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Ordinanza

Ordinanza n. 115/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza contingibile e urgente di chiusura di via Roma e messa in sicurezza di un fabbricato pericolante, nonché ordinanza di restituzione in pristino e atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, proprietaria dell'immobile sito in via Mazzini 22, aveva avviato lavori di restauro e risanamento conservativo sulla base di un permesso di costruire. Nel ricorso RG 1272/2025 e nei motivi aggiunti ha impugnato l'ordinanza contingibile e urgente n. 3 del 10 febbraio 2026, adottata dal Comune dopo un precedente remand cautelare, che le imponeva misure provvisorie di sicurezza — chiusura del transito veicolare, delimitazione dell'area e realizzazione di un percorso pedonale protetto — e misure definitive consistenti in interventi strutturali su androne, locali, muri e opere prospicienti via Roma. È stato inoltre impugnato il rigetto dell'istanza di autotutela. Nel ricorso RG 1564/2025 la ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'Ufficio tecnico del 3 novembre 2025, recante contestazione di opere eseguite in difformità dal titolo edilizio e sospensione dei lavori, nonché l'ordinanza n. 69 del 30 dicembre 2025 di restituzione in pristino, adottata ai sensi dell'art. 33 d.P.R. 380/2001 previo parere della Soprintendenza, e gli atti presupposti. La domanda cautelare relativa all'ordinanza contingibile e urgente è stata contestata quanto all'estensione del potere extra ordinem a interventi strutturali definitivi; quella relativa agli atti edilizi è stata fondata sul pregiudizio derivante dall'impossibilità di realizzare opere conformi al permesso di costruire e dal rallentamento dell'esecuzione dell'ordinanza contingibile e urgente.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva. Ha ravvisato il fumus boni iuris limitatamente alla parte dell'ordinanza n. 3/2026 che imponeva misure di messa in sicurezza definitiva, qualificandole come interventi strutturali destinati a eliminare stabilmente il pericolo. Secondo il giudice, tali misure paiono eccedere l'ambito dell'art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000, poiché il potere contingibile e urgente presuppone una situazione non fronteggiabile con gli ordinari strumenti e consente misure temporanee. Sono state invece ritenute coerenti con tale disposizione le misure provvisorie di chiusura della strada, transennatura e percorso pedonale protetto, idonee a scongiurare nell'immediato il pericolo per la pubblica incolumità; la loro efficacia non è stata sospesa. Quanto al ricorso RG 1564/2025, il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del grave e irreparabile pregiudizio richiesto dall'art. 55, comma 1, c.p.a. Ha rilevato che il progetto assentito non prevedeva la ricostruzione delle pareti perimetrali e che, comunque, la sospensione degli atti edilizi avrebbe compromesso l'esecuzione delle misure provvisorie necessarie alla sicurezza pubblica. Le spese della fase cautelare sono state compensate per reciproca soccombenza. La trattazione del merito è stata fissata al 7 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione di ricorsi connessi; il TAR ha riunito le due controversie per connessione soggettiva e oggettiva.

  • art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000

    Il potere contingibile e urgente del sindaco è giustificato da una situazione di pericolo non altrimenti fronteggiabile con gli ordinari mezzi e deve essere esercitato mediante misure temporanee; le misure provvisorie di sicurezza sono state ritenute compatibili, mentre gli interventi strutturali definitivi sono apparsi eccedenti.

  • art. 55, comma 1, c.p.a.

    Subordina la concessione della tutela cautelare alla sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito è stato ritenuto insussistente con riferimento agli atti edilizi impugnati.

  • art. 59 c.p.a.

    È stato invocato dalla ricorrente per l'adozione di una misura cautelare, ma l'ordinanza non ne esplicita un'applicazione autonoma.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    È stato posto a fondamento dell'ordinanza comunale di restituzione in pristino per opere eseguite in totale difformità dal permesso di costruire.

Massime di principio

  • Il potere contingibile e urgente di cui all'art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000 può giustificare misure provvisorie e temporanee, immediatamente idonee a fronteggiare un pericolo per la pubblica incolumità, ma non appare estensibile a interventi strutturali definitivi destinati a eliminare stabilmente il pericolo e non qualificabili come mera gestione temporanea dell'emergenza.
  • La chiusura temporanea di una strada, la delimitazione dell'area e la predisposizione di un percorso pedonale protetto possono rientrare nel potere contingibile e urgente quando risultino concretamente idonee a scongiurare nell'immediato un pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica.
  • La sospensione cautelare di atti edilizi richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito non ricorre quando la sospensione rischi di compromettere l'esecuzione di misure provvisorie necessarie a prevenire un pericolo per la pubblica incolumità.
  • Nella valutazione cautelare occorre bilanciare il pregiudizio prospettato dal privato con l'interesse pubblico alla sicurezza: la tutela cautelare può essere limitata alla sola parte dell'atto affetta da fumus, mantenendo efficaci le prescrizioni provvisorie necessarie a fronteggiare il pericolo immediato.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietà

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