Ordinanza n. 115/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza contingibile e urgente di chiusura di via Roma e messa in sicurezza di un fabbricato pericolante, nonché ordinanza di restituzione in pristino e atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, proprietaria dell'immobile sito in via Mazzini 22, aveva avviato lavori di restauro e risanamento conservativo sulla base di un permesso di costruire. Nel ricorso RG 1272/2025 e nei motivi aggiunti ha impugnato l'ordinanza contingibile e urgente n. 3 del 10 febbraio 2026, adottata dal Comune dopo un precedente remand cautelare, che le imponeva misure provvisorie di sicurezza — chiusura del transito veicolare, delimitazione dell'area e realizzazione di un percorso pedonale protetto — e misure definitive consistenti in interventi strutturali su androne, locali, muri e opere prospicienti via Roma. È stato inoltre impugnato il rigetto dell'istanza di autotutela. Nel ricorso RG 1564/2025 la ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'Ufficio tecnico del 3 novembre 2025, recante contestazione di opere eseguite in difformità dal titolo edilizio e sospensione dei lavori, nonché l'ordinanza n. 69 del 30 dicembre 2025 di restituzione in pristino, adottata ai sensi dell'art. 33 d.P.R. 380/2001 previo parere della Soprintendenza, e gli atti presupposti. La domanda cautelare relativa all'ordinanza contingibile e urgente è stata contestata quanto all'estensione del potere extra ordinem a interventi strutturali definitivi; quella relativa agli atti edilizi è stata fondata sul pregiudizio derivante dall'impossibilità di realizzare opere conformi al permesso di costruire e dal rallentamento dell'esecuzione dell'ordinanza contingibile e urgente.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva. Ha ravvisato il fumus boni iuris limitatamente alla parte dell'ordinanza n. 3/2026 che imponeva misure di messa in sicurezza definitiva, qualificandole come interventi strutturali destinati a eliminare stabilmente il pericolo. Secondo il giudice, tali misure paiono eccedere l'ambito dell'art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000, poiché il potere contingibile e urgente presuppone una situazione non fronteggiabile con gli ordinari strumenti e consente misure temporanee. Sono state invece ritenute coerenti con tale disposizione le misure provvisorie di chiusura della strada, transennatura e percorso pedonale protetto, idonee a scongiurare nell'immediato il pericolo per la pubblica incolumità; la loro efficacia non è stata sospesa. Quanto al ricorso RG 1564/2025, il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del grave e irreparabile pregiudizio richiesto dall'art. 55, comma 1, c.p.a. Ha rilevato che il progetto assentito non prevedeva la ricostruzione delle pareti perimetrali e che, comunque, la sospensione degli atti edilizi avrebbe compromesso l'esecuzione delle misure provvisorie necessarie alla sicurezza pubblica. Le spese della fase cautelare sono state compensate per reciproca soccombenza. La trattazione del merito è stata fissata al 7 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione di ricorsi connessi; il TAR ha riunito le due controversie per connessione soggettiva e oggettiva.
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000
Il potere contingibile e urgente del sindaco è giustificato da una situazione di pericolo non altrimenti fronteggiabile con gli ordinari mezzi e deve essere esercitato mediante misure temporanee; le misure provvisorie di sicurezza sono state ritenute compatibili, mentre gli interventi strutturali definitivi sono apparsi eccedenti.
art. 55, comma 1, c.p.a.
Subordina la concessione della tutela cautelare alla sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito è stato ritenuto insussistente con riferimento agli atti edilizi impugnati.
art. 59 c.p.a.
È stato invocato dalla ricorrente per l'adozione di una misura cautelare, ma l'ordinanza non ne esplicita un'applicazione autonoma.
art. 33 d.P.R. 380/2001
È stato posto a fondamento dell'ordinanza comunale di restituzione in pristino per opere eseguite in totale difformità dal permesso di costruire.
Massime di principio
- Il potere contingibile e urgente di cui all'art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000 può giustificare misure provvisorie e temporanee, immediatamente idonee a fronteggiare un pericolo per la pubblica incolumità, ma non appare estensibile a interventi strutturali definitivi destinati a eliminare stabilmente il pericolo e non qualificabili come mera gestione temporanea dell'emergenza.
- La chiusura temporanea di una strada, la delimitazione dell'area e la predisposizione di un percorso pedonale protetto possono rientrare nel potere contingibile e urgente quando risultino concretamente idonee a scongiurare nell'immediato un pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica.
- La sospensione cautelare di atti edilizi richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito non ricorre quando la sospensione rischi di compromettere l'esecuzione di misure provvisorie necessarie a prevenire un pericolo per la pubblica incolumità.
- Nella valutazione cautelare occorre bilanciare il pregiudizio prospettato dal privato con l'interesse pubblico alla sicurezza: la tutela cautelare può essere limitata alla sola parte dell'atto affetta da fumus, mantenendo efficaci le prescrizioni provvisorie necessarie a fronteggiare il pericolo immediato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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