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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-634/23

Order of the Vice-President of the Court of 11 January 2024. — BonSens.org v European Commission. — Appeal – Intervention – Access to documents – Regulation (EC) No 1049/2001 – Correspondence between the President of the European Commission and the chief executive officer of an undertaking – Refusal to grant access – Action for annulment – Interest in the result of the case – Association party to proceedings before national courts. — Case C-634/23 P(I)

Giurisprudenza europea62023CO0634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Vicepresidente della Corte respinge l’impugnazione proposta da BonSens.org contro l’ordinanza del Tribunale che aveva negato l’intervento in una causa di annullamento relativa all’accesso a SMS tra la presidente della Commissione e il CEO di Pfizer. La Corte ribadisce che l’intervento richiede un interesse diretto e attuale all’esito della lite, non un interesse solo indiretto o comparativo rispetto alla posizione delle parti. Esclude anche violazioni del diritto di essere sentito, della motivazione e dell’articolo 42 della Carta.

Impugnazione contro il rigetto dell’intervento: la Corte chiarisce che, ai fini dell’art. 40 dello Statuto, l’interessato deve dimostrare un interesse diretto e attuale all’esito della causa, non bastando un interesse solo indiretto o analogo a quello di una parte.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel respingere la domanda di intervento di BonSens.org per difetto di un interesse diretto nella causa; in particolare, se vi siano stati difetto di motivazione, violazione del diritto di essere sentito e discriminazione; e se il rigetto dell’intervento abbia violato il diritto di accesso ai documenti garantito dall’articolo 42 della Carta.

Principio di diritto

La Corte conferma che l’ammissione all’intervento presuppone, ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto, un interesse diretto e attuale all’esito del giudizio, riferito al dispositivo della decisione e non ai soli motivi o agli argomenti del ricorso. Un interesse fondato sulla mera analogia tra la posizione dell’istante e quella di una parte principale, o sul fatto che l’atto impugnato si inserisca nel contesto di contenziosi nazionali, è solo indiretto e non basta per intervenire. Inoltre, il rigetto della domanda di intervento non può violare l’articolo 42 della Carta, poiché il procedimento incidentale di intervento non priva l’istante dell’eventuale diritto di accesso ai documenti della Commissione.

Norme richiamate

  • Articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE
  • Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 143, paragrafo 2, lettera f), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001

Rigetto dell’impugnazione contro il diniego di intervento in una causa sull’accesso ai documenti

La pronuncia concerne un’impugnazione, ai sensi dell’articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto la domanda di BonSens.org di intervenire in una causa di annullamento relativa al rifiuto della Commissione di concedere accesso a messaggi SMS scambiati tra la presidente della Commissione e l’amministratore delegato di Pfizer. La Corte conferma il rigetto dell’intervento e chiarisce i requisiti dell’"interesse nel risultato della causa" ai fini dell’articolo 40 dello Statuto.

Fatti e procedimento principale

Nel 2022 Matina Stevi e The New York Times Company avevano chiesto, in base al regolamento (CE) n. 1049/2001, l’accesso a tutti gli SMS scambiati tra la presidente della Commissione e il CEO di Pfizer tra il 1° gennaio 2021 e l’11 maggio 2022. Con decisione del 15 novembre 2022, la Commissione aveva dichiarato di non detenere documenti corrispondenti alla richiesta e, quindi, di non essere in grado di soddisfarla.

I richiedenti hanno impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale. BonSens.org ha poi chiesto di intervenire a sostegno delle loro conclusioni, ma il presidente della nona camera del Tribunale ha respinto la domanda perché l’associazione non aveva dimostrato un interesse diretto nel risultato della causa.

Motivi di impugnazione

BonSens.org ha proposto tre motivi di impugnazione:

  • violazione dell’obbligo di motivazione e del diritto a essere sentita, oltre a un preteso trattamento discriminatorio;
  • distorsione degli elementi di prova e erronea valutazione del suo interesse a intervenire;
  • violazione dell’articolo 42 della Carta, relativo al diritto di accesso ai documenti.

Valutazione della Corte sul secondo motivo

La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, nella parte in cui BonSens.org lamentava un’insufficiente motivazione e una violazione del diritto di essere sentita. Ricorda che il Tribunale non è tenuto a rispondere in modo analitico a tutti gli argomenti delle parti, purché la motivazione consenta di comprendere le ragioni della decisione e di esercitare il controllo di legittimità.

Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata aveva indicato il criterio applicabile: l’istante deve dimostrare un interesse diretto nel risultato della causa. Il Tribunale aveva poi spiegato che il fatto che la posizione di BonSens.org fosse simile a quella dei ricorrenti in ragione di contenziosi nazionali connessi agli acquisti dei vaccini COVID-19 configurava, al più, un interesse indiretto. La Corte ritiene dunque sufficiente la motivazione e respinge la censura.

Quanto al diritto di essere sentita, la Corte osserva che, ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 2, lettera f), del regolamento di procedura del Tribunale, chi chiede di intervenire deve già indicare nella propria domanda tutti gli elementi e le prove a sostegno del proprio interesse. BonSens.org non può quindi lamentare che il giudice abbia fatto riferimento a decisioni non pubblicate senza averle sottoposte previamente al contraddittorio, poiché non si trattava di elementi estranei al fascicolo.

Infine, la censura di discriminazione è respinta perché i ricorrenti nella causa principale non si trovano in una situazione oggettivamente comparabile a quella di chi chiede di intervenire: essi sono parti del giudizio e non sono soggetti ai requisiti specifici previsti per gli intervenienti.

Valutazione della Corte sul primo motivo

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui gli appelli sono limitati alle questioni di diritto; la valutazione delle prove spetta in linea di principio al Tribunale e può essere censurata solo in caso di distorsione manifesta. Tale distorsione deve risultare in modo evidente dagli atti e deve essere specificamente indicata dall’appellante.

Nel caso concreto, la Corte rileva che BonSens.org non contesta realmente una constatazione fattuale, ma la qualificazione giuridica operata dal Tribunale. In particolare, il punto 21 dell’ordinanza impugnata si limita a ritenere che il fatto che la decisione della Commissione facesse parte del contesto di altri giudizi nazionali non basti a dimostrare un interesse diretto nell’esito della causa T-36/23.

La Corte ribadisce che, ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto, l’“interesse nel risultato della causa” va inteso come interesse diretto e attuale al dispositivo della decisione, non come interesse rispetto ai motivi o agli argomenti. Richiama inoltre la distinzione tra interesse diretto e mero interesse indiretto derivante dalla somiglianza della situazione dell’interveniente con quella di una parte. Ne consegue che il Tribunale non ha commesso errore di diritto nel negare che i procedimenti nazionali promossi da BonSens.org fossero sufficienti a fondare l’intervento.

Valutazione della Corte sul terzo motivo

Quanto alla dedotta violazione dell’articolo 42 della Carta, la Corte osserva che tale disposizione riconosce il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione. Tuttavia, il procedimento relativo all’intervento in una causa non può, di per sé, privare BonSens.org di un eventuale diritto di accesso ai documenti della Commissione.

Per questa ragione, il rigetto della domanda di intervento non viola l’articolo 42 della Carta. La questione dell’accesso ai documenti resta distinta e non dipende dall’ammissione dell’associazione come interveniente nel giudizio di annullamento.

Dispositivo e spese

La Corte respinge integralmente l’impugnazione. In applicazione delle regole sulle spese, condanna BonSens.org a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle della Commissione per il grado di impugnazione.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce alcuni punti di rilievo pratico:

  • l’intervento nel processo UE richiede un interesse diretto e attuale all’esito della causa;
  • un interesse fondato su analogie con la posizione di una parte o sul collegamento con contenziosi nazionali è solo indiretto;
  • il Tribunale non deve confutare analiticamente ogni argomento, purché la motivazione sia comprensibile e controllabile;
  • il diritto di accesso ai documenti ex articolo 42 della Carta è distinto dal regime processuale dell’intervento e non ne viene inciso automaticamente.

Come è indicizzato

Materieaccesso ai documentiintervento nel processo UEdiritto di difesa e contraddittoriotrasparenza amministrativacontenzioso istituzionale UE

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