Cassazione Civile, Ordinanza n. 04407/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento TARSU, con sanzioni e accessori, emessi per gli anni 2008-2012 nei confronti di una società che gestiva un complesso industriale per produzione, stoccaggio e commercializzazione di mangimi. In primo grado era stato ritenuto che la società avesse provato il pagamento dovuto per il 2008 e il 2009 e che, per le annualità successive, fosse dovuta solo una parte della tassa limitatamente ad alcuni locali; in appello la CTR ha accolto il gravame della società e respinto quello incidentale del Comune, rideterminando la superficie tassabile in 39,25 mq di mense, uffici e locali commerciali e in 276,13 mq di tettoia per gli anni 2011 e 2012. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 62 e 70 d.lgs. 507/1993, perché la CTR aveva ritenuto irrilevante la mancata presentazione della denuncia TARSU e aveva valorizzato prove prodotte solo in giudizio; 2) violazione degli artt. 21 d.lgs. 22/1997 e 184 d.lgs. 152/2006, per avere la CTR escluso che una delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, richiamata dal Comune, potesse operare già per il 2010; 3) violazione dell'art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993, in relazione al mancato riconoscimento dell'applicazione forfetaria prevista dalla delibera comunale per la produzione promiscua di rifiuti; 4) omesso esame del motivo di appello relativo alla prova del pagamento per il 2008 e il 2009, che secondo il Comune riguardava un immobile diverso da quello oggetto degli avvisi. La Cassazione ha ritenuto fondati il primo e il quarto motivo, infondato il secondo e inammissibile il terzo, cassando la sentenza e rinviando alla CTR per nuovi accertamenti sulla riferibilità dei pagamenti prodotti, sulle superfici tassabili e sulla corretta quantificazione di tributi, interessi e sanzioni.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso, ha rigettato il secondo e dichiarato inammissibile il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla competente Corte territoriale, affinché verifichi se i pagamenti documentati dalla società si riferissero davvero agli avvisi oggetto del giudizio o a diverso immobile, individui le superfici del compendio in cui venivano prodotti rifiuti urbani o rifiuti speciali assimilati nei diversi periodi rilevanti e ridetermini, sulla base di tali accertamenti, l'ammontare dovuto per tasse, interessi e sanzioni.
Norme richiamate
art. 62 d.lgs. 507/1993
La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte; l'esclusione dalla superficie imponibile richiede che i locali o le aree non possano produrre rifiuti per natura, uso o obiettive condizioni di non utilizzabilità, ovvero che si tratti di spazi in cui si formano di regola rifiuti speciali da smaltire a cura del produttore. L'esclusione è eccezionale e va rigorosamente provata dal contribuente.
art. 70 d.lgs. 507/1993
La denuncia dei locali e delle aree tassabili va presentata entro il termine previsto e contiene gli elementi necessari per consentire al Comune la corretta imposizione; la mancata denuncia impedisce di far valere l'esclusione dalla tassazione sulla base di mere prove processuali successive.
art. 21 d.lgs. 22/1997
I rifiuti speciali non pericolosi possono essere tassati se assimilati ai rifiuti urbani da delibera comunale.
art. 184 d.lgs. 152/2006
Richiamato in relazione alla disciplina dell'assimilazione dei rifiuti, senza che la delibera comunale richiamata dal ricorrente potesse spiegare effetto retroattivo per l'annualità 2010.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Invocato come vizio di violazione di legge per i motivi di ricorso relativi alla disciplina TARSU e all'assimilazione dei rifiuti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura sul mancato esame della delibera del 1998 è stata sostanzialmente esaminata come deduzione di omesso esame di un fatto/documento; la Corte ha ritenuto comunque infondata la doglianza.
L. 296/2006, art. 1, comma 184, lett. a
Richiamata per il regime del prelievo rifiuti applicabile negli anni 2008 e 2009 nelle more della completa attuazione della disciplina del d.lgs. 152/2006.
Massime di principio
- In materia di TARSU, l'esclusione dalla superficie imponibile per locali o aree che non producono rifiuti o che producono rifiuti speciali non assimilati richiede la puntuale denuncia prevista dalla disciplina di settore; tale onere non può essere surrogato da prove raccolte solo nel processo.
- L'art. 62, comma 2, d.lgs. 507/1993 e l'art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993 operano su piani diversi: il primo riguarda superfici integralmente non tassabili per impossibilità oggettiva di produzione di rifiuti, il secondo riguarda porzioni di superfici tassabili da sottrarre perché destinate alla produzione ordinaria di rifiuti speciali.
- L'onere di allegazione e prova dei presupposti dell'esenzione o dell'esclusione dalla tassa grava sul contribuente, poiché l'assoggettamento alla TARSU costituisce la regola generale.
- La delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani produce effetti nei limiti temporali e testuali in cui è adottata e non può essere automaticamente estesa a periodi anteriori in assenza di un chiaro contenuto retroattivo.
- In sede di legittimità, la censura è inammissibile quando mira a ottenere una nuova valutazione di fatto su circostanze già apprezzate dal giudice di merito, come nel caso dell'applicabilità concreta della disciplina forfetaria per la produzione promiscua di rifiuti.
- È viziata la decisione di merito che ometta di pronunciarsi su un motivo di appello decisivo relativo alla riferibilità documentale dei pagamenti prodotti in giudizio, poiché tale profilo incide direttamente sull'an debeatur e sul quantum della pretesa tributaria.
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