Corte di giustizia, Ordinanza C-278/23
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) dell'8 gennaio 2024. — M.M. contro Ministero della Difesa. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 5 – Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Successione di contratti – Divieto di conversione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato – Insegnamento di materie non militari presso scuole militari. — Causa C-278/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, decidendo con ordinanza motivata, ha ribadito che l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato si applica anche al personale pubblico del settore dell’insegnamento, compreso quello impiegato nelle scuole militari per materie non militari. Ha poi escluso che la sola organizzazione di tali scuole possa giustificare, in modo generale e astratto, il ricorso reiterato a contratti a termine. La normativa nazionale è compatibile con il diritto UE solo se contiene almeno un meccanismo effettivo per prevenire e sanzionare l’abuso, anche in assenza di conversione automatica in contratto a tempo indeterminato.
Rinvio pregiudiziale sull’applicazione della clausola 5 dell’accordo quadro al personale civile docente di materie non militari nelle scuole militari e sulla compatibilità del divieto italiano di conversione dei contratti a termine con l’obbligo di prevenire gli abusi.
La questione giuridica
Se la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osti a una normativa italiana che consente il conferimento e il rinnovo di incarichi annuali di insegnamento di materie non militari presso scuole militari a personale civile estraneo all’amministrazione dello Stato senza limiti effettivi alla durata e ai rinnovi e senza conversione del rapporto né adeguato risarcimento; e se le esigenze organizzative di tali scuole possano integrare "ragioni obiettive" idonee a giustificare il rinnovo dei contratti a termine.
Principio di diritto
La clausola 5 dell’accordo quadro osta a una normativa nazionale che escluda il personale civile docente di materie non militari nelle scuole militari dalle misure di contrasto all’abuso dei contratti a termine, quando tale normativa non preveda altra misura effettiva e dissuasiva di prevenzione o sanzione; inoltre, le esigenze organizzative di tali scuole, da sole, non costituiscono "ragioni obiettive" idonee a giustificare il rinnovo di contratti a termine, se non sono collegate a esigenze realmente provvisorie e specifiche.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
- Direttiva 1999/70/CE
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausola 2, clausola 3, clausola 5
- Articolo 2 della direttiva 1999/70/CE
- Legge 15 dicembre 1969, n. 1023
- Decreto ministeriale 20 dicembre 1971
- Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 36
- Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Rinvio pregiudiziale sulla successione di contratti a termine nel settore dell’insegnamento militare
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione italiana in una controversia tra l’avente causa di un docente civile e il Ministero della Difesa. Il tema è la compatibilità con la direttiva 1999/70/CE e con l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato della disciplina italiana che consentiva incarichi annuali rinnovati per l’insegnamento di materie non militari nelle scuole della Marina e dell’Aeronautica.
Fatti e procedimento principale
Dal 1987 al 2007 M.R. aveva insegnato elettronica e telecomunicazioni presso l’Aeronautica Militare con contratti a tempo determinato, inizialmente annuali e poi semestrali. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato illegittimi i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 368/2001 e aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno. La Corte d’appello di Roma aveva confermato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ma aveva ritenuto applicabili norme speciali del settore militare. La Corte di cassazione ha quindi chiesto alla Corte di giustizia se tale disciplina sia conforme alla clausola 5 dell’accordo quadro.
Normativa rilevante
La Corte richiama la clausola 2, che definisce l’ambito di applicazione dell’accordo quadro, la clausola 3, che definisce il lavoratore a tempo determinato, e soprattutto la clausola 5, che impone agli Stati membri di introdurre misure di prevenzione degli abusi mediante ragioni obiettive, durata massima totale o numero massimo di rinnovi. È richiamato anche l’articolo 2 della direttiva 1999/70/CE, oltre alla normativa italiana su incarichi civili nelle scuole militari: legge n. 1023/1969, decreto ministeriale del 1971, decreto legislativo n. 368/2001, articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e decreto legislativo n. 66/2010.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che l’accordo quadro ha ambito ampio e si applica a tutti i lavoratori a tempo determinato, pubblici o privati, senza esclusioni settoriali, e dunque anche al personale docente di istituti pubblici. Poiché il giudice del rinvio ha qualificato il rapporto come subordinato, M.R. rientra nell’ambito di applicazione dell’accordo quadro.
Quanto alla clausola 5, la Corte ribadisce che essa impone agli Stati membri di adottare almeno una delle misure di prevenzione degli abusi elencate, lasciando un margine di scelta sui mezzi, purché sia salvaguardato l’effetto utile della direttiva. La clausola non impone in via generale la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, ma esige comunque che, se la conversione è esclusa, l’ordinamento preveda un’altra misura effettiva e dissuasiva, come un risarcimento adeguato o altra sanzione effettiva.
Sul punto delle "ragioni obiettive", la Corte precisa che esse devono consistere in circostanze precise e concrete che caratterizzano una determinata attività e giustificano, in un contesto specifico, l’utilizzo reiterato di contratti a termine. Non è invece sufficiente una norma generale e astratta che autorizzi il ricorso alla successione di contratti.
Applicando tali principi, la Corte osserva che la normativa italiana consentiva l’assunzione di personale civile docente mediante successione di contratti a termine senza limiti effettivi alla durata totale o al numero dei rinnovi, e con esclusione delle regole di conversione previste per altri settori. Se non esiste un’altra misura effettiva di prevenzione o sanzione, ciò può compromettere lo scopo dell’accordo quadro.
La Corte esclude inoltre che le esigenze organizzative delle scuole militari costituiscano, di per sé, una ragione obiettiva. L’insegnamento di materie non militari può certamente rispondere a esigenze temporanee in concreto, ma non può essere affidato in modo permanente a contratti a termine per mansioni che rientrano nella normale attività. Nel caso di specie, il fascicolo non dimostrava che le materie insegnate fossero così specifiche da richiedere solo personale a tempo determinato; al contrario, la successione di contratti per molti anni suggeriva un’esigenza potenzialmente duratura.
Decisione
La Corte dichiara che la clausola 5 dell’accordo quadro osta a una normativa nazionale che escluda il personale civile incaricato dell’insegnamento di materie non militari nelle scuole militari dalle norme contro l’abuso dei contratti a termine, se tale normativa non contiene un’altra misura efficace per prevenire e sanzionare l’abuso. Le esigenze di organizzazione di tali scuole non sono idonee a costituire ragioni obiettive che giustifichino il rinnovo dei contratti ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a).
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