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Sentenza

Sentenza n. 2761/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600933

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 320 del 21 marzo 2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2021/22 e 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 320, depositata il 21 marzo 2025 e passata in giudicato, che aveva condannato l’amministrazione a riconoscere il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2021/22 e 2022/23 e a corrispondere il valore complessivo di 1.500 euro mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi legali o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito e spese di lite. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Ministero, dopo aver notificato la pronuncia il 13 agosto 2025 e atteso il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero si è costituito senza allegare l’avvenuto pagamento né fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando che il titolo giudiziale è passato in giudicato, che sono state rispettate le formalità di notificazione e il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, e che l’amministrazione non ha dimostrato l’adempimento né dedotto fatti estintivi o modificativi del credito. Ha ordinato al Ministero di rilasciare la Carta del docente e accreditarvi 1.500 euro per gli anni scolastici 2019/20, 2021/22 e 2022/23, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. 724/1994 dalla data del diritto all’accredito sino all’effettiva attribuzione, nonché le spese dovute in base al titolo. Ha assegnato all’amministrazione 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per ulteriore inadempimento, previa istanza del ricorrente e dopo la scadenza del termine, il Direttore generale competente del Ministero è nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, e dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni e riferire al TAR. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 550 euro per compensi, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e contributo unificato, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    che sono state rispettate le formalità ed i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronuncia all’amministrazione scolastica debitrice (cfr. notifica effettuata il 13/8/2025, con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 comma 1 del D.L. 669/1996);

    Per agire in esecuzione contro l’amministrazione debitrice devono essere rispettate la notificazione della pronuncia e la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni; nel caso concreto tali condizioni risultavano soddisfatte.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    che la resistente Amministrazione, pertanto, deve essere condannata a rilasciare la “Carta del docente” in favore della parte ricorrente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza in oggetto per gli anni scolastici 2019/20, 2021/22 e 2022/23, oltre interessi o rivalutazione – ai sensi dell’art. 22 comma 36 della L. 724/94 –dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione e le spese di lite ed accessori, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza;

    Gli importi riconosciuti dal titolo devono essere corrisposti con gli interessi o la rivalutazione dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

  • artt. 39, comma 1, c.p.a. e 93 c.p.c.

    condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite – previa distrazione in favore dei legali di parte ricorrente indicati in epigrafe, dichiaratisi antistatari ai sensi degli artt. 39 comma 1 c.p.a. e 93 c.p.c. – liquidate in complessivi € 550 (cinquecentocinquanta/00), per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e refusione del contributo unificato.

    La condanna alle spese è liquidata in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari, con distrazione delle somme dovute.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    che il compenso per il Commissario ad acta, se dovuto, verrà determinato e liquidato successivamente con separato decreto ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

    L’eventuale compenso del commissario ad acta è determinato e liquidato successivamente con separato decreto secondo il testo unico sulle spese di giustizia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria passata in giudicato, verificati la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio applicabile, l’amministrazione deve dare integrale esecuzione alla statuizione; la mancata allegazione del pagamento o di fatti modificativi o estintivi del credito giustifica l’ordine di adempimento.
  • Quando il titolo riconosce il diritto a un beneficio da attribuire mediante accredito, l’ottemperanza può ordinare l’effettiva attribuzione del beneficio e degli importi dovuti, comprensivi degli interessi o della rivalutazione stabiliti dal titolo o dalla norma applicabile, fino alla concreta attribuzione.
  • In caso di persistente inadempimento all’ordine di ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, fissare un ulteriore termine per l’esecuzione e imporre la relazione sugli adempimenti svolti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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