Corte di giustizia, Sentenza C-181/21
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 gennaio 2024. — G. e a. contro M.S. e X. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sąd Okręgowy w Katowicach e dal Sąd Okręgowy w Krakowie. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Possibilità per il giudice del rinvio di prendere in considerazione la sentenza pregiudiziale della Corte – Necessità dell’interpretazione richiesta affinché il giudice del rinvio possa pronunciare la sua sentenza – Indipendenza dei giudici – Condizioni di nomina dei giudici ordinari – Possibilità di contestare un’ordinanza recante la decisione definitiva su una domanda di misure cautelari – Possibilità di escludere un giudice da un collegio giudicante – Irricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale. — Cause riunite C-181/21 e C-269/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia, riunite le cause C‑181/21 e C‑269/21, non è entrata nel merito dei dubbi sulla legittimità della nomina di due giudici polacchi e sul funzionamento della nuova procedura di nomina. Ha dichiarato irricevibili entrambi i rinvii perché le risposte richieste non erano necessarie per decidere le controversie principali. La sentenza conferma che l’articolo 267 TFUE non può essere usato per ottenere valutazioni astratte sulla conformità al diritto dell’Unione di riforme interne dell’ordinamento giudiziario.
Irricevibilità di rinvii pregiudiziali sulla validità della composizione di collegi giudicanti e sulla nomina di giudici ordinari polacchi, per difetto di necessità ai fini della decisione delle controversie principali
La questione giuridica
Se, alla luce degli articoli 2, 6, paragrafi 1-3, e 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letti con l’articolo 47 della Carta, un organo giurisdizionale composto anche da un giudice nominato tramite la nuova procedura polacca possa essere considerato organo giurisdizionale indipendente, imparziale e costituito per legge; se tali disposizioni ostino alle norme nazionali che attribuiscono in via esclusiva alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche il sindacato sulla legittimità della nomina dei giudici e ne escludono l’esame da parte di altri giudici; e se il giudice del rinvio possa, d’ufficio, escludere tale giudice dalla composizione del collegio applicando per analogia le regole sulla ricusazione.
Principio di diritto
Le domande di pronuncia pregiudiziale sono irricevibili quando l’interpretazione richiesta non è oggettivamente necessaria per consentire al giudice del rinvio di decidere la controversia principale: nel caso di specie, nella causa C‑181/21 il giudice che ha rinviato non risultava, secondo il diritto nazionale, in grado di trarre da solo le conseguenze dell’eventuale risposta della Corte sulla composizione del collegio; nella causa C‑269/21 le questioni riguardavano invece una fase del procedimento già definitivamente chiusa e non più incidibile dal giudice del rinvio. La Corte ha quindi ritenuto che i rinvii mirassero, in sostanza, a un parere consultivo generale sulla riforma polacca della nomina dei giudici, estraneo alla funzione dell’articolo 267 TFUE.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 2 TUE
- Articolo 6 TUE, paragrafi 1-3
- Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 105 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 179 della Costituzione della Repubblica di Polonia
- Articoli 186 e 187 della Costituzione della Repubblica di Polonia
- Articolo 42a della legge sugli organi giurisdizionali ordinari
- Articoli 48, 49, 50, 365, 367, 379 e 401 del codice di procedura civile polacco
- Articolo 26 e articolo 29 della legge sulla Corte suprema
- Articolo 9a e articolo 6 della legge sul Consiglio nazionale della magistratura
Irricevibilità dei rinvii pregiudiziali sulla nomina dei giudici ordinari polacchi
La pronuncia, resa dalla Grande Sezione il 9 gennaio 2024, riguarda due rinvii pregiudiziali del Sąd Okręgowy w Katowicach e del Sąd Okręgowy w Krakowie in materia di indipendenza e composizione dei collegi giudicanti in Polonia. Le questioni vertevano, in sostanza, sulla compatibilità con il diritto dell’Unione della procedura di nomina di alcuni giudici ordinari e sulla possibilità per il giudice del rinvio di rimettere in discussione la partecipazione di tali giudici al collegio.
Fatti e procedimento principale
Nella causa C‑181/21 era pendente una controversia tra una società privata e un consumatore relativa al pagamento di un credito derivante da un contratto di prestito. Dopo un’ingiunzione di pagamento e il rigetto dell’opposizione, il consumatore aveva proposto reclamo al Sąd Okręgowy w Katowicach, nel cui collegio era stata designata la giudice A.Z.
Nella causa C‑269/21, invece, alcuni consumatori avevano convenuto una banca chiedendo il pagamento di un importo e l’annullamento di un contratto di mutuo espresso in valuta estera. Il giudice del rinvio aveva accolto una domanda cautelare, ma un collegio di tre giudici del Sąd Okręgowy w Krakowie, comprendente la giudice A.T., aveva riformato l’ordinanza e respinto integralmente la richiesta, con decisione non ulteriormente impugnabile.
Contesto normativo nazionale richiamato
La Corte richiama, tra l’altro, le disposizioni della Costituzione polacca sugli articoli 179, 186 e 187, che disciplinano la nomina dei giudici e il ruolo della KRS. Vengono inoltre esaminate le riforme della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, in particolare:
- il nuovo ruolo dei collegi giudicanti e delle assemblee generali dei giudici nella procedura di nomina;
- l’articolo 42a, che vieta di mettere in discussione la legittimità della nomina di un giudice;
- le modifiche all’articolo 58, che hanno inciso sulla partecipazione degli organi di autogoverno alla procedura di nomina.
È richiamata anche la legge sulla Corte suprema, soprattutto l’articolo 26 sulla competenza della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche in materia di ricusazione e di contestazioni sulla legittimità della nomina, nonché la legge sulla KRS, con l’articolo 9a sulla nomina parlamentare dei membri giudici del Consiglio.
Questioni sottoposte alla Corte
I giudici del rinvio chiedevano, in sintesi, se il diritto dell’Unione ostasse a che un organo giurisdizionale comprendesse un giudice nominato mediante una procedura riformata e contestata, priva di adeguata partecipazione dell’autogoverno giudiziario e di un controllo giurisdizionale effettivo. Chiedevano inoltre se il diritto dell’Unione impedisse l’attribuzione esclusiva, alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, del sindacato sulla legittimità di tali nomine e se fosse possibile escludere d’ufficio il giudice interessato applicando analogicamente le norme nazionali sulla ricusazione.
Ragionamento della Corte sulla ricevibilità
La Corte ricorda anzitutto che l’articolo 267 TFUE consente rinvii solo quando l’interpretazione richiesta sia necessaria per consentire al giudice del rinvio di pronunciare la propria decisione nella controversia principale. Il rinvio non può essere utilizzato per ottenere pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche.
Per la causa C‑181/21, la Corte osserva che il giudice che aveva proposto il rinvio non risultava, in base al diritto nazionale, in grado di trarre da solo le conseguenze dell’eventuale risposta della Corte, in particolare escludendo un altro componente del collegio. Di conseguenza, l’interpretazione richiesta non soddisfaceva il requisito della necessità oggettiva.
Per la causa C‑269/21, la Corte rileva che il reclamo sulla misura cautelare era già stato definitivamente deciso da un collegio di tre giudici e che il giudice del rinvio non aveva competenza a rimettere in discussione tale ordinanza né a valutare, in quel contesto, la legittimità della composizione del collegio. La questione riguardava quindi una fase del procedimento ormai chiusa e distinta dal merito ancora pendente.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che, in entrambe le cause, i rinvii non erano necessari per risolvere le controversie principali e miravano in sostanza a sollecitare una valutazione astratta del sistema polacco di nomina dei giudici. Per questo motivo dichiara entrambe le domande di pronuncia pregiudiziale irricevibili.
Principio ricavabile
La sentenza ribadisce che la Corte non si pronuncia su questioni astratte o ipotetiche: il rinvio pregiudiziale è ammissibile solo se la risposta è concretamente utile al giudice nazionale per decidere la causa pendente. Quando il giudice del rinvio non può applicare da solo l’eventuale interpretazione della Corte, oppure quando la questione investe una fase già definita del procedimento, il rinvio è irricevibile.
Rilievi pratici per i professionisti
Per gli operatori italiani, la pronuncia conferma l’importanza del nesso funzionale tra questione pregiudiziale e decisione da adottare nel processo interno. In particolare, il giudice nazionale deve poter utilizzare direttamente la risposta della Corte nel procedimento pendente; altrimenti il rinvio rischia di essere qualificato come richiesta di parere consultivo. La sentenza non risolve nel merito i problemi di indipendenza della magistratura polacca, ma delimita rigorosamente lo spazio processuale dell’articolo 267 TFUE.
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