Cassazione Penale, Sentenza n. 9925/2024 del 08/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore di De Cesare ha impugnato la sentenza per presunta errata applicazione della legge penale e per insufficiente motivazione in relazione alla recidiva reiterata: si lamentava che la Corte d'appello si era limitata a richiamare il numero e la specificità dei precedenti senza considerare la risalenza dell'ultimo reato al 1997 e senza valutare l'incidenza dei pregressi sulla inclinazione del ricorrente al delitto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito congrua ed esaustiva motivazione, evidenziando che il numero e la specificità dei precedenti indicavano una persistente pericolosità sociale e una accentuata capacità a delinquere, e spiegando l'irrilevanza della remota risalenza dell'ultimo reato (1997). Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La decisione è stata data a motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 493-ter cod. pen.
Norma del capo di imputazione: la Corte ha confermato la responsabilità per il reato contestato e l'aggravamento operato dalla recidiva reiterata, valutando la recidiva sulla base dei precedenti dell'imputato
art. 616 cod. proc. pen.
Norma cui si è fatto riferimento per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, per profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione
in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa
Il principio applicato è che il giudice deve motivare in modo specifico (anche sinteticamente) quando ritiene sussistente o non sussistente la recidiva; nel caso concreto la motivazione della Corte d'appello è ritenuta adeguata perché ha mostrato la prosecuzione significativa del processo delinquenziale
Massime di principio
- La recidiva facoltativa richiede sempre una motivazione specifica: è sufficiente anche una argomentazione succinta purché renda chiaro che la condotta attuale è prosecuzione significativa di un precedente progetto criminale
- Il numero e la specificità dei precedenti possono giustificare la recidiva anche se l'ultimo reato risale nel tempo, quando dal complesso emerge una persistente pericolosità sociale e una capacità persistente a delinquere
- Contestare la recidiva invocando la remota risalenza dei precedenti richiede di dimostrare la mancanza di continuità del processo delinquenziale, non il solo richiamo alla distanza temporale
- Ricorsi manifestamente infondati o privi di adeguata base motivazionale possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) ai sensi dell'ordinamento processuale
- Per questioni non particolarmente complesse e basate su principi giurisprudenziali consolidati, la Corte può adottare motivazione in forma semplificata senza che ciò pregiudichi la legittimità della decisione
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