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Ordinanza

Ordinanza n. 80/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento del Provvedimento DASPO prot. -OMISSIS-, emesso dal Questore di Torino in data -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202600545

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento DASPO adottato dal Questore di Torino

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La persona fisica destinataria del DASPO ha impugnato il provvedimento questorile chiedendone l'annullamento. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha chiesto di essere autorizzata a depositare, mediante supporto informatico, le videoregistrazioni effettuate dalle forze dell'ordine e relative ai fatti controversi. Il TAR ha ritenuto tali registrazioni rilevanti ai fini della decisione istruttoria.

La decisione

Il TAR ha autorizzato il deposito nel fascicolo di causa, mediante supporto informatico, delle videoregistrazioni effettuate dalle forze dell'ordine. Ha ordinato alla segreteria di comunicare l'ordinanza e ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente, ritenendo sussistenti i presupposti di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali. L'ordinanza non decide la domanda di annullamento del DASPO.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato nell'ambito della disciplina processuale applicabile.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per l'acquisizione e il deposito del materiale audiovisivo rilevante ai fini della controversia.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto applicabile per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • art. 5 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato insieme all'art. 6 quale normativa europea in materia di protezione dei dati personali, posta a fondamento della tutela dell'identità della parte.

  • art. 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato insieme all'art. 5 quale normativa europea in materia di trattamento dei dati personali rilevante per l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può autorizzare il deposito mediante supporto informatico di videoregistrazioni effettuate dalle forze dell'ordine quando ne riconosca la rilevanza ai fini della controversia.
  • Quando il deposito di materiale audiovisivo contenuto nel fascicolo processuale coinvolge dati personali, il giudice può disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata per tutelarne i diritti o la dignità, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea sulla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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