Ordinanza n. 33/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione Lavoro, 27.01.2025, n. 11/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omesso deposito telematico della sentenza del Tribunale di Imperia da ottemperare, del certificato di passaggio in giudicato e dell'attestazione di notifica, nell'ambito del giudizio di ottemperanza
Esito
La controversia
È stato proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione Lavoro, pronunciata il 27 gennaio 2025. Nel corso della verifica preliminare degli atti, il TAR ha rilevato che la documentazione digitale allegata al ricorso — in particolare la sentenza da eseguire, il certificato di passaggio in giudicato e l'attestazione della relativa notifica — non risultava presente nel sistema informatico della Giustizia amministrativa né era altrimenti visualizzabile. Il Collegio ha rilevato che l'omesso deposito, nelle forme previste dalle regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico, del provvedimento del quale si chiede l'ottemperanza e dei documenti a corredo costituisce causa di inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio. Prima di assumere la decisione definitiva, il giudice ha ritenuto necessario concedere il termine previsto dall'art. 73 c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio, ma ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio dell'11 febbraio 2026, concedendo alla parte interessata un termine ex art. 73 c.p.a. per interloquire sulla possibile inammissibilità del ricorso derivante dall'omesso deposito telematico della sentenza da ottemperare e della documentazione comprovante il passaggio in giudicato e la notifica. La possibile inammissibilità è stata qualificata come rilevabile d'ufficio, ma non è stata ancora dichiarata.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, allegato 2 c.p.a.
Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico
Il deposito del provvedimento da ottemperare e della documentazione allegata deve avvenire nelle forme tecniche previste per il processo amministrativo telematico; l'omesso deposito può determinare l'inammissibilità del ricorso.
art. 73 c.p.a.
Prima di decidere sulla possibile inammissibilità rilevata d'ufficio, il giudice concede alle parti un termine per il deposito di memorie e documenti e per il contraddittorio sulla questione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente deve depositare nelle forme previste dal processo amministrativo telematico il provvedimento del quale chiede l'esecuzione e la documentazione necessaria a dimostrarne il passaggio in giudicato e la notificazione; l'omissione può comportare l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio.
- Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso, deve concedere alle parti un termine ai sensi dell'art. 73 c.p.a. per consentire il contraddittorio prima di definire il giudizio.
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