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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39318/2021 del 10/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva accertato nei confronti di una società di persone un maggior reddito per l'anno 2005 e, in conseguenza, aveva notificato ai due soci avvisi di accertamento per il reddito di partecipazione, proporzionalmente alle rispettive quote. I soci avevano impugnato gli avvisi e la CTP, riuniti i ricorsi, aveva annullato gli atti relativi ai soci dopo aver dato rilievo all'avvenuto annullamento, in altro processo, dell'atto impositivo emesso verso la società. La CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Amministrazione. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., perché la CTR aveva annullato gli avvisi ai soci sulla sola base dell'annullamento dell'accertamento societario, che però non era ancora definitivo; 2) nullità della sentenza per non avere il giudice di merito disposto la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., pur in presenza dei relativi presupposti. Tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità, i contribuenti hanno chiesto e ottenuto la sospensione per aderire alla definizione agevolata delle controversie prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, hanno depositato la documentazione dell'adesione e del pagamento della prima rata, e l'Agenzia non ha notificato diniego né è stata chiesta la trattazione entro i termini di legge.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, perché ha rilevato l'intervenuta definizione agevolata della controversia da parte dei contribuenti ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Accertata la presentazione delle istanze di adesione, il pagamento della prima rata, la mancata notifica del diniego da parte dell'Ufficio entro il termine previsto e la mancata istanza di trattazione entro il termine finale, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di legittimità per dedotta violazione di legge sostanziale.

  • art. 2909 c.c.

    La ricorrente ne invocava la violazione per contestare l'efficacia preclusiva attribuita dalla CTR all'annullamento dell'atto societario non definitivo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    secondo strumento di impugnazione

    È richiamato come parametro del motivo di legittimità per nullità processuale.

  • art. 295 c.p.c.

    sospensione necessaria del processo

    La ricorrente sosteneva che il giudice di merito avrebbe dovuto disporre la sospensione necessaria per la pregiudizialità tra giudizi.

  • art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018

    Ha fondato la sospensione del giudizio in cassazione per consentire l'adesione alla definizione agevolata delle controversie.

  • art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018

    Termine entro il quale l'Agenzia avrebbe potuto notificare il diniego della definizione.

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018

    Termine finale entro il quale, in mancanza di diniego, poteva essere chiesta la trattazione del giudizio; la sua inutile decorrenza ha determinato l'estinzione del processo.

  • art. 6, comma 13, ult. periodo, d.l. n. 119 del 2018

    Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato quale base normativa per la declaratoria di cessazione della materia del contendere nel processo tributario.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, il contribuente aderisce validamente alla definizione agevolata della controversia prevista dalla legge speciale e ricorrono gli adempimenti e i termini prescritti, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, senza esaminare i motivi di ricorso.
  • La mancata notifica del diniego da parte dell'Amministrazione entro il termine previsto dalla disciplina di definizione agevolata, unita alla mancata istanza di trattazione entro il termine finale, consolida l'effetto estintivo del giudizio.
  • Nel processo tributario, la sopravvenuta definizione agevolata della lite assorbe le questioni di merito e le censure processuali o sostanziali formulate con il ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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