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Ordinanza

Ordinanza n. 277/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari - del provvedimento di rigetto del 10 dicembre 2024, adottato dal Comune di Scanzorosciate (BG), avente a oggetto il diniego finale sull’istanza di autorizzazione ex artt. 44 e 49 del D. Lgs. n. 259 del 2003 per l’installazione di una Stazione Radio Base (SRB) sull’area situata in Via Sporla s.n.c.; - del provvedimento del 13 novembre 2024, adottato dal Comune di Scanzorosciate, avente a oggetto la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990; - del secondo parere contrario espresso dalla Commissione Paesaggio del Comune di Scanzorosciate in data 5 novembre 2024, non conosciuto; - del primo parere contrario espresso dalla Commissione Paesaggio del Comune di Scanzorosciate in data 7 giugno 2024, non conosciuto; - del provvedimento del 18 giugno 2024, adottato dal Comune di Scanzorosciate, avente a oggetto richiesta di integrazione documentale; - di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, inerente, collegato o conseguente, anche non conosciuto; - nonché, se e in quanto occorrer possa, della D.G.R. Lombardia del 8 novembre 2002, n. VII/11045, recante “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti”, prevista dall’art. 30 delle N.T.A. del P.T.P.R. approvati con D.C.R. 6 marzo 2001, n. 43749; - della D.G.R. Lombardia del 22 dicembre 2011, n. IX/2727, recante “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12”; - del Piano Territoriale Paesistico Regionale, per come integrato dal Piano Territoriale Regionale, nonché delle relative norme tecniche di attuazione, ed in particolare, degli artt. 35, 36, 37, 38 e 39 delle N.T.A. del P.T.R. della Lombardia, in tutte le parti in cui, con specifico riferimento agli impianti di telefonia mobile, prevedano la necessità di assoggettare alla verifica di impatto paesistico anche le installazioni ricadenti in aree non specificamente sottoposte a vincolo paesaggistico; - nonché per l’accertamento e la declaratoria del silenzio-assenso formatosi, ai sensi dell’art. 44 del D. Lgs. n. 259 del 2003, sull’istanza di autorizzazione presentata da Iliad Italia S.p.A. relativa all'installazione di una SRB per rete di telefonia mobile presso il Comune di Scanzorosciate (BG) sull’area situata in Via Sporla s.n.c. e del conseguente diritto di Iliad Italia S.p.A. all’installazione ed esercizio del medesimo impianto.

Giustizia amministrativa202500456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale sull’istanza di autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base, unitamente agli atti paesaggistici presupposti e agli atti regionali generali in materia di impatto paesistico

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego finale del Comune di Scanzorosciate relativo all’autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base, la comunicazione dei motivi ostativi, i pareri contrari della Commissione Paesaggio, la richiesta di integrazione documentale e, ove occorrente, le deliberazioni regionali e le norme tecniche del Piano Territoriale Regionale concernenti la verifica dell’impatto paesistico degli impianti di telefonia mobile. Ha inoltre chiesto l’accertamento del silenzio-assenso formatosi sull’istanza. Ai fini della competenza territoriale, la ricorrente ha sostenuto che l’impugnazione degli atti regionali generali, aventi efficacia sull’intero territorio lombardo, radicasse la competenza presso la sede principale di Milano del TAR Lombardia, ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. Il Comune ha eccepito la competenza della sezione staccata di Brescia, deducendo che l’impugnazione degli atti regionali fosse apparente, tardiva, strumentale e generica, nonché priva di immediata lesività, e che il provvedimento principalmente impugnato fosse stato adottato da un’amministrazione avente sede nella circoscrizione di Brescia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la competenza della sede principale di Milano del TAR Lombardia e ha rimesso ogni altra questione alla Sezione competente. Ha ritenuto che il diniego comunale fosse stato adottato anche sul presupposto, sia pure implicitamente, delle deliberazioni regionali e delle norme tecniche del Piano Territoriale Regionale, poiché il Comune aveva fondato il diniego anche sull’impatto negativo della stazione radio base sul valore dei luoghi e sull’alterazione dell’estetica del paesaggio, nonostante l’area non fosse, secondo la prospettazione della ricorrente, sottoposta a vincolo paesaggistico. Il Collegio ha inoltre ritenuto che gli atti regionali generali fossero stati specificamente censurati con il terzo motivo di ricorso, con conseguente applicazione dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. La competenza relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere non ha quindi attratto quella concernente gli atti generali presupposti; per questi ultimi restano applicabili gli ordinari criteri di competenza, che conducono alla sede principale di Milano, in ragione dell’efficacia regionale degli atti. L’eccezione del Comune è stata respinta. La domanda cautelare era stata previamente rinunciata.

Norme richiamate

  • art. 13 c.p.a.

    sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il (TAR) nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede; ... è “comunque” inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della Regione in cui il Tribunale ha sede

    Il primo comma individua i criteri ordinari di competenza territoriale in base alla sede dell’amministrazione e agli effetti diretti dell’atto.

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza

    Gli atti normativi o generali presupposti non seguono necessariamente la competenza attratta dal provvedimento principale; se sono specificamente impugnati, la loro efficacia territoriale rileva secondo gli ordinari criteri di competenza.

  • art. 47, comma 1, c.p.a.

    i criteri di cui all’art. 13 debbano trovare applicazione nella ripartizione delle controversie tra i Tribunali amministrativi regionali e le relative sezioni staccate

    I criteri di competenza territoriale dell’art. 13 c.p.a. disciplinano anche la ripartizione interna tra la sede principale del TAR e le sezioni staccate.

  • artt. 44 e 49 d.lgs. 259/2003

    Sono richiamati quale base normativa dell’istanza di autorizzazione per l’installazione della stazione radio base; la presente ordinanza non decide nel merito della formazione del silenzio-assenso.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento della comunicazione dei motivi ostativi impugnata; la presente ordinanza non ne esamina la legittimità sostanziale.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo deriva anche, implicitamente ma con certezza, da atti normativi o generali aventi efficacia ultralocale, la competenza relativa a tali atti resta soggetta agli ordinari criteri dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., senza essere attratta dalla competenza territoriale relativa al provvedimento applicativo.
  • L’eccezione secondo cui l’impugnazione degli atti generali presupposti sarebbe apparente o strumentale deve essere respinta quando il ricorso contiene censure specifiche rivolte alle disposizioni generali e ne contesta concretamente l’interpretazione e l’applicazione nel caso controverso.
  • La competenza territoriale prevista dall’art. 13 c.p.a. si applica anche alla distribuzione delle controversie tra la sede principale del TAR e le sezioni staccate, ai sensi dell’art. 47, comma 1, c.p.a.
  • La competenza della sede principale del TAR può radicarsi quando siano impugnati atti amministrativi generali regionali i cui effetti non siano limitati al distretto territoriale della sezione staccata.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaTelecomunicazioni e impianti radio
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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