Corte di giustizia, Ordinanza C-220/23
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) dell'11 gennaio 2024. — R. sp. z o.o. contro Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti di Stato – Sostegno alle energie rinnovabili – Obbligo di approvvigionamento di elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabili – Aiuto compatibile con il mercato interno – Notifica preliminare dell’aiuto – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Possibilità di infliggere una sanzione pecuniaria per una violazione dell’obbligo di approvvigionamento intervenuta prima di tale notifica. — Causa C-220/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza ex articolo 99 del regolamento di procedura, ha ribadito che il divieto di esecuzione dell’aiuto di Stato opera fino alla decisione finale della Commissione. Una successiva decisione di compatibilità non sana retroattivamente gli atti adottati e le misure sanzionatorie connesse alla violazione di obblighi ricompresi nel regime, se la condotta sanzionata è avvenuta prima di tale decisione. Ne deriva l’incompatibilità con il diritto UE della multa inflitta all’impresa nel caso di specie.
Aiuti di Stato: è illegittima la sanzione pecuniaria inflitta per la violazione di un obbligo interno che rientra in un regime di aiuto attuato prima della notifica e della decisione finale di compatibilità della Commissione, se la violazione è avvenuta nel periodo antecedente a tale decisione.
La questione giuridica
Se l’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, osti a che sia inflitta a un’impresa una sanzione pecuniaria per la violazione di un obbligo previsto da una misura nazionale di aiuto di Stato, quando tale misura è stata attuata prima della decisione finale della Commissione che ne ha dichiarato la compatibilità con il mercato interno e la violazione è avvenuta nel periodo precedente a detta decisione, nonostante la successiva dichiarazione di compatibilità.
Principio di diritto
L’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, letto alla luce del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, osta all’irrogazione di una sanzione pecuniaria per la violazione di un obbligo che fa parte di una misura di aiuto di Stato attuata prima della decisione finale della Commissione sulla compatibilità dell’aiuto, quando la violazione è stata commessa nel periodo in cui l’aiuto era ancora illegale per mancata previa notifica: la successiva decisione di compatibilità non sana retroattivamente l’illiceità dell’attuazione né rende legittime le sanzioni fondate su tale periodo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 107 TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
Aiuti di Stato e sanzione pecuniaria per violazione di un obbligo del regime di sostegno alle rinnovabili
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, Settima Sezione, resa in un rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte d’appello di Varsavia. La controversia riguarda una sanzione pecuniaria irrogata a un’impresa del settore elettrico per non avere adempiuto correttamente agli obblighi di ottenimento e presentazione di certificati di origine previsti dal regime polacco di sostegno alle energie rinnovabili.
Fatti del procedimento principale
Nel 2005 la Polonia aveva introdotto un sistema di certificati di origine a favore dei produttori di elettricità da fonti rinnovabili. Le imprese che vendevano energia elettrica ai clienti finali dovevano acquistare e presentare tali certificati in proporzione ai volumi commercializzati, oppure versare un contributo sostitutivo.
Nel 2013 R. sp. z o.o. aveva venduto energia elettrica anche a H.S.A., impresa produttrice di ferroleghe. Ritenendo che tale energia non fosse destinata al consumo proprio di H.S.A. e che quindi questa non fosse un cliente finale, R. non aveva acquisito certificati di origine per quel volume. Il presidente dell’URE ha invece ritenuto applicabile l’obbligo e ha inflitto una sanzione pecuniaria di circa 4,48 milioni di euro per l’omesso adempimento.
Esito nei giudizi nazionali e dubbio interpretativo
Il giudice di primo grado aveva annullato la sanzione, ritenendo che l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE ostasse alla sua irrogazione, poiché il regime di certificati di origine costituiva un aiuto di Stato e la Commissione lo aveva autorizzato solo con decisione finale del 2 agosto 2016, successiva ai fatti.
In appello, il giudice del rinvio ha osservato che la Commissione, pur avendo poi dichiarato il regime compatibile con il mercato interno, aveva censurato la sua attuazione prematura. Ha quindi chiesto se la mancata notifica preventiva di un aiuto di Stato, poi dichiarato compatibile, impedisca di sanzionare un’impresa per violazioni di obblighi nazionali connessi a quel regime, quando la violazione sia avvenuta prima della decisione della Commissione.
Normativa e principi richiamati dalla Corte
La Corte richiama il sistema di controllo preventivo degli aiuti di Stato fondato su:
- l’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE;
- il divieto di dare esecuzione alla misura prima della decisione finale della Commissione;
- il ruolo complementare dei giudici nazionali nella tutela dei diritti dei singoli;
- il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE.
La Corte richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui:
- un aiuto attuato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE è illegittimo durante il periodo antecedente alla decisione finale;
- la successiva decisione di compatibilità non sana retroattivamente l’illegittimità degli atti di esecuzione adottati prima della decisione;
- un sistema sanzionatorio volto a garantire l’esecuzione di una normativa nazionale contraria al diritto UE è esso stesso contrario al diritto dell’Unione.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che il controllo dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE ha natura preventiva: serve a evitare che un aiuto produca effetti prima che la Commissione abbia potuto valutarne la compatibilità. Se uno Stato membro attua la misura senza previa notifica, gli effetti dell’aiuto si producono in violazione del Trattato fino alla decisione finale della Commissione.
La Corte precisa che la decisione successiva di compatibilità non elimina l’illiceità originaria dell’attuazione prematura. Accettare il contrario svuoterebbe di effetto utile il divieto di esecuzione e incentiverebbe il mancato rispetto dell’obbligo di notifica.
Ne consegue che anche le sanzioni inflitte per la violazione di obblighi che fanno parte di un regime di aiuto attuato illegalmente nel periodo precedente alla decisione finale sono incompatibili con l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, se riferite a condotte avvenute in quel periodo.
Applicazione al caso concreto
Secondo le constatazioni del giudice nazionale, l’obbligo di ottenere e presentare certificati di origine era parte integrante del regime di aiuti di Stato introdotto in Polonia in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, poiché attuato prima della decisione finale della Commissione. Inoltre, la sanzione era stata irrogata per una violazione commessa proprio nel periodo antecedente alla decisione.
In tale contesto, la Corte conclude che la sanzione pecuniaria inflitta a R. è contraria al diritto dell’Unione.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che l’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, osta a che sia inflitta a un’impresa una sanzione pecuniaria per violazione di un obbligo rientrante in una misura di aiuto di Stato attuata prima della decisione finale della Commissione che ne dichiara la compatibilità con il mercato interno, quando la violazione sia avvenuta nel periodo precedente a tale decisione.
Principio affermato
La successiva autorizzazione della Commissione non convalida retroattivamente l’attuazione anticipata di un aiuto di Stato: per il periodo anteriore alla decisione finale, né l’obbligo interno facente parte del regime né le sanzioni per la sua violazione possono essere opposti o applicati in modo conforme al diritto UE.
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