Cassazione Penale, Ordinanza n. 17370/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per il delitto di ricettazione. Con l'unico motivo si deduceva violazione di legge in relazione all'art. 648 c.p., chiedendo la riqualificazione del fatto nella diversa fattispecie di furto aggravato ex artt. 624-625 c.p. La Corte rileva però che la censura non era stata previamente dedotta in appello e che, per accoglierla, sarebbe stato necessario un accertamento di fatto sulla riferibilità del delitto presupposto all'odierno ricorrente, accertamento precluso al giudice di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la questione sulla qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta per la prima volta in cassazione solo se l'impugnazione sia ammissibile e purché la sua decisione non richieda accertamenti di fatto. Poiché nel caso concreto la riqualificazione invocata implicava una verifica fattuale non consentita in sede di legittimità ed era comunque una questione non proposta in appello, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Norma incriminatrice inizialmente contestata come ricettazione; la difesa ne chiedeva la riqualificazione in furto aggravato.
artt. 624-625 c.p.
Richiamati come diversa qualificazione giuridica invocata dalla difesa, in luogo della ricettazione.
art. 609 c.p.p.
Richiamato nel principio di diritto secondo cui la questione sulla qualificazione giuridica del fatto può essere esaminata in cassazione, anche se dedotta per la prima volta, solo se l'impugnazione è ammissibile e non occorrono accertamenti di fatto.
Massime di principio
- La questione sulla qualificazione giuridica del fatto è deducibile per la prima volta in cassazione solo se il ricorso è ammissibile e se la sua soluzione non richiede nuovi accertamenti di fatto.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una riqualificazione del fatto che presupponga una rivalutazione del compendio probatorio o dell'attribuzione del delitto presupposto all'imputato.
- La censura che prospetti una diversa qualificazione giuridica deve essere proposta tempestivamente e, comunque, non può tradursi in una richiesta di accertamento fattuale incompatibile con il giudizio di cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17132/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17133/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17134/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17135/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17136/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17137/2026 del 13/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →