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Ordinanza

Ordinanza n. 440/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della domanda di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro non stagionale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Brescia recante il rigetto della domanda di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro non stagionale. L’ordinanza non esamina i motivi sostanziali dedotti contro il diniego, ma rileva irregolarità nella documentazione processuale: la procura alle liti, conferita su supporto cartaceo e depositata come copia per immagine su supporto informatico, non risultava asseverata; inoltre, l’istanza di fissazione d’udienza era priva di firma digitale.

La decisione

Il TAR non ha deciso né il ricorso nel merito né l’incidente cautelare. Ha rilevato la necessità di regolarizzare la procura alle liti mediante asseverazione e l’istanza di fissazione d’udienza mediante apposizione della firma digitale. Ha ordinato al difensore del ricorrente di effettuare le regolarizzazioni ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a., entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata all’udienza camerale del 13 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 136, comma 2-ter c.p.a.

    La copia per immagine su supporto informatico della procura alle liti formata su supporto cartaceo deve essere asseverata secondo le modalità richieste per il deposito telematico.

  • art. 8, comma 2, Regole tecnico-operative e relative specifiche tecniche allegate al D.P.C.S. 28 luglio 2021

    La disposizione tecnica è richiamata quale fondamento dell’obbligo di asseverazione della copia informatica della procura cartacea.

  • art. 44, comma 2, c.p.a.

    Consente la regolarizzazione degli atti processuali viziati entro il termine assegnato dal giudice; nel caso concreto il termine è stato fissato in quindici giorni ed è stato qualificato come perentorio.

Massime di principio

  • Quando la procura alle liti cartacea è depositata nel processo amministrativo telematico come copia per immagine, la copia deve essere asseverata; in mancanza, il giudice deve consentire la regolarizzazione nei termini previsti dall’art. 44, comma 2, c.p.a., prima di definire il giudizio.
  • L’istanza di fissazione d’udienza depositata telematicamente deve recare la firma digitale; la sua mancanza costituisce un’irregolarità suscettibile di regolarizzazione ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a.
  • La rilevazione di irregolarità processuali regolarizzabili impone il rinvio della trattazione dell’incidente cautelare, senza anticipare la decisione sul fumus boni iuris o sul periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelareProcesso amministrativo telematico
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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