Ordinanza n. 114/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cittadino egiziano entrato in Italia con visto di tipo D per lavoro subordinato stagionale, aveva ottenuto il visto sulla base di un nulla osta al lavoro richiesto da un datore di lavoro e rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione. Il permesso di soggiorno è stato negato sul presupposto che il lavoratore non avesse sottoscritto il contratto di soggiorno né instaurato il rapporto di lavoro con il datore indicato. Il ricorrente ha contestato il diniego, deducendo, secondo quanto emerge dal precedente provvedimento cautelare, che la Prefettura di Verona avrebbe omesso senza giustificato motivo di dare seguito alla richiesta di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, presentata dal lavoratore e dal datore di lavoro. In sede istruttoria, il Questore di Brescia ha riferito che, il 3 luglio 2025, al momento della presentazione per i rilievi foto-dattiloscopici, l'interessato aveva dichiarato di non essersi recato allo Sportello Unico per l'irreperibilità del datore di lavoro. Il TAR ha rilevato che tale dichiarazione potrebbe riferirsi a un periodo successivo rispetto a quello della richiesta originaria di convocazione. Il Prefetto di Verona, nonostante l'ordine istruttorio impartito con la precedente ordinanza, non ha depositato alcuna relazione documentata.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del decreto di rigetto, ritenendo decisiva, nella fase cautelare, l'inerzia del Prefetto di Verona rispetto all'ordine giudiziale di fornire una relazione documentata su una circostanza centrale: se la Prefettura avesse omesso, senza giustificato motivo, di convocare il lavoratore e il datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. La relazione del Questore non è stata ritenuta dirimente, poiché la dichiarazione resa dal ricorrente il 3 luglio 2025 poteva riguardare un'epoca successiva alla richiesta originaria. L'accoglimento cautelare non definisce il merito, per il quale è stata fissata udienza pubblica il 15 luglio 2026. Le spese della fase cautelare, liquidate in 1.500 euro oltre spese generali e accessori di legge, sono state poste a carico del solo Prefetto di Verona.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
il loro comportamento sarà rilevante giusta art. 64, IV comma, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rilevante, ai fini della decisione cautelare, la mancata esecuzione da parte del Prefetto dell'ordine giudiziale di deposito di una relazione documentata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la mancata ottemperanza dell'amministrazione a un ordine istruttorio del giudice amministrativo può assumere rilievo decisivo nella valutazione della domanda cautelare, soprattutto quando l'incombente riguarda una circostanza centrale per verificare la legittimità dell'atto impugnato.
- Quando la dichiarazione resa dall'interessato in un momento successivo non consente di stabilire se un fatto si sia verificato anche nel periodo originario rilevante, essa non è sufficiente, da sola, a escludere la plausibilità della ricostruzione dedotta dal ricorrente.
- Il diniego del permesso di soggiorno fondato sulla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno richiede che l'amministrazione abbia adeguatamente verificato se tale mancata sottoscrizione sia imputabile al lavoratore oppure all'irreperibilità del datore di lavoro o a una mancata convocazione non giustificata degli interessati.
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