatibile con il principio.
art. 3 Cost.
richiamato per il principio di uguaglianza; la Corte esclude irragionevolezza o discriminazione della disciplina per i rapporti successivi al 2011.
art. 64, comma 3, DPR 600/1973
richiamato sul tema della rivalsa fiscale; la Corte ritiene che la regolazione contrattuale dell'onere economico dell'imposta sia compatibile con la disciplina.
artt. 1326, 1327 e 1336 c.c.
richiamati dalla parte per sostenere che il contratto di scommessa si conclude altrove; la Corte considera inconferente il dato ai fini della territorialità del tributo.
art. 1, comma 64, L. 220/2010
richiamato per gli obiettivi della riforma, tra cui tutela dei consumatori, ordine pubblico e contrasto a elusione ed evasione fiscale nel settore del gioco.
art. 4, commi 1, 4-bis e 4-ter, L. 401/1989
richiamato solo nel racconto dei procedimenti penali contro i CTD, non decisivo per il rigetto.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta unica sulle scommesse, il presupposto imponibile non è la mera conclusione del contratto di scommessa, ma l'attività di gestione e raccolta delle scommesse svolta sul territorio italiano, anche mediante ricevitorie o centri di trasmissione dati.
- Per i rapporti successivi alla disciplina interpretativa del 2010, il titolare della ricevitoria che opera per conto di un bookmaker estero è soggetto passivo dell'imposta unica, in solido con il bookmaker, perché entrambi partecipano all'attività di gestione delle scommesse.
- La possibilità di traslare contrattualmente l'onere dell'imposta sul bookmaker è sufficiente a rendere compatibile la disciplina con i principi di capacità contributiva e di uguaglianza; non occorre che la traslazione si realizzi concretamente in ogni singolo rapporto.
- La disciplina italiana sull'imposta unica delle scommesse non è incompatibile con l'art. 56 TFUE, poiché si applica in modo non differenziato agli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio nazionale e non introduce, per sé, un regime fiscale discriminatorio in ragione della sede del bookmaker.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia reso una decisione implicita di rigetto della censura; il vizio processuale non ricorre se la motivazione complessiva della sentenza consente di comprendere il percorso logico seguito sul punto.
- L'esimente di cui all'art. 6, comma 2, D.Lgs. 472/1997 non opera per il periodo successivo alla novella del 2010, perché la cornice normativa e giurisprudenziale ha eliminato l'incertezza che poteva rilevare per le annualità precedenti.
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