Sentenza del 07/04/2017 n. 1585 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI - Ipotesi - Mancata produzione dell'avviso di ricevimento - Inesistenza della notifica - Sussiste - Inammissibilità del ricorso - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione è stata considerata inesistente e il ricorso in appello è stato dichiarato inammissibile. La mancata produzione dell'avviso di ricevimento impedisce infatti di verificare l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità della notificazione a mezzo posta del ricorso in appello. L'appellante non ha prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento, documento necessario per dimostrare l'effettiva consegna dell'atto al destinatario e la valida instaurazione del contraddittorio. Secondo la decisione, tale omissione non determina una semplice nullità sanabile, ma l'inesistenza della notificazione, poiché non è possibile accertare che il ricorso sia stato validamente ricevuto dalla controparte. La circostanza che fosse provata la tempestività della proposizione dell'impugnazione non è stata ritenuta sufficiente.
Norme richiamate
Disciplina della notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari nel processo tributario
La prova del perfezionamento della notificazione richiede la produzione dell'avviso di ricevimento. In sua mancanza, non è possibile accertare l'avvenuta consegna dell'atto e la validità del contraddittorio.
Massime di principio
- Quando un atto giudiziario viene notificato tramite servizio postale, è essenziale conservare e produrre l'avviso di ricevimento, perché la ricevuta di spedizione dimostra soltanto l'invio e non l'effettiva consegna.
- La mancata produzione dell'avviso di ricevimento può comportare l'inesistenza della notificazione e l'inammissibilità del ricorso, non una semplice irregolarità formale.
- La prova che l'impugnazione sia stata proposta entro i termini non sostituisce la prova della valida notificazione alla controparte.
- In situazioni analoghe, chi notifica deve dimostrare sia la tempestività dell'atto sia il suo perfezionamento nei confronti del destinatario e la conseguente instaurazione del contraddittorio.
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